TAR, notifica a mezzo pec del ricorso scansionato: è inammissibile in mancanza di norme tecniche attuative dell’art. 22 del CAD

Avatar photo

Il TAR LAZIO ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso notificato a mezzo pec.

Secondo il giudice amministrativo, infatti, non sono ancora in vigore le norme tecniche che consentono di asseverare la conformità della copia informatica per immagine di un atto analogico. In altre parole, il difensore aveva scansionato l’atto per poi trasformarlo in pdf; quindi aveva attestato la conformità dello stesso all’originale cartaceo.

Ad avviso del giudice, nel processo amministrativo manca ancora (entreranno in vigore l’11.2.2015, cfr. D.P.C.M. 14/11/2014) una norma tecnica che consenta all’avvocato di asseverare la conformità ai sensi dell’art. 22 del CAD. Ciò a differenza del processo civile, in cui opera l’art. 18 DM 44/2011.

Né è possibile invocare i commi 2 e 3 dell’art. 3-bis l. 53/1994 in quanto l’ultimo comma dell’art. 16-quater d.l. 179/2012 stabilisce espressamente che essi non si applicano al processo amministrativo.

Art. 3bis, commi 2 e 3

Quando l’atto da notificarsi  non  consiste  in  un  documento informatico,  l’avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformità all’originale  a  norma  dell’articolo  22,  comma  2,  del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante allegazione  dell’atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta elettronica certificata.

La notifica si perfeziona, per  il  soggetto  notificante,  nel momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Non essendosi poi costituite le parti intimate, la notifica, da considerarsi nulla, non è stata sanata dal raggiungimento dello scopo.

Il TAR lascia intendere che avrebbe disposto una rimessioni in termini, stante l’incertezza del quadro normativo, se non fosse stato che il ricorso era comunque tardivo.

 

00396/2015 REG.PROV.COLL.
09876/2014 REG.RIC.
logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

FATTO

Col ricorso in epigrafe la società SSSSSSSS, premettendo di avere partecipato alla gara indetta da Trenitalia (n. 6460 del 4.4.2014) per la fornitura di apparecchiature elettromeccaniche da espletare con modalità telematiche attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica dedicata, ha chiesto l’annullamento della sua esclusione dalla procedura formulando le altre domande sopra riportate.

La ricorrente, nel dedurre: di non avere potuto perfezionare l’invio dell’offerta alla luce della mancata riproduzione dei prezzi unitari nel file ricevuto dal sistema informatico (a seguito della presentazione della domanda), che avrebbe dovuto inoltrare alla stazione appaltante previa sottoscrizione digitale (in particolare, essa si sarebbe astenuta da ulteriori invii al fine di non compromettere l’offerta già inserita, peraltro dopo avere ottenuto dall’assistenza ufficiale della piattaforma rassicurazioni sulla completezza dell’atto); di avere ricevuto in data 10.6.2014 la comunicazione di esclusione “per non aver sottoscritto digitalmente l’offerta tecnica di cui al punto IV lettera d) del disciplinare di gara” (con segnalazione dell’avvenuta aggiudicazione in favore della società CPA); di avere infine riscontrato all’esito del successivo accesso agli atti la sussistenza sia di un malfunzionamento del sistema, dimostrata dall’assenza dei prezzi unitari anche nell’offerta economica dell’aggiudicataria, sia di alcune anomalie di detta offerta (“non visualizzazione” di alcuni elementi quali quantità offerte, offerta totale, commenti di valutazione, offerta in lettere, quantità minima garantita; dichiarazione di subappalto totale, in relazione alla quale la commissione avrebbe chiesto un’integrazione al fine di renderla conforme all’art. 118 cod. contr. pubbl.); tanto premettendo, ha prospettato:

