Nell’ordinanza 6318/2023 la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso notificato e depositato telematicamente in quanto la procura speciale, originariamente conferita su supporto analogico, non era stata sottoscritta con firma autografa prima della scansione e nella relata non ne era stata attestata la coformità.
Hanno precisato che in ambito telematico dette mancanze non costituiscono mere irregolarità, come quando il deposito era cartaceo.
Ecco il ragionamento della Suprema Corte:
Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità anche del secondo ricorso per vizio della procura speciale notificata a mezzo Pec, in ragione del difetto della certificazione autografa del difensore e della conformità all’originale, in violazione degli artt. 16-undecies D.L. n. 179 del 2012, 3-bis, comma 2, l. n. 53 del 1994 e 19-ter delle specifiche tecniche (decreto 28 dicembre 2015).
Eccepisce che la procura speciale, stavolta allegata al secondo ricorso e notificata a mezzo Pec quale allegato, sia stata rilasciata al difensore su supporto analogico – come palesato dalla sottoscrizione autografa della parte, trasformato in formato pdf per immagine tramite scansione dell’originale cartaceo: pertanto, si tratta di una copia informatica di atto analogico.
Rileva come, a seguito dell’abrogazione del comma 20-ter dell’art. 83 D.L. n. 18 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020) ad opera del D.L. n. 77 del 2021 (conv. con modif. dalla l. n. 108 del 2021), che consentiva la c.d. procura a distanza, la materia resta regolata dagli artt. 16-decies, (“potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti”) e 16-undecies (“modalità dell’attestazione di conformità”), commi 2 e 3, D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221 del 2012, e dall’art. 19-ter delle specifiche tecniche del Pct (decreto 28 dicembre 2015), nonché dall’art. 3-bis l. n. 53 del 1994.
L’eccezione (in senso lato) è fondata.
In forza di tali disposizioni:
- per l’art. 16-decies cit.: “Il difensore (…) quando deposita(no) con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta(no) la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento”;
- art. 16-undecies, commi 2 e 3: “Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. / Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”;
- art. 19-ter D.M. n. 28 dicembre 2015: “Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del comma 3 dell’art. 16-undecies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’art. 12, comma 2”;
- art. 3-bis l. n. 53 del 1994: “Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’art. 16-undecies del decreto L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”.
Pertanto, in caso di notifica a mezzo Pec, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell’art. 16-undecies D.L. n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa, e successivamente trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all’originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica.
Nel caso in esame, manca il rispetto di tali formalità.
Ed è vero che le Sezioni unite hanno affermato come, nel giudizio in cassazione, la mancanza dell’attestazione di conformità della procura alle liti, notificata unitamente al ricorso a mezzo Pec ai sensi dell’art. 3-bis l. n. 53 del 1994, non comporta l’inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, nell’attuale contesto di costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall’attestazione mancante (Cass., sez. un., 21 dicembre 2020, n. 29175): ma, appunto, ciò era in un “contesto di deposito del fascicolo cartaceo”.

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