Ricorso per cassazione solo sulle spese di lite e successivo regolamento in sede di rinvio

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Con l’ordinanza n. 18108 del 31 agosto 2020, la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, si è pronunciata in merito alla corretta applicazione dell’art. 91 c.p.c. riguardo alla liquidazione delle spese processuali, affrontando un tema di grande rilevanza per la pratica forense: la ripartizione delle spese nei casi di impugnazione limitata al capo relativo alle spese stesse.

Fatti di causa

La controversia ha avuto origine da un’azione promossa da S.A., successivamente proseguita dalle eredi S.M. e S.M.G., per ottenere il pagamento di un credito. Nel corso del giudizio, il credito principale è stato soddisfatto, ma sono rimasti in contestazione gli interessi e il risarcimento danni.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere sul credito principale, rigettando le ulteriori domande e condannando l’attore alle spese di lite. La Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato la decisione, condannando la società al pagamento degli interessi e riliquidando le spese dei due gradi di giudizio, compensandole parzialmente.

La società convenuta ha impugnato la sentenza di secondo grado limitatamente alla liquidazione delle spese, ottenendo dalla Cassazione una prima pronuncia di annullamento con rinvio per nuova determinazione.

Ragioni della decisione

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Roma aveva nuovamente liquidato le spese dei gradi di merito, ma aveva posto a carico della società una parte delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio, in ragione dell’“esito complessivo della lite”.

La Cassazione, investita nuovamente della questione, ha censurato questa decisione affermando principi chiari in materia:

  1. Autonomia della regolamentazione delle spese nei giudizi di impugnazione:
    • La Corte ha ribadito che, nei casi in cui l’impugnazione riguardi esclusivamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali, l’esito complessivo della lite deve essere valutato unicamente sulla base della fondatezza o meno delle censure attinenti alle spese, indipendentemente dall’esito del merito della controversia.
  2. Applicazione del criterio della soccombenza:
    • In virtù dell’art. 91 c.p.c., le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio devono essere poste integralmente a carico della parte totalmente soccombente sul capo impugnato, salvo che sussistano motivi per una compensazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2.
    • Nel caso di specie, la società ricorrente era risultata integralmente vittoriosa sul capo relativo alla liquidazione delle spese. Di conseguenza, la Corte d’Appello in sede di rinvio non avrebbe potuto porre alcuna quota delle spese di legittimità e di rinvio a carico della società convenuta.
  3. Richiamo alla giurisprudenza consolidata:
    • La Corte ha fatto riferimento all’ordinanza n. 602/2019, secondo cui l’esito del giudizio di legittimità e di rinvio, quando limitato alle spese, deve essere regolato autonomamente rispetto al merito del giudizio principale.

Decisione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito:

  • Le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio sono state integralmente poste a carico delle controricorrenti, in applicazione del principio della soccombenza.
  • La liquidazione è avvenuta in misura equivalente a quella già determinata dalla Corte d’Appello in sede di rinvio.
  • Anche le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico delle controricorrenti.

Principi di diritto

L’ordinanza n. 18108/2020 rafforza alcuni principi fondamentali:

  1. Autonomia del giudizio sulle spese: quando l’impugnazione riguarda esclusivamente le spese processuali, la regolamentazione di queste deve essere basata esclusivamente sull’esito di tale specifico capo, prescindendo dall’esito complessivo della lite sul merito.
  2. Criterio della soccombenza: le spese devono essere attribuite integralmente alla parte soccombente, salvo motivi specifici e adeguatamente motivati di compensazione.

La supervisione del ricorso per cassazione.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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