L’individuazione del giudice di rinvio da parte della Cassazione

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La Cassazione, nel suo disegno originario, è concepita come un mezzo essenzialmente rescindente, volto all’annullamento della sentenza impugnata. In questo schema, il rinvio rappresenta la regola generale, previsto quando la Suprema Corte, riscontrato un vizio, deve rimettere la causa a un giudice di merito affinché emetta una nuova pronuncia. Tuttavia, la previsione di una possibile decisione diretta nel merito da parte della Cassazione (art. 384 c.p.c.) ha modificato questo scenario, rendendo tale possibilità uno strumento concreto in ossequio al principio della ragionevole durata del processo (Cass. 6951/2010).

La scelta tra queste due modalità dipende dalla natura del vizio riscontrato e non dalle richieste delle parti, che non possono vincolare il giudice (Cass. 2888/2002, Cass. 12235/2002, Cass. 17153/2009).

In relazione alla natura del rinvio, si distingue tra rinvio “restitutorio”, che riporta il processo al momento in cui è avvenuto il vizio (ad esempio per errores in procedendo), e rinvio “prosecutorio”, che consente al giudice di merito di emettere una nuova decisione sulla base del principio di diritto enunciato dalla Cassazione (Cass. 12746/2008). Nel primo caso, il processo torna indietro, riprendendo dal punto in cui si è verificato l’errore; nel secondo caso, il giudice di merito prosegue il processo con l’applicazione del principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte.

Un elemento fondamentale è il principio di alterità del giudice di rinvio, che richiede che la causa sia rimessa a un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza cassata, per garantire imparzialità e assenza di pregiudizi (Cass. 11505/1996). Tale principio è rispettato anche quando il rinvio avviene a un’altra sezione dello stesso ufficio giudiziario (Cass. 1044/2000). Tuttavia, in casi particolari, come nel rinvio a sezioni specializzate, la competenza funzionale prevale sull’alterità, purché il collegio giudicante non includa magistrati che abbiano già partecipato alla decisione cassata (Cass. 27312/2008).

La designazione del giudice di rinvio determina una competenza funzionale, immodificabile anche in caso di errori materiali nella designazione, salvo rettifica con ordinanza della Cassazione (Cass. 8491/2009). Questa designazione vincola il giudice adito, che non può spogliarsi degli atti, neppure in caso di sopravvenienze normative (Cass. 21542/2008).

Infine, l’art. 383 c.p.c. disciplina particolari ipotesi di rinvio, come nel caso del ricorso per saltum o in presenza di vizi procedurali gravi, che possono comportare il rinvio al giudice di primo grado (Cass. 10034/2004, Cass. 8825/2007). Quando il vizio riguarda la mancata integrazione del contraddittorio, il rinvio restitutorio è necessario per sanare il difetto processuale e consentire la prosecuzione del giudizio nel rispetto delle garanzie processuali (Cass. 8519/2004, Cass. 4503/2011).

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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