PCT in Cassazione: è ancora opportuno il fascicoletto?

Avatar photo

Con il protocollo del 17/12/2015 siglato tra CNF e CASSAZIONE si era stabilita l’opportunità di depositare un fascicoletto contenente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ex art. 369 n. 4 c.p.c.

Nella prassi il deposito del fascicoletto si aggiungeva ai fascicoli di primo e secondo grado.

Oggi, come ho già scritto, l’esigenza di riprodurre gli interi fascicoli è venuta meno, ma se proprio lo si vuole fare è bene separarli dai documenti e dagli atti richiamati nel ricorso.

Questo perchè attualmente il desk del magistrato di cassazione non consente di scaricare velocemente i file. Immaginiamo allora cosa accadrebbe se quel documento fosse inserito solo all’interno di un file zippato contenente altri 50 documenti!

Ergo, anche dopo l’introduzione del PCT è bene fare un “fascicoletto virtuale”. Quindi, ad esempio, andremo a scrivere:

  1. atto di citazione Rossi / Bianchi
  2. missiva raccomandata del 1/2/2010 con avvisi di ricevimento;
  3. atto di appello Rossi / Bianchi
  4. file zippato fascicolo di parte di primo grado
  5. file zippato fascicolo di parte di secondo grado

Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




Lascia un commento

  • (will not be published)

*

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>