La procura è l’atto formale che abilita il difensore-procuratore a comparire davanti al giudice in nome della parte e a compiere, sempre in suo nome, gli atti del processo.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 83 c.p.c. la procura speciale può essere apposta anche in calce alla citazione notificata. Tuttavia, se detto conferimento abilita senz’altro il difensore a svolgere le difese nel giudizio, controversa è invece la questione se i poteri suddetti possano estendersi anche a quello di proporre appello incidentale. In assenza di una espressa previsione normativa sul punto si è formato un contrasto di giurisprudenza tuttora non risolto.
Secondo un orientamento meno draconiano e ad oggi maggioritario (v. ad es. Cass. n. 24758/2008; Cass., 1/3/2007, n. 4793; Cass., 29/3/1999, n. 2962; Cass., 23/4/1998, n. 4206) in ossequio ai principi di economia processuale e di tutela sostanziale della parte, il difensore dell’appellato può proporre appello incidentale anche nel caso in cui la procura sia stata apposta in calce alla copia notificata dell’atto di citazione in appello, attribuendo la legge direttamente al difensore, ai sensi dell’art. 84 c.p.c., la facoltà di proporre tutte le domande ricollegabili all’interesse del suo assistito e riferibili all’originario oggetto della causa.
Tuttavia, in senso contrario (v. Cass., sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25148) è stato affermato che qualora la procura sia stata rilasciata su un atto diverso da quelli indicati dall’art. 83, comma 2, c.p.c., l’ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all’atto sul quale è apposto; sicché, in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell’atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell’appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell’appello incidentale, che necessita di un mandato difensivo ad hoc.
Peraltro, oggi, il novellato art. 182 c.p.c. (così come modificato dall’art. 46, comma 2, legge n. 69/2009, applicabile, però, ai giudizi, di primo grado, introdotti dopo il 4 luglio 2009) stabilisce che il giudice, quando rileva un vizio che può determinare la nullità della procura, può concedere un termine per il rinnovo o il rilascio della procura. Tale norma, si ritiene, è applicabile anche al giudizio di secondo grado.

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