Con ordinanza 23550/2024 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di notificazione del ricorso per cassazione, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) della notificazione effettuata a mezzo PEC costituisce prova dell’ammissibilità del ricorso e, dunque, può essere depositata, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (nel testo novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2002), fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.”
Nel caso di specie il ricorrente aveva depositato in data 07/04/2021, unitamente al ricorso per cassazione, soltanto la documentazione relativa all’invio e all’accettazione della notificazione a mezzo PEC del ricorso, notificato il 26/03/2021, provvedendo a depositare in data 22/04/2021 (quindi dopo la scadenza del termine di 20gg) anche la documentazione relativa all’avvenuta consegna della notificazione a mezzo PEC del ricorso, datata anch’essa 26/03/2021, allegando un generico problema telematico che non l’aveva resa visibile.
Come affermato dalle Sezioni Unite, in virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente sia stato generato entro le ore ventiquattro dell’ultimo giorno utile del termine (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 32091 del 20/11/2023).
In altre parole, con la Ricevuta di Accettazione (RAC) si perfeziona la notifica per il mittente, mentre con la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC), si perfeziona la notifica per il destinatario.
Nel caso di specie il ricorso risultava senza dubbio tempestivo, essendo stato proposto il 26/03/2021 avverso il decreto del Tribunale di Roma pubblicato il 25/02/2021.
La produzione della documentazione relativa all’avvenuta consegna (RdAC) dell’atto notificato – ha affermato la Cassazione – attiene all’ammissibilità del ricorso.
Di conseguenza ha dato applicazione all’art. 372 c.p.c. (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 19078 del 18/07/2018), nel testo novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, poiché il giudizio era stato introdotto con ricorso notificato prima del 01/01/2023, ma a tale data l’adunanza non era stata ancora fissata (art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 149 del 2022).
Ai sensi della norma appena richiamata, come novellata, la produzione dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso (o del controricorso) può essere effettuata fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.
Nella specie, il deposito della Ricevuta di Avvenuta Consegna risultava, pertanto, tempestiva, essendo stata effettuata il 22/04/2024 e dunque ben oltre 15 giorni prima dell’adunanza, fissata per il 28/05/2024.

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