Tizio, nella sua qualità di proprietario, chiede il ristoro dei danni subiti alla propria autovettura a seguito di sinistro stradale.
Il giudice di pace accoglie la domanda, affermando che Tizio, quale possessore, aveva la legittimazione attiva.
Ricorre in appello l’assicuratore e il Tribunale accoglie la domanda, posto che, da un lato, Tizio non aveva provato di essere proprietario dell’autovettura, dall’altro non si ricavava da nessuna parte che avesse agito ad altro titolo.
Ricorre in Cassazione Tizio e la Corte accoglie il ricorso, posto che sin dal primo grado egli aveva depositato un certificato del PRA dal quale risultava essere proprietario. Né rilevava il fatto che non avesse proposto appello incidentale sulla circostanza dell’accoglimento della domanda a titolo di possesso, in quanto la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (Cass. 9 dicembre 2003 n. 18721). L’appellato, nel caso di specie, si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e ribadendo la propria titolarità ed il proprio diritto al risarcimento dei danni, conseguiti all’incidente stradale e tanto bastava.
Breve commento: ci vogliono cinque giudici della Cassazione per stabilire se un documento si trova nel fascicolo? A me pare davvero sconcertante.
Cassazione civile sez. III, 20 aprile 2009, n. 9343
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28 gennaio – 2 febbraio 2005 il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva l’appello proposto da Royal and Sun Alliance Insurance Office ltd avverso la decisione del giudice di pace di Nocera Inferiore del 2000, rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta da R.G. in relazione all’incidente stradale del (OMISSIS).
Il giudice di appello osservava che non vi era alcuna prova del fatto che l’autovettura indicata dall’attore fosse di proprietà dello stesso.
Dal contenuto dell’atto di citazione, tra l’altro, non risultava neppure che il R. avesse fatto valere una diversa qualità, tale da attribuirgli un titolo che lo obbligasse a tenere indenne il proprietario dalle conseguenze del sinistro e che tale obbligazione, in effetti, fosse stata adempiuta.
Il testimone sentito aveva dichiarato di ritenere che il R. fosse proprietario della vettura solo perchè lo aveva visto alla guida della stessa, al momento dell’incidente.
A questa dichiarazione non poteva attribuirsi, evidentemente, secondo il giudice di appello, neppure un valore indiziario.
Il certificato prodotto tardivamente, del pubblico registro automobilistico, non risultava neppure dall’indice degli atti inserito nel fascicolo di secondo grado.
Avverso tale decisione il R. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.
Resiste la compagnia di assicurazione con controricorso (formalmente intestato come “ricorso incidentale”), illustrato da memoria.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, ex art. 375 c.p.c., per l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.
Il ricorrente rileva che già nella prima udienza dinanzi al giudice di pace la compagnia di assicurazione aveva espressamente rinunciato alla eccezione di carenza di legittimazione attiva del R..
In ogni caso questo ultimo aveva dimostrato di essere effettivamente proprietario della vettura attraverso la esibizione del certificato del P.R.A., già avvenuta in primo grado (documento prodotto ed allegato al fascicolo di parte).
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La prova della proprietà della vettura risultava chiaramente dal certificato in atti, ritualmente acquisito nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nuova formulazione, in relazione all’art. 87 disp. att. c.p.c., nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.
Il documento era stato regolarmente prodotto con le modalità prescritte dall’art. 87 disp. att. c.p.c..
Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
La società di assicurazione aveva rinunciato, sin dalla udienza di prima comparizione, alla eccezione di carenza di legittimazione attiva del R..
I motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente fondati.
Deve innanzi tutto essere rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso – per essere la copia notificata del ricorso priva della trascrizione della procura rilasciata al difensore – considerato che il testo della procura, regolarmente sottoscritto, risulta chiaramente dall’originale del ricorso.
Sin dal primo grado doveva considerarsi ritualmente acquisita la prova della proprietà della vettura in capo al R., attraverso la certificazione del PRA prodotta sin dal momento della costituzione in giudizio (circostanza del resto confermata dalla consulenza tecnica di ufficio, disposta in grado di appello, che aveva riscontrato la produzione del certificato, rinvenuta tra i documenti del fascicolo di parte).
Del tutto irrilevante, pertanto, appare la circostanza che il primo giudice avesse ritenuto di accogliere la domanda riconoscendo all’attore la qualità di semplice possessore della autovettura.
Infatti, la parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado (Cass. 9 dicembre 2003 n. 18721).
L’appellato si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello e ribadendo la propria titolarità ed il proprio diritto al risarcimento dei danni, conseguiti all’incidente stradale del (OMISSIS).
L’accoglimento di tali profili di ricorso rende superfluo l’esame delle ulteriori censure (prima tra tutte, quella relativa alla rinuncia della società di assicurazione alla eccezione di carenza di legittimazione attiva del R.).
Il ricorso deve pertanto essere accolto, nei limiti sopra specificati, con rinvio ad altro giudice che dovrà provvedere a nuovo esame, tenendo conto della documentazione prodotta e degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio in ordine alla proprietà della autovettura.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
La società ha proposto formalmente ricorso incidentale condizionato, ma dal testo dell’atto non è possibile dedurre quale siano, in effetti, le ragioni poste a sostegno del ricorso stesso (che deve considerarsi pertanto inammissibile).
P.Q.M.
La Corte:
Riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso principale, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2009
Anche questi articoli potrebbero interessarti:
- E’ possibile depositare in appello il fascicolo di primo grado, ritirato al momento della PC ma non depositato con la comparsa conclusionale?
- Quando il fascicolo di parte non si trova più (Cass. civ.1684/08)
- Il deposito in cancelleria a mezzo del servizio postale è valido. Parola delle Sezioni Unite.
Ultimi commenti