I) col primo articolato motivo, i vizi di: i) violazione dell’art. 296 d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’art. 97 Cost., alla luce della mancata previsione di procedure e sistemi alternativi per far fronte al malfunzionamento del sistema (come imposto dalle lettere f e g del cit. art. 296) e in considerazione della disparità di trattamento consistita nell’esclusione della propria offerta (in realtà da prendere in esame se si fosse tenuta per buona l’offerta “a video”), a fronte dell’ammissione di quella presentata da CPA nonostante le carenze riscontrate; in particolare, la stazione appaltante avrebbe dovuto consentirle l’apposizione della firma digitale, ove ritenuto necessario e in ossequio al dovere di soccorso istruttorio, tanto più che un’offerta priva di elementi essenziali quali i prezzi unitari sarebbe del tutto inidonea a fondare il vincolo contrattuale con la committente; ii) eccesso di potere per carenza d’istruttoria e disparità di trattamento: non solo la ricorrente non avrebbe fruito del medesimo trattamento riservato all’aggiudicataria (per la quale sarebbero stati ritenuti validi i dati “a video” senza tener conto del documento sottoscritto digitalmente), ma Trenitalia non avrebbe esperito alcuna attività istruttoria per accertare il malfunzionamento del sistema (imputabile alla stessa stazione appaltante); iii) violazione dell’art. 46 d.lgs. n. 163/06: il soccorso istruttorio sarebbe stato doveroso, essendo certa la riferibilità a SSSSSSSS stessa della propria offerta (tenuto conto dei dati comunicati per poter accedere alla piattaforma e della sottoscrizione digitale di una serie di elementi) né ricorrendo i requisiti previsti dall’art. 46, co. 1-bis, cod. contr. pubbl. per l’esclusione (non vertendosi in ipotesi di “incertezza assoluta” sul contenuto dell’offerta o sulla sua “provenienza […] per difetto di sottoscrizione”);
II) in via gradata e vantando l’interesse alla riedizione della gara (in concreto svoltasi con due soli concorrenti), violazione dell’art. 118 cod. contr. pubbl.: la commissione avrebbe dovuto escludere l’offerta di CPA per il superamento della soglia massima di ricorso al subappalto (30%);
III) ulteriore violazione dell’art. 46 cod. contr. pubbl., stante la mancata “quotazione” di tutti i materiali del lotto anche per l’offerta CPA.

Resistente e controinteressata non si sono costituite.

Con ordinanza resa nella camera di consiglio del 6.8.2014 è stata respinta l’istanza cautelare.

In vista della discussione del merito la società SSSSSSSS ha depositato una memoria e una perizia tecnica diretta a dimostrare il malfunzionamento del sistema.

L’udienza del 13.11.2014 è stata rinviata a seguito della richiesta della ricorrente di poter dedurre sui rilievi officiosi ex art. 73, co. 3, c.p.a. attinenti alla ritualità della proposizione del ricorso (notificazione a mezzo pec e tempestività).

All’odierna udienza il giudizio è stato infine discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso, notificato a mezzo pec, è inammissibile, non essendo le documentate (e consentite, alla stregua del principio espresso da Cons. giust. amm. 3 settembre 2014, n. 505) deduzioni della parte istante idonee a superare i rilievi in rito.
Il Collegio ritiene infatti che nel giudizio amministrativo non sia ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche (in assenza di previa autorizzazione ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a.).

1.1. Questa conclusione richiede una preliminare ricognizione del quadro normativo.

L’art. 39, co. 2, c.p.a., sancisce che “le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”.

Tra queste ultime è compresa la l. 21 gennaio 1994, n. 53, che abilita gli avvocati alla notificazione con modalità telematiche e della quale vanno richiamate le seguenti disposizioni (oggi d’interesse):

– art. 3-bis: co. 2: “quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” (il d.lgs. n. 82/2005 reca il Codice dell’amministrazione digitale, c.d. Cad). In tal caso “la notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”; e co. 5: “l’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata”; tra i vari elementi che la relazione deve contenere (v. lettere a, c, d, e ed f; dati identificativi del difensore, dell’assistito e del destinatario, indirizzo pec cui l’atto è notificato e indicazione dell’elenco da cui è stato estratto l’indirizzo) vi è anche “l’attestazione di conformità di cui al comma 2” (lett. g);

– art. 9, sul deposito degli atti e sulla prova della notificazione: co. 1-bis: “qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; e co. 1-ter: “in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis” (disposizione inserita dall’art. 46 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114).

– art. 11, sulle nullità: “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”.

Gli artt. 3-bis e 9, co. 1-bis, sono stati inseriti nella l. n. 53/1994 dall’art. 16-quater, co. 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (a sua volta introdotto, con decorrenza 1.1.2013, dall’art. 1, co. 19, n. 2, l. 24 dicembre 2012, n. 228), il cui co. 2 demanda a un decreto del Ministro della giustizia l’adeguamento alle nuove disposizioni delle regole tecniche già dettate col d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, mentre il co. 3 stabilisce che le disposizioni del comma 1 “acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2”.

