Grazie alla sciatteria del nostro legislatore gli avvocati sono chiamati spesso a prendere delle decisioni sulla forma degli atti (scelta che invece dovrebbe essere chiara in base alle norme), che possono avere riflessi rilevantissimi sui diritti delle parti. Talvolta si parla di addirittura inammissibilità in caso di errore sulla forma degli atti. Come non ricordare i casi in cui non è chiaro se introdurre il giudizio con ricorso o con citazione.
La mancata estensione del PCT agli atti introduttivi sta creando non poche difficoltà ai difensori dei tribunali non autorizzati ex art. 35 DM 44/2011 e ciò per due ragioni:
a) ci sono procedimenti speciali a struttura bifasica ovvero che si inseriscono in un procedimento già pendente;
c) ci sono eventi anomali nel processo che determinano la necessità di ricostituirsi (pensiamo ai casi di riassunzione).
Cerchiamo di dare una risposta al quesito oggetto di questo post.
Partiamo come sempre dall’art. 16 bis del d.l. 179/2012 che, non mi stancherò mai di ripeterlo, non parla di atti “endoprocessuali” bensì di atti dei difensori delle parti precedentemente costituite. Pertanto, nei tribunali non autorizzati al deposito telematico di atti introduttivi, occorre stabilire se la parte è già costituita oppure no.
Art. 16-bis (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali). 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenticivili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissionee la ricezione dei documenti informatici. Omissis
Il giudizio di separazione, come è noto, ha struttura bifasica: c’è una fase davanti al Presidente e poi una fase davanti al giudice di merito. Tuttavia, con la riforma del 2005 le parti hanno l’onere di (ri)costituirsi nel giudizio di merito. Ciò è detto espressamente per il convenuto:
3. Con l’ordinanza il presidente assegna altresi’ termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonche’ per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno piu’ essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Come si vede al convenuto viene assegnato un termine per costituirsi, il che mi fa dire che la costituzione dovrà avvenire secondo le forme tradizionali (fatti salvi i tribunali autorizzati).
Con riferimento al ricorrente, invece, l’art. 709 non parla di costituzione ma di memoria integrativa. In realtà, autorevole dottrina (GRAZIOSI) sostiene che anche quella del ricorrente è una vera e propria costituzione, sì che in mancanza il giudice dovrebbe dichiarare la contumacia (peraltro assai rara in questi giudizi).
Se tutto ciò è vero, se ne ricava che la memoria integrativa e la comparsa di costituzione dovranno (o potranno a seconda dei tribunali) essere depositate in forma cartacea.

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Basta un semplice comando che permette di vedere la documentazione, gli atti ecc.., alla scadenza;
e questo anche da parte della PA (cancellieri e Giudici compreso).
E’ una questione di regola, trasparenza da parte di tutti.
Guardando tanto, tanto lontano, anche un sistema per eliminare i piccoli favori che possono con il tempo diventare “abitudini” ecc….fino ai ricatti e alla corruzione.
Finalmente si trova una persona che ha il coraggio di spiegare on line come ci si comporta a volte negli uffici giudiziari, grazie Mirco sei grande.