Ordinanza della Corte di Cassazione n. 638/2025: un caso di nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. per illogicità

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Con l’ordinanza n. 638/2025, la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso avanzato da una società locatrice, evidenziando rilevanti profili di nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. Di seguito, un’analisi dettagliata degli aspetti giuridici salienti della decisione.

Il Contesto del Ricorso

La società ricorrente contestava il rigetto della propria domanda risarcitoria ex art. 1588 c.c. da parte della Corte d’Appello. In particolare, lamentava che:

  1. La clausola contrattuale ex art. 9, pur considerata “sommaria”, fosse stata ritenuta efficace per affermare la consegna dell’immobile in buono stato manutentivo, ma insufficiente per attivare la presunzione di cui all’art. 1590, comma 2, c.c.
  2. La motivazione della Corte d’Appello fosse contraddittoria e in contrasto con elementi probatori prodotti, quali la consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e la documentazione fotografica.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso, rilevando un vizio essenziale nella motivazione della sentenza di secondo grado. In particolare:

  • La Corte d’Appello ha affermato che l’immobile era stato consegnato in buono stato manutentivo sulla base di una clausola contrattuale, ma contemporaneamente ha escluso che tale clausola potesse far scattare la presunzione iuris tantum di cui all’art. 1590, comma 2, c.c.
  • È stata trascurata la prova documentale e tecnica che dimostrava il deterioramento eccedente il normale uso pattuito, tra cui manomissioni all’impianto elettrico e rottura di infissi e controsoffitti che pure era stata trascritta nella motivazione.

Secondo la Cassazione, la sentenza impugnata manca di una chiara articolazione logica, non esplicitando i passaggi che conducono dalle premesse probatorie alla decisione finale. Questo configura un vizio rilevante ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., che rende la motivazione intrinsecamente contraddittoria e insufficiente a sostenere il giudizio.

La pronuncia della Cassazione evidenzia l’importanza di una motivazione articolata, coerente e rispettosa degli oneri probatori. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame, che dovrà tenere conto delle risultanze probatorie e dei principi giuridici sopra indicati.

? Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali:

  • Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
  • Art. 1588 e 1590 c.c.
  • Cass. Sez. U n. 8054/2014; Cass. n. 12096/2018.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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