In attuazione di detto art. 16-quater, co. 2, è stato emanato il d.m. 3 aprile 2013, n. 48 (“Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, pubblicato nella G.U. 9 maggio 2013, n. 107), entrato in vigore il 24.5.2013.

Con specifico riferimento al processo amministrativo, l’art. 46, co. 2, d.l. n. 90/2014 cit. (in vigore dal 25.6.2014), ha aggiunto all’art. 16-quater un nuovo comma 3-bis, a tenore del quale “le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa”.

Vanno infine richiamati:

– l’art. 16, co. 17-bis, d.l. n. 179/2012 (parimenti introdotto dal d.l. n. 90/2014, art. 42, “comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo”), che estende al processo amministrativo le disposizioni dell’art. 16 stesso sulle comunicazioni e notificazioni di cancelleria (in particolare, i commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13);

– l’art. 16-ter, co. 1-bis, d.l. n. 179/2012 (inserito dall’art. 45-bis, co. 2, lett. a, n. 2, d.l. n. 90/2014 cit. in sede di conversione, e dunque a far tempo dal 19.8.2014; cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7148, sull’art. 15. co. 5, l. n. 400/88), secondo cui le disposizioni del comma 1, concernente i “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni” ai fini della notificazione e comunicazione “degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale” (tra i quali l’Indice nazionale degli indirizzi PEC ex art. 6-bis Cad) “si applicano anche alla giustizia amministrativa”.

1.2. Ciò detto, osserva il Collegio che la giurisprudenza amministrativa è intervenuta sul tema delle comunicazioni di segreteria a mezzo pec.

Con la recente ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, pur muovendo dalla constatazione che “dalla rassegna delle norme dedicate a regolare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e professionisti che si sono succedute dal 2005 a oggi, si ricava […] l’impressione di un quadro legislativo frammentato e incoerente e, come tale, privo di quel coordinamento sistematico e di quella chiarezza lessicale che assicurerebbero parametri affidabili di identificazione del precetto di riferimento”, ha tuttavia riconosciuto, all’esito di articolate argomentazioni, la validità delle comunicazioni di segreteria a mezzo pec (quantomeno a far tempo dall’entrata in vigore dell’art. 136 c.p.a. e pure nei confronti del difensore che non avesse indicato il proprio indirizzo pec nell’atto introduttivo o nel primo atto difensivo).

A differente soluzione si deve pervenire nel caso di notificazione del ricorso (le cui regole vanno desunte da un quadro legislativo parimenti caratterizzato da scarsa perspicuità, frammentarietà e incoerenza, come si può notare dalla rassegna di cui al precedente punto 1.1).

E invero, all’opzione interpretativa secondo cui la notificazione a mezzo pec potrebbe essere reputata possibile giusta l’art. 1 l. n. 53 del 1994, a tenore del quale l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata” (tesi corroborata dall’art. 16-ter, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 179/2012 cit. sui “pubblici elenchi” ai fini delle notificazioni anche nella materia amministrativa; questa lettura consentirebbe peraltro di superare i dubbi espressi in alcune pronunce; cfr. a es. T.a.r. Campania – Salerno 4 aprile 2014, n. 673, che argomenta dall’art. 39, co. 2, c.p.a.; v. anche T.a.r. Puglia – Lecce ord. 14 aprile 2014, n. 977, che ha rilevato la nullità della notifica ex art. 3-bis in assenza di previa autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a.), si contrappone il disposto dell’art. 16-quater, co. 3-bis, d.l. n. 179/12 cit., che nell’escludere l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni (innanzi riportate) idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento, pare averne chiarito la non esportabilità nel giudizio amministrativo.

A conferma di questo esito stanno due argomenti.

Anzitutto, a fronte dell’esplicita esclusione di cui si è appena dato conto, il legislatore ha esteso al giudizio amministrativo in modo altrettanto esplicito soltanto la possibilità di effettuare a mezzo pec comunicazioni di segreteria (art. 16, co. 17-bis, d.l. n. 179/2012 cit.).

