Questioni varie in materia di procura speciale a ricorrere in Cassazione

Avatar photo

Estratto dalla Rassegna della giurisprudenza civile, a cura dell’Ufficio del Massimario, Salvatore Saija.

Per quanto concerne la procura speciale, che deve essere indicata ex art. 366, comma 1, n. 5, c.p.c., e di cui deve essere comunque munito l’avvocato che sottoscrive il ricorso o il controricorso, ex artt. 365 e 370 c.p.c., si segnala anzitutto Sez. T, n. 00877/2019, Mucci, Rv. 652193-01, secondo cui il controricorso è inammissibile qualora la procura sia stata rilasciata con modalità diverse da quelle legalmente previste dall’art. 83, comma 3, c.p.c.

Sul piano più generale, Sez. U, n. 10019/2019, Vincenti, Rv. 653596-01, ha escluso la validità della procura rilasciata dall’intimato in calce alla “memoria di costituzione” depositata dalla parte intimata
dopo la scadenza del termine di cui all’art. 370 c.p.c. e non notificata al ricorrente (così da non potersi qualificare come controricorso, seppur tardivo), trattandosi di atto di per sé inammissibile, in relazione al quale anche il potere di autenticazione del difensore resta privo di efficacia, essendo esso limitato agli atti specificamente indicati nell’art. 83, comma 3, c.p.c. In senso conforme, Sez. 3, n. 20322/2019, Iannello, Rv. 654927-01.

Più in dettaglio, Sez. T, n. 05577/2019, D’Orazio, Rv. 652721-01, ha ribadito
che, ai fini che qui interessano, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta. Resta, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità. Nello stesso senso, Sez. 2, n. 14437/2019, Giusti, Rv. 654078-01.

Peraltro, secondo Sez. T, n. 17963/2019, Condello, Rv. 654746-01, non
occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all’altra parte
, ben potendosi pervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell’atto e dovendo la conformità del ricorso rispetto all’originale notificato dal contribuente all’Ufficio riguardare il contenuto dell’atto, sicché è a tal fine sufficiente l’apposizione nella copia di una nota che attesti la presenza sull’originale del mandato rilasciato al difensore.

Nel caso di pluralità di intimati, il mancato riferimento nella procura a ciascuno di loro non ne determina la carenza di specialità, secondo Sez. L, n. 19923/2019, Pagetta, Rv. 654787-01, che invece è deducibile con certezza, in base all’interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell’art. 83 c.p.c., dal fatto che il mandato forma materialmente corpo con il ricorso, essendo la posizione topografica della procura idonea – salvo che dal suo testo si ricavi il contrario – a dar luogo alla presunzione di riferibilità al giudizio cui l’atto accede. Né tantomeno il requisito della specialità resta escluso, secondo Sez. 6-1, n. 24670/2019, Terrusi, Rv. 655815-01, dalla circostanza che la delega alla proposizione del ricorso sia stata genericamente formulata, allorquando essa sia stata apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione. In tal caso, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso, che consente di attribuire alla parte la volontà che la procura produca i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.).

Tale deduzione non è ricavabile nel caso in cui la procura sia stata rilasciata in calce alla sentenza d’appello notificata al ricorrente per cassazione, giacché da essa non è possibile desumere l’anteriorità o, almeno, la coevità rispetto alla proposizione del ricorso; donde, l’inammissibilità di quest’ultimo (così, Sez. 1, n. 31656/2019, Fidanzia, non massimata).
Sez. 3, n. 28217/2019, Sestini, Rv. 655781-01, ha poi affermato che, poiché il
procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio
rappresentato, né a se stesso né ad altri, la procura ex art. 365 c.p.c., il relativo ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore così designato deve considerarsi inammissibile. Sez. 6-3, n. 11898/2019, D’Arrigo, Rv. 653802-01, ha invece affermato che, ove la procura speciale sia rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale di una società di capitali in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, l’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica comporta l’inammissibilità del ricorso.

Ancora, quanto alle conseguenze della mancanza o invalidità della procura, si segnalano Sez. 6-1, n. 25435/2019, Iofrida, Rv. 655644-01, secondo cui, non
riverberando l’attività del difensore alcun effetto sulla parte malamente assistita, lo stesso difensore debba considerarsi quale parte effettiva (almeno in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale), sicché, qualora la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del predetto difensore, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità; nonché Sez. 6-1, n. 32008/2019, Nazzicone, Rv. 656494-01, che ha ribadito che, in caso di mancanza di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., la dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come novellato dalla l. n. 228 del 2012,
deve seguire il principio secondo cui, trattandosi di attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui grava la pronuncia relativa alle spese processuali, anche con riguardo all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Infine, il connesso onere di deposito della procura speciale di cui all’art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c., a pena di improcedibilità del ricorso stesso, secondo Sez. 3, n. 01271/2019, Rv. 652468-01, sanziona tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti (ricorso e procura) in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in
caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.

Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.

La supervisione del ricorso per cassazione.

Contatti.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*