Il ricorso per cassazione può essere notificato telematicamente alla PEC del domiciliatario fisico?

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Sembra strano dover porre certe domande, perché il buon senso suggerirebbe di rispondere affermativamente. Per quale ragione, infatti, una notifica fatta al domiciliatario dovrebbe essere ritenuta valida se fatta a mani o mezzo posta ed invalida se fatta telematicamente? La PEC non raggiunge comunque lo scopo di portare a conoscenza del domiciliatario l’esistenza della impugnazione?

E infatti la recente Cass. 4784/2021 liquida l’eccezione sollevata dal ricorrente in tre righe:

1. La parte controricorrente preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, ex art. 327 c.p.c.

A fondamento dell’eccezione deduce che la notifica del ricorso sarebbe nulla, in quanto compiuta telematicamente non all’indirizzo PEC del difensore nominato da B.A. in grado di appello, ma all’indirizzo PEC dell’avvocato che in grado d’appello B.A. aveva nominato “domiciliatario in senso fisico” (così il controricorso, pagina 3).

1.1. L’eccezione è infondata per due motivi.

La prima ragione è che la nomina di un domiciliatario in grado di appello legittimava la parte soccombente a notificare il ricorso per cassazione a quel domiciliatario: tanto al suo indirizzo con le forme ordinarie, quanto nella sua casella di posta elettronica certificata con le forme telematiche.

La seconda ragione è che la nullità della notifica è stata sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto la parte controricorrente mostra di avere avuto perfetta e tempestiva conoscenza del ricorso e dei suoi contenuti.

A noi non interessa tanto la questione del raggiungimento dello scopo, bensì la prima parte. Nel momento in cui un avvocato viene nominato domiciliatario, quale norma prevede che la consegna possa avvenire solo “analogicamente” in assenza di un espressa dichiarazione di “apertura” verso il telematico?

Eppure, la S.C. nel 2018 (ord. 20946/2018) ha dichiarato addirittura inesistente una notifica solo perché effettuata telematicamente al domiciliatario fisico. Implicitamente in quella decisione si è affermato non esservi alcun collegamento tra la notifica telematica e l’elezione di domicilio, nonostante sia incontestabile che la PEC assicura perfettamente il raggiungimento dello scopo, al pari della notifica a mani o a mezzo posta.

Anzi, per la verità lo assicura anche di più, visto che la notifica a mani o a mezzo posta può essere ricevuta dalla segretaria o da un collega di studio, mentre la PEC deve essere controllata personalmente dall’avvocato che non voglia essere negligente.

In assenza di una disposizione normativa, Cass. 20946/2018 ricorse ad una analogia: siccome – disse – il domiciliatario non può fare notifiche, allora mutatis mutandis non può neanche riceverle telematicamente ove non espressamente previsto. Analogia che non regge perchè le situazioni sono completamente diverse. Il domiciliatario è nominato proprio per ricevere le notifiche, dunque davvero non si vede come il “mezzo” possa incidere addirittura sulla esistenza della notifica.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.




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