I coniugi Rossi decidono di rifare il bagno della loro abitazione e commissionano i lavori alla ditta Alfa.
Il costo complessivo dell’appalto è di 10.000,00 euro, ma i coniugi sono scontenti del lavoro, in quanto le mattonelle presentano vizi e difetti; per tale ragione versano all’appaltatore la minore somma di 3.500,00.
Pertanto, convengono in giudizio l’appaltatore chiedendo (a) la riduzione del prezzo dell’appalto e (b) il costo per l’eliminazione dei vizi.
Inspiegabilmente, il difensore dell’appaltatore, pur contestando la domanda, non chiede il pagamento del corrispettivo dell’appalto.
Nel corso del giudizio la CTU conferma l’esistenza dei vizi e difetti denunciati. Il valore del bagno con i difetti, dice il CTU, ammonta a 5.000,00 euro.

Per questa ragione il Tribunale rigetta la domanda di riduzione del prezzo, ritenendo satisfattiva la somma di 3.500,00 euro versata dai committenti e riconosce a titolo di risarcimento del danno il solo costo delle piastrelle danneggiate.
Afferma il Tribunale che non costituisce, invece, danno risarcibile il costo necessario per il rifacimento del bagno e l’eliminazione dei vizi.
Difatti, nel caso di inadempimento dell’appaltatore i due rimedi della riduzione del prezzo e dell’eliminazione dei vizi sono alternativi, sebbene ciascuno di essi possa cumularsi col risarcimento del danno.
Se dunque fosse consentito al committente cumulare la riduzione del prezzo con il costo necessario per l’eliminazione dei vizi, questi realizzerebbe un lucro in conseguenza dell’altrui inadempimento: avrebbe infatti la possibilità di pagare a minor prezzo un’opera (non viziata, ma) restaurata a spese dell’appaltatore.
Detto altrimenti, non è consentito ottenere con la domanda di risarcimento dei danni gli effetti dell’azione per l’eliminazione dei vizi, se questa non è stata proposta (così Cass., sez. II, 21-02-1996, n. 1334, in Riv. giur. edilizia, 1996, I, 919; per l’affermazione secondo cui, nel caso il committente opti per la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., le riparazioni necessarie alla eliminazione dei vizi restano a suo carico, si veda pure Cass., 04-08-1988, n. 4839, in Nuova giur. civ., 1989, I, 1, in motivazione).

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