In Cass. 3051/2024, con l’unico mezzo del ricorso incidentale, il controricorrente rilevava la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’appello incidentale spiegato dal Condominio, volto ad ottenere una più elevata liquidazione del pregiudizio patito e il riconoscimento delle spese legali afferenti al procedimento di accertamento tecnico preventivo anteriore al giudizio ordinario.
Ha osservato la Corte che diversamente da quanto opinato dal ricorrente la gravata sentenza non aveva affatto omesso di statuire sull’appello incidentale: su questo aveva infatti dichiarato il non luogo a provvedere, poiché «proposto soltanto in via subordinata» rispetto all’accoglimento dell’appello principale.
Con siffatta formula, il giudice territoriale aveva reso una pronuncia di assorbimento sull’impugnazione incidentale, cioè a dire aveva reputato venuta meno la necessità della decisione per ragioni di ordine logico (sulla nozione di assorbimento, in vicende similari, Cass. 06/07/2023, n. 19161; Cass. 17/04/2020, n. 7905; Cass. 07/02/2020, n. 2977).
Ad avviso della Suprema Corte, detta pronuncia, sorretta da sintetica ma adeguata motivazione (circa la quale, peraltro, il ricorrente non aveva rivolto considerazioni critiche) escludeva la configurabilità dell’error in procedendo lamentato. Essa era altresì conforme a diritto, atteso che la proposizione dell’impugnazione incidentale dichiaratamente condizionata all’eventualità dell’accoglimento dell’appello ex adverso dispiegato in via principale scandisce infatti l’ordine di trattazione dei gravami e di disamina degli stessi ad opera del giudice investito della lite, vincolato – sotto pena di vizio di extrapetizione rilevante ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. – al nesso di subordinazione individuato dall’impugnante incidentale.
Nel caso di specie, dunque, la domanda dell’appellante incidentale poteva essere vagliata soltanto qualora si fosse verificato l’evento processuale volontariamente prospettato come condizionante, ovvero l’accoglimento – nella specie, mancato – dell’appello principale.
Ha concluso la Corte che la singolare tesi per la quale la formulazione di una subordinazione non ostasse alla disamina della domanda si infrangeva contro il tenore letterale univoco che, nella lingua italiana, possiede il lemma adoperato dalla parte che, deliberatamente e coscientemente impiegandolo, ha formulato la relativa impugnazione, che presuppone inevitabilmente, quale indefettibile presupposto per la sua disamina, il mancato accoglimento della richiesta formulata in via principale.

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