In questa prospettiva, non è dirimente la ridetta estensione della norma sui “pubblici elenchi” (art. 16-ter, co. 1-bis, d.l. n. 179/12), atteso che la disposizione, dettata per il processo civile e penale, accomuna le distinte formalità delle “notificazioni” e delle “comunicazioni”. Si può pertanto ritenere che nel processo amministrativo questa sia operativa solo con riferimento alle comunicazioni dell’ufficio, non anche alle notificazioni di parte.

In secondo luogo, può rilevarsi come la notificazione a mezzo pec dell’atto introduttivo debba avvenire con la modalità indicata dall’art. 3-bis, co. 2, l. n. 53/1994 cit., che nel sancire che l’avvocato estrae “copia informatica dell’atto formato su supporto analogico”, vuole che l’attestazione di conformità all’originale sia effettuata ai sensi dell’art. 22, co. 2, Cad, ossia ai sensi della disposizione relativa alle c.d. “copie per immagine”.

Tale riferimento impone di richiamare la distinzione operata dalla legge tra la “copia informatica del documento analogico originale”, definita come “il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto” (art. 1, co. 1, lett. i-bis, Cad), e la “copia per immagine su supporto informatico di documento analogico”, che è “il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto” (art. 1, co. 1, lett. i-ter, Cad).

L’art. 22, co. 2, Cad attribuisce alle “copie per immagine” la medesima efficacia probatoria dell’originale “se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71”.

Ne segue che detta efficacia probatoria è subordinata alla presenza di una “dichiarazione allegata al documento informatico”: a) recante attestazione di conformità resa da “notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”; e b) “asseverata” secondo le inerenti regole tecniche.

Orbene, se, quanto al primo requisito, si può certamente ritenere idonea la dichiarazione resa in tal senso dall’avvocato, alla luce del chiaro disposto dell’art. 6 l. n. 53/1994 (“l’avvocato […], che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”), non risultano però ancora emanate le regole tecniche per l’asseverazione, con conseguente impossibilità di soddisfare (allo stato) il secondo presupposto.

La situazione è differente per il processo civile, in considerazione dell’art. 18, co. 4, d.m. n. 44/2011 (come modificato dal d.m. n. 48/2013 cit.), a tenore del quale “l’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53” (giova ribadire che l’art. 16-quater, co. 2, cit. è stato dichiarato espressamente non applicabile al giudizio amministrativo dal nuovo comma 3-bis del medesimo articolo, sicché non è operante la clausola generale dell’art. 39, co. 2, c.p.a.).

1.3. Venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti, e in particolare da quella prodotta il 27.11.2014 – “stampa dei messaggi PEC di notifica (ricevute di accettazione, consegna, allegati: ricorso e relate di notifica) con relativa dichiarazione di conformità” – si evince:

i) che la notificazione del ricorso, risalente al 10.7.2014, è avvenuta secondo le modalità previste per il processo civile dall’art. 18, co. 4, d.m. cit. (cfr. in particolare la “dichiarazione di conformità” del 25.11.2014);
ii) che oggetto della notificazione stessa non è stata una “copia informatica” del ricorso quale documento analogico originale (secondo la definizione del menzionato art. 1, co. 1, lett. i-bis, Cad), come prospettato dalla ricorrente (v. mem. dep. il 2.12.2014), ma una “copia per immagine” (cfr. allegato al messaggio pec) del ricorso cartaceo depositato in originale, recante la procura ad litem e le inerenti sottoscrizioni (apposte in cale al ricorso stesso e al mandato difensivo).
Ne segue che, in assenza di costituzione delle parti intimate (avente efficacia sanante in applicazione dell’art. 44, co. 3. c.p.a., espressivo del principio del raggiungimento dello scopo; v. T.a.r. Lazio, sez. III-bis, 2 luglio 2014, n. 7017) e di autorizzazione ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a. (nemmeno domandata dalla ricorrente), la notificazione è nulla ex art. 11 l. n. 53/1994.

1.4. L’incertezza del quadro normativo potrebbe offrire elementi per apprezzare la possibilità di concedere officiosamente il beneficio della rimessione in termini (ai fini della rinnovazione della notificazione).

A tale statuizione si oppongono tuttavia considerazioni di economia processuale, essendo SSSSSSSS comunque decaduta dal potere di proporre ricorso per decorrenza del termine di impugnazione alla stregua di quanto si passa a dire.

