L’art. 196-quater disp. att. c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 35, comma 2, siccome modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, impone il deposito degli atti processuali “esclusivamente con modalità telematiche”.
La norma contempla una sola eccezione (ultima parte del predetto comma), circoscritta tassativamente al solo caso in cui “Il giudice (ordini) il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche”, nella logica, da tempo perseguita dal legislatore, di imporre la generalizzata digitalizzazione del sistema.
Ad avviso della Suprema Corte, il contenuto letterale della norma, la sua finalità e l’introduzione di una sola ipotesi di deroga imposta motivatamente (“per ragioni specifiche”) dal giudice fanno escludere efficacia al deposito cartaceo.
Di, conseguenza, il ricorso non depositato in cancelleria in forma telematica importa la preclusione alla procedibilità del processo (in tal senso, S.U. n. 22074, 24/7/2023).
Nel caso deciso da Cass. 33959/2023, l’intimata Regione non aveva rispettato la prescrizione del deposito telematico; di conseguenza è stata dichiarata l’inammissibilità del deposito cartaceo, non avendo essa, nel rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 370 c.p.c., reiterato il deposito nella prevista forma telematica.
La supervisione del ricorso per cassazione.
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