Compensazione delle spese di lite e ricorso per cassazione

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Il secondo comma dell’art. 92 c.p.c. stabilisce che «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».

Va però rammentato che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto comma «nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».

Difatti, l’attuale versione è quella che risulta dall’art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162. A norma del comma 2, del medesimo articolo, la disposizione si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

Il testo precedente era stato a sua volta sostituito dall’art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Successivamente il comma era stato ulteriormente modificato dall’art. 45, comma 11, l. 18 giugno 2009, n. 69.

I presupposti per pronunciare la compensazione delle spese di lite erano e sono i seguenti:

  • dopo la riforma del 2005: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
  • dopo la riforma del 2009: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»
  • dopo la riforma del 2014: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero»
  • dopo la sentenza della Consulta del 2018: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».

In pratica, per i giudizi ai quali si applica l’ultima versione la compensazione è sempre giustificata in caso di:

  • soccombenza reciproca;
  • concorso di gravi ed eccezionali ragioni;
  • novità della questione trattata;
  • mutamento di giurisprudenza.

Al di fuori di questi casi la compensazione disposta dal giudice è illegittima. Come pure illegittima è la condanna alle spese inflitta alla parte totalmente vittoriosa.

Al contrario, ogni qual volta vi è una soccombenza reciproca, il giudice di merito ha sempre il potere discrezionale di disporre la compensazione delle spese di lite, ed una eventuale censura in Cassazione sarebbe dichiarata inammissibile.

Tanto è stato ribadito da Cass. 7454/2020, la quale ha affermato che «La norma, pertanto, consente al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, sicché anche nell’ipotesi di soccombenza reciproca, il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell’onere delle spese di lite – altrimenti non soggetta a sindacato di questa Corte – è rappresentato dall’impossibilità di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito. Si è infatti ritenuto che in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti – minimi, ove previsti e – massimi fissati dalle tabelle vigenti – cfr. Cass. n. 19613/2017; Cass. n. 26918/2018 -».

Ma cosa si intende per soccombenza? La soccombenza si verifica:

  • quando il giudice rigetta integralmente la domanda ovvero accoglie integralmente quella avversaria (soccombenza totale);
  • quando il giudice accoglie la domanda riducendo il quantum (soccombenza parziale);
  • quando il giudice accoglie solo alcune domande (soccombenza parziale).

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Marcello1

    In caso di una esecuzione forzata iniziata in base a una sentenza di appello, nel caso di cassazione della stessa, è possibile richiedere in riassunzione il risarcimento del danno ex 96 o sarebbe una nuova domanda e quindi inammissibile?



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