La Corte di Cassazione (33274/2021) si è trovata a giudicare la validità di una procura speciale apposta a margine di un foglio bianco separato dal ricorso introduttivo ed ha concluso nel senso della sua inesistenza.
Dalla lettura del provvedimento si apprende che il Collegio ha addirittura consultato il noto dizionario Devoto – Oli, in cui per margine si intende “… ciascuno dei quattro spazi bianchi che delimitano una superficie scritta o stampata…” e ne ha tratto la conclusione che non può, quindi, considerarsi “a margine” la procura apposta ad un foglio bianco, richiedendo il margine, per essere considerato tale, di essere affiancato ad uno scritto.
La procura in esame, pertanto, non è stata considerata un “tutt’uno” con il ricorso; dunque, non è stato possibile evincere, in assenza di precise e comprensibili indicazioni in essa contenute, la volontà della parte di promuovere un giudizio per cassazione, tenuto anche conto che essa era illeggibile.
Il Giudice di legittimità ha ricordato che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione è, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, sempre che emerga dal relativo testo una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito (sul punto, fra le tante, Cass. n. 7765 del 2021; Cass. n. 27302 del 2020).
Diversamente, non può considerarsi speciale, come l’art. 365 c.p.c. prescrive, la procura conferita a margine del foglio in bianco, la quale non contenga richiami alla fase processuale di legittimità (Cass. n. 7137 del 2020).
La Corte ha affermato che è bensì vero che la giurisprudenza di legittimità ha nel tempo reputato legittima la procura apposta su foglio separato (fra le tante, Cass. n. 34259 del 2019), purché però si tratti di foglio materialmente congiunto all’atto cui si riferisce, ma nel caso di specie, la procura era apposta a margine di un foglio bianco, allegato al ricorso introduttivo.
La decisione ricorda che l’art. 83 c.p.c., configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura rilasciata, principalmente a garanzia della stessa parte, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore.
Per l’effetto, il difensore è stato condannato a pagare il contributo unificato, non essendosi, per sua fortuna, costituito l’intimato.

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