Violazioni del codice della strada. Il principio della contestazione immediata (parte II): Le eccezioni

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Di Luca D’Apolloinfrazioni-codice-strada
(estratto da L. D’Apollo, Le infrazioni al codice della strada, Giappichelli, 2009, pp. XVIII-374, per informazioni sul volume clicca qui http://www.giappichelli.it/home/978-88-7524-155-1,7524155.asp1 )

La regola della contestazione immediata subisce delle eccezioni, che sono, oggi, espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis del Codice della strada così come modificato dalla legge n. 214/2003 (di conv. del D.L. n. 151/2003).

Le ipotesi tassativamente descritte prevedono che la contestazione può essere non immediata quando vi sia:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento (di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni);
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi di controllo elettronico (articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127 cd. Bassanini-ter).

Il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16/12/1992 n.495), a sua volta, prevede all’art. 384 che i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall’articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

La Corte di Cassazione ha individuato altre ipotesi in cui la regola della contestazione immediata può essere derogata. Si è così affermato che:

La contestazione immediata non è possibile laddove vi sia il rischio di intralciare il traffico dei mezzi pubblici.
Cass., sez. II, 24 settembre 2007, n. 19664

Singolare il caso in cui si è dibattuto della necessità della contestazione immediata quando l’infrazione sia consistita nella guida di un ciclomotore senza l’uso del casco protettivo (ex art. 171 cod. strada).
Il Giudice di prime cure affermava che la fattispecie in esame rientra tra i casi di materiale impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione elencati dall’art. 384 reg. es. cod. strada e dall’art. 201 cod. strada, in quanto è impensabile l’inseguimento di un conducente di ciclomotore da parte dell’agente accertatore operante a piedi.

La Corte di Cassazione (Cass., 21 maggio 2008, n. 12865) ha così lo spunto per ribadire che l’individuazione, contenuta nell’art. 384 del regolamento di esecuzione cod. strada, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione non è un numerus clausus ma ha valore puramente esemplificativo, sicchè ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purchè la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica.

in tema di violazioni del codice della strada, la contestazione immediata imposta dall’art. 201 di detto codice, ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile: pertanto tali motivi devono essere espressamente indicati nel verbale. (…)
l’individuazione, contenuta nell’art. 384 del regolamento di esecuzione, c.d.s. delle ipotesi in cui e’ consentita la mancata contestazione immediata della infrazione – che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha carattere tassativo ma esemplificativo.
Cass., 21 maggio 2008, n. 12865

Nella specie, viene espressamente precisato che la contestazione immediata dell’accertata infrazione non era stata possibile in quanto “il veicolo non poteva essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale”.
In ordine al principio della contestazione immediata la questione più dibattuta e che ha suscito particolare attenzione in giurisprudenza concerne l’ipotesi relativa all’“accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento”.
La discussione ha riguardato sia l’accertamento effettuato con autovelox, che le ipotesi di accertamento tramite telelaser ovvero con Photored (si rinvia al cap. 3).

Secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità (Cass., 7 aprile 2005, n. 7332) l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata.
In particolare in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, si afferma che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l’apparecchiatura consenta la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Ne deriva che, ove l’apparecchiatura non consenta la determinazione dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’Amministrazione e senza, che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale.
L’utilità dell’accertamento elettronico ha spinto il legislatore ha modificare la normativa esistente, superando le perplessità in ordine all’utilizzi di tali apparecchiature (si rinvia al cap. 3).
Le perplessità in ordine alla legittimità Costituzionale di questa previsione, tuttavia, sono state definitivamente superate dalla Corte Costituzionale.
La consulta ha di recente confermato che:

Se la violazione al codice della strada viene accertata per mezzo di apparecchiature elettroniche non è necessaria la contestazione immediata, [in quanto] l’omissione della contestazione immediata di un’infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa.
Corte Cost., 4 maggio 2007, n. 155.

Se vuoi leggere la parte relativa agli ausiliari del traffico clicca qui.


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Luca

    buongiorno, mi è arrivata una multa con velox, ma l’ultima cifra della targa non si vede….il vigile dichiara che l’ha vista lui la targa completa.
    in questo caso si può parlare di percezione sbagliata con l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento?



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