Riassunto effettuato dall’intelligenza artificiale
Il caso in questione riguarda un ricorso per cassazione presentato in ritardo rispetto al termine previsto dall’art. 369 c.p.c. Il ricorrente ha sostenuto che il ritardo non è imputabile a lui, ma a un malfunzionamento del sistema telematico che ha impedito la corretta registrazione del primo invio.
La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del ricorrente.
Ecco i punti chiave della decisione:
- Malfunzionamento del sistema telematico: La Corte ha riconosciuto che il ricorrente ha dimostrato l’impossibilità di effettuare il deposito telematico nei termini a causa di un errore del sistema. Ciò è stato provato dall’invio della PEC di accettazione del primo deposito, non seguito dalla corretta registrazione.
- Tempestività della reazione: La Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia reagito tempestivamente alla situazione, verificando l’esito del primo invio e procedendo a un nuovo deposito non appena si è accorto del problema.
- Applicabilità dell’art. 153, comma 2 c.p.c.: La Corte ha confermato la possibilità di applicare l’istituto della rimessione in termini anche nel giudizio di cassazione, in presenza di una causa non imputabile alla parte e di una tempestiva reazione.
- Criteri per la rimessione in termini: La Corte ha ribadito che la causa del ritardo deve essere assoluta, non imputabile alla parte e in rapporto causale con la decadenza. Inoltre, la parte deve attivarsi in modo tempestivo per porre rimedio alla situazione.
- Dichiarazione di non luogo a provvedere: Il Presidente della Prima Sezione Civile aveva già dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di rimessione in termini, ritenendo che la parte avesse già provveduto al deposito. La Corte ha confermato questa decisione, sottolineando che spettava al Collegio giudicante valutare la non imputabilità del ritardo.
In conclusione, la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia fornito una giustificazione valida per il ritardo nel deposito del ricorso e ha quindi dichiarato ammissibile il ricorso stesso.
La supervisione del ricorso per cassazione.
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