Dal verbale della seduta della commissione di gara tenutasi il 6.6.2014 (all. 5 ric.), in cui si dà atto della presenza dell’amministratore unico della ricorrente, sig. Igor Todini, risulta che la commissione stessa “ha proceduto all’apertura della busta tecnica digitale verificando la presenza delle Dichiarazione di Offerta Tecnica, formulata a video, e rinvenendo la completezza dell’Offerta Tecnica. Si rileva che per il RTI SSSSSSSS-Comecel non risulta caricato a sistema il Summary di offerta tecnica, pur essendo presente il valore del termine di consegna in giorni. Non essendo caricato il file elettronico, l’Offerta Tecnica non risulta sottoscritta digitalmente. Ai sensi del punto VI, lettera d), del disciplinare di gara, la Commissione di Gara decide all’unanimità di procedere all’esclusione del RTI SSSSSSSS-Comacel. Al termine della valutazione delle offerte tecniche, i rappresentanti del RTI vengono congedati: il signor Igor Todini viene accompagnato all’uscita […]”.
Sicché il ricorso – in disparte il rilievo di nullità della notificazione – sarebbe comunque irricevibile perché notificato oltre il termine di legge, decorrente dal 6.6.2014 in applicazione dell’orientamento secondo cui l’art. 120, co. 5, c.p.a., coerente con la regola generale dettata dall’art. 41, co. 2, c.p.a., non è derogato dall’art. 79 d.lgs. n. 163/2006 (v. ex plur., Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2014, n. 1348, secondo cui questa disposizione, pur prevedendo la puntuale comunicazione delle esclusioni e delle aggiudicazioni, “non incide sulle regole processuali generali del processo amministrativo in termini di decorrenza dei termini di impugnazione, lasciando, quindi in vita, la possibilità che la piena conoscenza dell’atto ai fini del decorso dei termini di impugnazione sia acquisita con altre forme”).

La società SSSSSSSS assume in proposito:

– che l’esclusione avrebbe dovuto essere deliberata formalmente ai sensi del punto VI.4.2 del bando (“i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione”; all. 7 ric.), con conseguente tempestività dell’atto introduttivo in relazione alla deliberazione n. 70 del 10.6.2014 (all. 2 ric.), adottata in ossequio alla lex specialis;

– che il proprio legale rappresentante non avrebbe potuto percepire le reali ragioni dell’esclusione, essendo stato allontanato dalla seduta prima della verbalizzazione e avendo potuto avere contezza delle motivazioni dell’estromissione solo all’esito dell’accesso agli atti (avvenuto in due date, il 17.6 e il 25.6.2014);

– che il tenore della legge di gara consentirebbe la rimessione in termini.

In contrario è tuttavia agevole osservare che anche la decisione del seggio di gara è una “deliberazione” (assunta dall’organo collegiale incaricato dello scrutinio delle offerte), evincendosi peraltro dalla lex specialis come alla commissione fosse affidato anche il compito di verificare la conformità delle offerte al disciplinare (cfr. punto VII.1, pag. 19; a pag. 20 è altresì previsto che al termine della valutazione delle offerte tecniche la commissione, in seduta pubblica, avrebbe dato “lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche ammesse”, ciò nel presupposto della possibilità di stabilire eventuali esclusioni).

E la situazione di piena conoscenza ha certamente riguardato anche la causa dell’esclusione (vale a dire l’assenza di sottoscrizione digitale), come desumibile dalle deduzioni dell’atto introduttivo circa i problemi riscontrati al momento della presentazione dell’offerta (è appena il caso di chiarire che la stessa SSSSSSSS riconosce come la controinteressata, al di là delle altre anomalie rilevate, abbia comunque rispettato la formalità di cui si tratta; v. mem. 2.12.14, pag. 9).

Né sussistono elementi idonei a consentire la rimessione in termini.

Ai sensi dell’art. 37 c.p.a. “il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto”.

Come precisato da Cons. Stato, ad. plen., ord. n. 33/2014 cit., questo beneficio, pur nella sua riconosciuta eccezionalità, può essere concesso se l’errore (nella specie, relativo all’omessa tempestiva attivazione di un potere processuale) sia scusabile per ragioni concernenti “difficoltà interpretative della normativa di riferimento circa i presupposti, le modalità, i termini o gli effetti dell’esercizio della potestà in questione ovvero a cause di forza maggiore che hanno materialmente impedito l’adempimento processuale scaduto”. La rimessione in termini può cioè conseguire solo a seguito di “un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano”, ossia a fronte di “obiettive incertezze normative” o in presenza di “gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte”.

