L’ordinanza 26366/2024 riguarda un caso in cui la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione di un giudizio di legittimità a seguito della mancata presentazione, da parte dei ricorrenti, della richiesta di decisione nei termini previsti dall’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
In particolare, il Consigliere delegato aveva formulato una proposta di definizione accelerata del ricorso, comunicandola alle parti il 16 gennaio 2024. Tuttavia, entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione, i ricorrenti non hanno presentato la richiesta di decisione con le modalità previste dalla legge (istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale).
Nonostante ciò, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato memoria.
La Corte ha ritenuto che, in assenza della tempestiva richiesta di decisione, il ricorso dovesse intendersi rinunciato ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Il deposito di una memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. da parte dei ricorrenti non ha impedito l’estinzione del giudizio, in quanto tale memoria non è equiparabile alla richiesta di decisione del ricorso prevista dall’art. 380-bis c.p.c., come già chiarito dalla Cassazione (sentenza n. 2614 del 2024).

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