Ricorso per cassazione, autosufficienza, fotoriproduzione

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In molti mi chiedono se la fotoriproduzione di atti o documenti nel corpo del ricorso per cassazione sia o meno ammissibile. Nel manifestare i loro dubbi evocano la giurisprudenza di legittimità sui cosiddetti ricorsi sandwich.

Chiariamo subito l’equivoco. Il ricorso sandwich consiste nell’inserimento nel corpo dell’atto di interi atti in maniera sovrabbondante e inutile.

Ad esempio, si pensi al caso in cui (oggi sempre più raro, ma un tempo diffuso), il ricorrente, nel ripercorrere la vicenda processuale inserisca nel ricorso l’atto di citazione, la sentenza di primo grado, l’atto di appello. Si tratta, questa, di una allegazione davvero priva di senso, in quanto ciò che viene chiesto è di fare una semplice sintesi della vicenda sostanziale e processuale:

  • Chi ha introdotto il giudizio?
  • Per quale ragione?
  • Cosa ha chiesto?
  • Come ha concluso?
  • Come ha replicato il convenuto?
  • Come ha deciso il giudice di primo grado e perchè?
  • Chi e perchè ha proposto appello?
  • Come ha replicato l’appellato?
  • Come ha deciso il giudice d’appello e perchè?

Non serve molto altro. Ad esempio, dire qualcosa sull’attività istruttoria può essere utile nella misura in cui il motivo di impugnazione verta proprio su una prova, altrimenti sarà sufficiente scrivere qualcosa del tipo: “espletata l’attività istruttoria la causa passava in decisione previa precisazione delle conclusioni”.

Ad esempio se viene denunciata la violazione dell’art. 246 c.p.c. (incapacità a testimoniare) è invece opportuno allegare nell’esposizione sommaria che il giudice di primo grado rigettò l’eccezione de qua sollevata dal difensore con riferimento al teste Mevia, in quanto coniuge dell’attore in regime di comunione legale dei beni.

Ma veniamo alla fotoriproduzione. E’ sufficiente fare una ricerca nella banca dati delle sentenze per esteso per avvedersi quante volte la Corte dica che un certo documento è stato correttamente fotoriprodotto ai fini dell’autosufficienza, senza sollevare alcun tipo di rilievo.

D’altra parte, la fotoriproduzione agevola il lavoro del giudice, non lo rallenta e ciò per una semplice ragione: se io trascrivo parola per parola un motivo di appello, il consigliere dovrà andare a verificare che detta trascrizione corrisponda fedelmente a quanto contenuto nell’atto di appello, quindi dovrà fare un lavoro di confronto. Se invece riproduco direttamente la copia informatica dell’atto (con la famigerata coccardina e i dati relativi alle firme digitali) il consigliere potrà evitare detta attività. Chiaramente in un caso come questo non è necessario fotoriprodurre tutto l’atto di appello, essendo sufficiente il motivo.

Pertanto, la fotoriproduzione è consigliata, purché utilizzata con intelligenza.

La supervisione del ricorso per cassazione.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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