Verbale di contestazione ed ordinanza di ingiunzione. Atti diversi. La seconda, in genere, segue il primo.
In materia di circolazione stradale, il verbalizzato può impugnare direttamente il verbale di contestazione, senza dover attendere l’emissione della ordinanza ingiunzione. Ma questo vale anche nelle altre materie?
La Cassazione risponde negativamente al quesito. Con la recente sentenza 18320/2007, la Corte ha stabilito che il verbale di accertamento è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l’inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l’efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell’importo direttamente stabilito dalla legge; quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide sulla situazione giuridica soggettiva del contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà di pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l’autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione determinandone eventualmente l’entità, emanando l’ordinanza ingiunzione che potrà essere oggetto di opposizione ai sensi dell’art. 2 l. 2001/89 (C.S.U. 07/16, C. 04/19243, C. 04/812, C. 03/16918).
Nel caso deciso dalla Corte, il ricorrente aveva impugnato tre verbali emessi a seguito della contestata violazione di norme in materia ambientale.
La Cassazione ha aggiunto che il vizio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, trattandosi di un presupposto essenziale per la costituzione del rapporto processuale (C. 04/19243, C. 89/5820).

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