Nel caso concreto, la ricorrente non ha però addotto (né è dato rilevare) alcun elemento idoneo a convincere della sussistenza di una situazione apprezzabile nei termini appena detti, risultando in particolare precluso, dal tenore testuale del riportato verbale delle operazioni di gara e dalle peculiari circostanze in cui è avvenuta la presentazione della domanda, il rilievo dei “gravi impedimenti” non imputabili che avrebbero impedito la decorrenza del termine a far data dalla seduta in cui è stata disposta l’esclusione della ricorrente stessa.

Per mera completezza, va rilevata l’ininfluenza della questione concernente la tardività della notificazione anche rispetto alla nota del 10.6.2014 (in quanto avvenuta dopo le ore 21 del giorno 10.7.2014, come da ricevuta di accettazione del messaggio pec, e dunque in contrasto con l’art. 147 c.p.c., secondo cui “le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”), alla luce delle precedenti osservazioni sulla notificazione telematica del ricorso nel giudizio amministrativo.
È peraltro appena il caso di riconoscere la condivisibilità, in linea di principio, delle articolate deduzioni di SSSSSSSS, la quale sostiene che la menzionata disposizione, diretta a evitare intromissioni nel domicilio delle persone in orari poco opportuni e perciò non applicabile alle nuove forme di notificazione “immateriali” e al “domicilio digitale” delle persone, sarebbe stata superata dall’art. 16-septies d.l. n. 179/2012 (“tempo delle notificazioni con modalità telematiche”), secondo cui l’art. 147 c.p.c. “si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”, norma che (parimenti ispirata al favor per il destinatario, onerato del controllo del proprio indirizzo pec solo nell’orario canonico 7-21) riproporrebbe il tema della scissione degli effetti della notificazione per notificante e notificatario in linea con quanto stabilito dall’art. 3-bis, co. 3, l. n. 53/1994 (“la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”); con la conseguenza che il destinatario fruirebbe di un termine maggiorato di un giorno nel caso in cui la notificazione pervenga al suo indirizzo digitale oltre le ore 21, restando però salvaguardato il notificante che ha effettuato le operazioni a lui riservate entro il giorno di scadenza.

In conclusione, per quanto innanzi osservato il ricorso è inammissibile.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. Terza-ter, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:


25 commenti:

  1. Christian Peretti

    Gentile Collega,
    Complimenti per il sito che non conoscevo.
    Ho letto con molta attenzione i suoi articoli sul pct ed in particolare quello sulla pec disattivata o piena.
    Avrei un problema sul punto circa opposizione a d.i. Notificata a collega che aveva casella piena e poi notificata in cancelleria del GdP.
    Chiedo se fosse possibile avere la sentenza del tribunale di Viterbo da lei citata.
    Certo di un Suo riscontro, porgo cordiali saluti
    C.

  2. Edoardo Ferragina

    Anzitutto complimenti per il sito che trovo davvero interessante e che consulto spesso.

    Segnalo una recente pronuncia del TAR Calabria (pubblicata sul blog del mio studio: http://www.fplex.it/tar-calabria-legittima-la-notifica-a-mezzo-pec-del-ricorso-introduttivo/ ) secondo cui nel processo amministrativo è consentito al ricorrente redigere, ai sensi dell’art. 136, coma 2-bis c.p.a., il ricorso introduttivo nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale; notificarlo telematicamente, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 3-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53; costituirsi depositando, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53, copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata mediante la quale ha provveduto alla notifica di ricorso, del ricorso e degli altri allegati, delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, con attestazione, da parte del difensore, della conformità delle copie depositate ai documenti informatici da cui sono tratte.

    A tali condizioni, conclude il TAR Calabria, il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato e la costituzione del ricorrente è da considerarsi valida.

  3. Avv. maria antonietta de santis

    tutto bene, ma presso un tribunale mi è stato rilasciato un verbale di udienza redatto a mano (contenente l’invito al terzo pignorato a comparire in udienza per rendere la dichiarazione ex art. 547 cpc). La cancelleria lo ha poi scansionato, firmato e inserito nel fascicolo informatico. Volendolo notificare via pec come lo devo considerare, dato che è una scansione?

