Cosa si intende per mediazione?
La mediazione è l’attivita’, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu’ soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Chi è il mediatore?
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.
Qual è la differenza tra mediazione e conciliazione?
Nel decreto legislativo 28/2010 per conciliazione si intende la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; pertanto la mediazione è il processo, la conciliazione è il risultato positivo.
La mediazione può avere ad oggetto diritti indisponibili?
No, la mediazione riguarda diritti disponibili.
Come viene disciplinato il procedimento di mediazione?
Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’organismo scelto dalle parti.
Cosa deve prevedere in ogni caso il regolamento?
Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 9, nonche’ modalita’ di nomina del mediatore che ne assicurano l’imparzialita’ e l’idoneita’ al corretto e sollecito espletamento dell’incarico.
Ci sono vincoli di forma?
No, gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita’.
E’ possibile l’utilizzo di modalità telematiche?
Sì, la mediazione puo’ svolgersi secondo modalita’ telematiche previste dal regolamento dell’organismo.
Come si presenta la domanda di mediazione?
La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 e’ presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo.
Chi è competente nel caso di più domande relative alla stessa controversia?
In caso di piu’ domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale e’ stata presentata la prima domanda.
Come si valuta la tempestività?
Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
Cosa deve indicare l’istanza?
L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
Quali sono gli obblighi per gli avvocati?
All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato e’ tenuto a informare l’assistito della possibilita’ di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresi’ l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.
Come deve essere resa l’informativa?
L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto e sottoscritta dal cliente.
Cosa accade in caso di violazione degli obblighi informativi?
In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito e’ annullabile.
Dove va allegato il documento?
Il documento che contiene l’informazione deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.
Cosa accade se il giudice accerta la mancanza del documento?
Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, cioè a sospendere il procedimento, informa la parte della facolta’ di chiedere la mediazione.
In quali casi il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità?
Nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Che tipo di eccezione è?
L’improcedibilita’ deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Cosa fa il giudice quando rileva che la mediazione è iniziata ma non terminata?
Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e’ stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
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