Nel mio ebook sul ricorso per cassazione ho precisato che in caso di procura alle liti rilasciata da un procuratore di una persona giuridica occorre depositare una copia dell’atto, pena l’inammissibilità del ricorso.
E difatti in Cass. 24893/2021 è accaduto proprio questo.
Il ricorrente, che non l’aveva depositata unitamente al ricorso, ha provato a salvarsi depositando la visura storica, ma ha commesso l’errore di non rispettare quanto scritto nell’art. 372 c.p.c., ovvero di notificare al controricorrente l’elenco dei documenti depositati.
Sicché non c’è stato nulla da fare, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Va, quindi, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
sollevata dal controricorrente per non essere stata prodotta la procura
notarile conferita dalla ricorrente al dott. Stefano Semolini, così non
consentendo la verifica dell’esistenza del potere rappresentativo in
capo allo stesso.
2.1. L’eccezione è fondata alla luce del principio affermato più volte
da questa Corte e secondo cui, qualora – come nel caso all’esame – la
procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una
società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore
speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non
depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità
del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del
delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale
della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso (Cass.,
ord., 15/01/2021, n. 576; Cass., ord., 7/05/2019, n. 11898; v. anche
Cass. 13/09/2007, n. 19162).
Né può valere al riguardo l’avvenuto deposito, come allegato alla
memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ., della visura storica della
società ricorrente da cui risulta (data di iscrizione: 23/07/2020) che,
con atto del 6 luglio 2017 del notaio Roberto Tordiglione, Semolini
Stefano è stato nominato procuratore della medesima società per il
compimento di alcuni atti, atteso che non risulta che detto deposito sia
stato notificato, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., alla parte
controricorrente e neppure risulta che in relazione a tale deposito si sia
formato il contraddittorio, in difetto di deposito successivo di memoria
da parte del controricorrente e dell’intervento all’udienza di discussione
del difensore del medesimo, essendo stato il ricorso trattato in udienza
camerale. (Cass., sez. un., 19/06/2000, n. 450).

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