I rischi del “duplicato informatico” in Cassazione

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Può essere rischioso depositare in Cassazione il “duplicato informatico”, in luogo della “copia informatica”, per la semplice ragione che il primo non contiene i dati relativi alla sentenza e quindi il numero e soprattutto la data di pubblicazione (le famose scritte blu).

Sicchè, in caso di produzione del duplicato può accadere che la data riportata nella sentenza (quella apposta dal giudice), se considerata come dies a quo potrebbe determinare la tardività del ricorso. Difatti, spesso la data del provvedimento e quella di pubblicazione sono diverse.

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Nel caso deciso da Cass. 29803/2020 probabilmente è accaduto proprio questo. La S.C., ignorando verosimilmente la “fattezza” esteriore dei duplicati informatici e la loro differenza rispetto alle copie informatiche, ha ritenuto che quella depositata non fosse una copia autentica, dichiarando di conseguenza l’improcedibilità del ricorso.

Quindi, in caso di duplicato informatico ci sono ben due rischi: (a) il primo, è che per calcolare la tempestività del ricorso la Corte prenda a riferimento la data apposta dal giudice (ne ho parlato in questo post); (b) il secondo, peggiore, è che la Corte consideri il provvedimento addirittura non autentico.

Leggiamo insieme il provvdimento:

Invero, il ricorrente deduce in ricorso, notificato via PEC il 12 giugno 2019, di impugnare il decreto “del 18 dicembre 2019 (rectius 2018) pubblicato il successivo 13 maggio 2019”, ma il provvedimento depositato, unitamente al ricorso, del Tribunale di Trieste, redatto in formato elettronico e sottoscritto dal Presidente estensore con firma digitale (munito in calce di attestazione dell’Avv.to B….. di conformità della copia analogica rispetto alla copia informatica presente nel fascicolo informatico), non reca l’attestazione di Cancelleria con la attribuzione del numero identificativo e della data di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 c.p.c., comma 2, e art. 327 c.p.c., comma 1.

Ora, questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18569 del 22/9/2016, ha chiarito che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (conf. Cass. 6384/2017). Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo.

In tema di redazione della sentenza in formato digitale, si è poi precisato che il procedimento decisionale è completato e si esterna fin dal momento del suo deposito per via telematica, divenendo da tale data il provvedimento irretrattabile da parte del giudice che l’ha pronunciato (così Cass. n. 17278 del 2016, sulla scorta di Cass. S.U. n. 13794 del 2012), ma una tale trasmissione non può integrare la pubblicazione della decisione, la quale si ha solo con l’attestazione del cancelliere; attestazione, che, appunto, ha la funzione di pubblicare la stessa.

Sempre questa Corte, nella pronuncia n. 24891 del 2018 (conf. 2362/2019), ha per l’appunto chiarito che la data di pubblicazione di una sentenza redatta in modalità digitale, ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione, coincide non già con quella della sua trasmissione alla cancelleria da parte del giudice, bensì con quella dell’attestazione del cancelliere, giacchè è solo da tale momento che la sentenza diviene ostensibile agli interessati, con conseguente decorso del termine lungo di impugnazione (principio formulato in relazione ad una fattispecie in cui la Corte d’appello aveva erroneamente fatto decorrere il termine per impugnare dal momento della trasmissione in cancelleria della sentenza da parte del giudice e non da quello successivo della pubblicazione ad opera del cancelliere).

E’ poi consolidato il principio secondo cui l’attestazione di cancelleria concernente la data di pubblicazione della sentenza (cui è equiparabile, nell’ambito del processo civile telematico, l’adempimento della pubblicazione, con cui il sistema informatico provvede, per tramite del cancelliere, all’attribuzione alla sentenza del numero identificativo e della data di pubblicazione) costituisce atto pubblico, la cui efficacia probatoria, ex art. 2700 c.c., può essere posta nel nulla solo con la proposizione della querela di falso, di talchè, ai fini della decorrenza del termine lungo per l’impugnazione, la sentenza deve ritenersi depositata nella data attestata dal cancelliere (i.e. risultante dalla copia telematica munita del numero identificativo e della data di pubblicazione), fino a che non si sia concluso, con esito positivo, il procedimento di falso (cfr. fra le tante Cass. nn. 9622 del 2009, 4092 del 1985).

Ora, nella specie, la copia del decreto impugnato prodotta non reca la data di pubblicazione, con conseguente improcedibilità del ricorso, per mancato deposito di copia autentica del provvedimento impugnato.

La mia raccomandazione, pertanto, è quella di depositare sempre la “copia informatica” (quella con la coccardina per intenderci) e non il “duplicato informatico”.

Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.

La supervisione del ricorso per cassazione.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.


8 commenti:

  1. Giorgio Piras

    Però nella “copia informatica” (quella con le scritte e la coccardina) tutte le firme digitali, se verificate con uno dei tanti programmi adatti, risultano “non valide” perché il documento è stato modificato dopo l’opposizione delle firme digitali.
    Questo perché – per un errato modo di procedere – le sovrastampe blu del numero di repertorio, del numero della sentenza e della data vengono effettuate dopo l’opposizione delle firme digitali.
    Per cui, depositando la “copia informatica”, se la Corte di Cassazione si mette a verificare le firme digitali, dichiarerà ugualmente inammissibile il ricorso.

  2. Giorgio Piras

    Ma il difensore può autenticare soltanto la copia informatica tratta da un documento analogico in suo possesso, non la copia informatica di un documento informatico,
    Inoltre, come posso autenticare una copia che NON è conforme all’originale, perché le firme digitali risultano non valide?

  3. Giorgio Piras

    La verità è che secondo la legge dovrebbe apporre la propria firma digitale anche il Cancelliere, e DOPO aver registrato la sentenza con numero di repertorio, numero della sentenza e data di pubblicazione.
    Le sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato sono firmate digitalmente DOPO aver ricevuto numero della sentenza e data di pubblicazione.

  4. Mirco Minardi

    art. 16bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti
    processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche’ dei
    provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici o
    trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti
    indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se
    prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di
    conformita’ all’originale. Il difensore, il dipendente di cui si
    avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio
    personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il
    curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita’
    telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e
    dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la
    conformita’ delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
    fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
    immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite
    dell’attestazione di conformita’ a norma del presente comma,
    equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento
    informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che
    assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema
    di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza
    di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui
    al presente comma non si applicano agli atti processuali che
    contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di
    somme di denaro vincolate all’ordine del giudice.

  5. Giorgio Piras

    Ha ragione lei. Io mi basavo soltanto sugli articoli 22 e seguenti del CAD. Resta il pasticcio del duplicato informatico, che dovrebbe essere l’originale della sentenza pubblicata, mentre è la minuta depositata dai magistrati prima delle operazioni di pubblicazione che fa la Cancelleria.

  6. Marsano Giorgio Antonio

    Ricorso per Cassazione deposito sentenza.
    E’ corretto depositare in Cassazione copia informatica della sentenza digitale di secondo grado depositata nel fascicolo telematico (non notificata) previa stampa in pdf della copia infomatica (quella con le scritte blu) e poi procedere alla attestazione di conformità inserendo nel pdf la solita attestazione?
    Grazie



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