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La modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c., avvenuta nel 2012, ha reso più complesso individuare i motivi di impugnazione che riguardano la ctu. Difatti, il vecchio motivo della “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” rappresentava una sorta di “contenitore per l’indifferenziata”, in cui inserire tutto ciò che non poteva farsi valere con il n. 3 (errores in iudicando) e il n. 4 (errores in procedendo).
Oggi le cose sono decisamente cambiate, di conseguenza il difensore del ricorrente (o del controricorrente incidentale) deve prestare particolare attenzione nel formulare il motivo, seppure va detto che nella giurisprudenza della Corte si registra negli ultimi tempi una certa indulgenza verso gli errori di sussunzione.
Vediamo anzitutto che tipo di errori possono essere commessi con riguardo alla ctu. Elenco quelli che mi sembrano più ricorrenti:
1) il giudice non ha ammesso la ctu;
2) il giudice non ha considerato le conclusioni del ctu;
3) il giudice ha travisato le conclusioni del ctu;
4) il giudice ha fatto proprie le contraddizioni del ctu;
5) il giudice ha fatto proprie le conclusioni immotivate del ctu;
6) il giudice, e prima di lui il ctu, non si è fatto carico delle osservazioni critiche specifiche e tempestive mosse dal ctp;
7) il giudice ha recepito una ctu fondata su documenti irritualmente depositati dalla parte.
1) il giudice non ha ammesso la ctu
Anzitutto il vizio de quo è rilevante in presenza di due condizioni: il fatto deve poter essere accertato solo attraverso la consulenza tecnica; in secondo luogo, la parte deve aver allegato e prodotto tutto ciò che è necessario affinché il ctu possa esprimere il suo parere. Facciamo un esempio. È certamente indispensabile una ctu per stabilire se l’intervento chirurgico sia stato imperito ed abbia provocato l’aggravamento della patologia, tuttavia a monte la parte deve aver prodotto la documentazione medica ed allegato puntualmente tutte le circostanze indispensabili per la successiva indagine (quali erano le sue condizioni prima dell’intervento; la ragione per cui vi si sottopose; che tipo di intervento è stato eseguito; quali sono le condizioni residuate e la causa; ecc.).
Se tutto questo è avvenuto, il giudice non può allo stesso tempo negare la ctu e rigettare la domanda per mancanza di prova.
Come si censura, però, questo vizio? Si potrebbe censurare come insanabile contraddizione (360 n. 4 – 132 n. 4), oppure anche come violazione dell’art. 115 c.p.c. (sempre in relazione all’art. 360 n. 4).
2) il giudice non ha considerato le conclusioni del ctu
Il vizio de quo rileva qualora il discostamento sia stato del tutto immotivato oppure motivato apoditticamente (ad es. scrivendo: “le conclusioni del ctu non sono condivisibili, pertanto la domanda deve essere rigettata”). Nel primo caso il vizio potrebbe farsi valere con il nuovo 360 n. 5 c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo), mentre nel secondo caso si potrebbe invocare la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Qualora invece la motivazione del dissenso sia sufficientemente motivata il vizio in parola non sussiste. Troppo spesso viene proposto ricorso per cassazione per lamentarsi delle conclusioni del ctu (recepite dal giudice di merito). Inutile dire che non c’è mai violazione di legge allorquando non sia accolta la propria versione dei fatti, quand’anche supportata da una ctp.
3) il giudice ha travisato le conclusioni del ctu
Facciamo un esempio. Il ctu ha scritto che è improbabile che l’evento sia stato provocato dal comportamento colposo del medico. In sentenza, però, il giudice ha scritto che l’ausiliario ha affermato che il fatto ha probabilmente causato l’evento. Se le conclusioni del ctu sono state riportate testualmente o per riassunto in sentenza, siamo di fronte ad un tipico caso di falsa applicazione di legge (40 e 41 c.p. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.). Se, invece, le conclusioni del ctu non sono state riportate, essendovi solo la erronea interpretazione del giudice, il vizio può essere ricondotto all’errore di percezione (360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c., anche se a me pare preferibile il richiamo all’art. 116 c.p.c.). Va infatti ricordato che il vizio di legge di cui al n. 3 non sussiste mai quando nella prospettazione del ricorrente esso derivi da una errata ricostruzione del fatto.
4) il giudice ha fatto proprie le contraddizioni del ctu
Se il ctu si è gravemente contraddetto e la contraddizione è stata trasfusa nella decisione, siamo di fronte ad una sentenza nulla ex art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
5) il giudice ha fatto proprie le conclusioni immotivate del ctu
Vedasi punto precedente.
6) il giudice – e prima di lui il ctu – non si è fatto carico delle osservazioni critiche specifiche e tempestive mosse dal ctp
Un tempo si sarebbe fatto valere come vizio di omessa o insufficiente motivazione. Oggi dovrebbe ricondursi all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., anche se a me pare preferibile invocare la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
7) il giudice ha recepito una ctu fondata su documenti irritualmente depositati dalla parte
Come è noto, durante le operazioni peritali non si possono produrre documenti non prodotti in precedenza. Qualora ciò avvenga la ctu è viziata, sempre che detti documenti siano stati decisivi, il che significa che senza gli stessi l’ausiliario sarebbe giunto a conclusioni diverse. In tal caso, sarei dell’idea che il motivo di ricorso si dovrebbe proporre ai sensi dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
* * *
Il fatto che in alcuni casi vi possano essere dubbi circa la norma da invocare non deve preoccupare l’avvocato cassazionista, in quanto è sempre possibile formulare i motivi in via alternativa.
Due parole sulla tecnica redazionale. E’ sempre opportuno riportare testualmente i brani della ctu, della ctp e della sentenza per dimostrare l’errore compiuto dal giudice di merito, evitando non solo il mero richiamo, ma anche il mero riassunto.
In secondo luogo, va indicato esattamente dove si trovano gli atti e i documenti richiamati nel motivo (c.d. indicazione toponomastica). Se si tratta di ctu occorre produrla nel fascicoletto e far presente di avere depositato l’istanza ex art. 369 c.p.c. Se si tratta invece di ctp occorre produrla nel fascicoletto e depositare il fascicolo di parte in cui è inserita, indicando anche la collocazione e la data di deposito, dando altresì dimostrazione della sua tempestività (ad es.: “la ctp era stata depositata in data …., entro il termine di 15 gg dal deposito della ctu assegnato dal giudice con ordinanza del …. che si produce come allegato n. …; la ctu fu depositata il …. come si evince dal …..; la ctp viene allegata al fascicoletto come allegato n. …, e si trova nel fascicolo di parte di primo grado, che si deposita come allegato n. ….“).
Spero vi sia stato di aiuto.
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Salve, si dimentica evidenziare il travisamento della consulenza ctu secondo l’art 395 cpc…e quando non è argomento di discussione tra le parti….saluti