  4. Mario troysi

    Egregio avvocato, avrei un quesito da sottoporle. Come si notifica in via digitale l’opposizione al decreto ingiuntivo al tribunale di Fermo? grazie

  5. Anna

    Buongiorno,
    volevo porre una domanda. Ho notificato a mezzo pec un atto di citazione e devo procedere alla sua iscrizione a ruolo.
    Ovviamente, in fase di notifica l’atto di citazione (pdf nativo) è stato da me sottoscritto digitalmente. In sede di iscrizione a ruolo posso firmarlo manualmente (visto che, stampando, la firma digitale non si vede)?
    Grazie

  6. Avv Roberto Picariello

    Salve avrei un quesito da sottoporle visto la complessità della materia: Se viene notificato un D.I. con il provvedimento del giudice senza firma dello stesso ma con la conformità dell’avv che notifica è valido o può essere motivo di opposizione.
    La ringrazio anticipatamente e mi complimento per il sito
    Cordialità R.Picariello

  7. Mirco Minardi

    @Avv. Roberto Picariello: il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente firmato dal giudice. Se manca la firma vuole dire che si tratta di una copia informatica (ma dovrebbe esserci la coccardina) ed occorre la conformità

  8. Lia

    Egr. Avvocato,
    la disturbo a mezzo email per sottoporle un quesito:
    ho notificato un D.I. a mezzo PEC ad una ditta individuale ma per motivi estranei all’attività di impresa. Tale notifica è valida ?
    Grazie.

  9. Michele wurzer

    Caro Collega,
    hai cortesemente gli estremi della pronuncia del Tribunale di Viterbo in merito alla “mancata consegna” della Pec?
    Grazie

  10. Marco

    Salve! Per errore, ho notificato, a mezzo pec, un atto di citazione in opposizione a d. i., unitamente alla procura (sottoscritta in via cartacea) e l’attestazione di conformità, però tutti privi di firma digitale. Mi domando se l’opposizione possa essere dichiara nulla? Se non fosse così, ai fini del deposito innanzi al Giudice di Pace (quindi deposito cartaceo), posso firmare digitalmente l’atto di citazione e stamparlo o, invece, stampo e firmo l’atto cartaceo?
    La ringrazio.

  11. Mirco Minardi

    @Marco: purtroppo la mancanza di firma è un fatto grave. Occorre sostenere che l’invio della PEC e la firma analogica sulla procura consentono comunque di attribuire con certezza l’atto al difensore. La firma postuma, a rigore, non ha effetti.

  12. Filippo Brandi

    Buona sera. La mia controparte ha proposto opposizione contro un mio decreto ingiuntivo mediante atto di citazione notificato telematicamente:
    1) l’atto di opposizione non è un file pdf nativo firmato digitalmente ma la scansione dell’atto stampato e firmato analogicamente, addirittura priva di firma digitale;
    2) la procura allegata è la scansione della procura stampata, firmata e controfirma per autentica a mani, neppure munita di firma digitale;
    3) relata di notifica non è un pdf.p7m ma la scansione di una relata stampata e firmata su carta;
    4) nell’attestazione di conformità contenuta nella relata è stata indicata la normativa relativa agli atti estratti dal fascicolo telematico, anziché l’art. 3bis, comma 2, l. 53/94.
    Ho eccepito queste nullità a verbale il GDP, a seguito di r.o., ha ritenuto tutto sanato con la mia costituzione. Io sarei convinto che la nullità della notifica avrebbe dovuto rendere definitivo il decreto opposto. Cosa ne pensate? Faccio in tempo ad insistere alla prossima udienza? Vi sarò grato se mi vorrete dare la vostra autorevole opinione.

  13. Cecilia

    Un quesito. Nel ricorso per d.i. è stato espressamente eletto domicilio presso l’indirizzo pec del difensore. La notifica dell’opposizione fatta a mezzo posta presso lo studio di quest’ultimo è da considerarsi valida o meno?

  14. Pietro Agliano'

    Sicuramente la notifica che descrivi è nulla (se non inesistente) e nel rito civile valgono le regole spiegate da Cassazione Civile, sezione terza, del 07.10.2013 n° 22806 sul punto.
    Ove si trattasse di rito lavoro, proponendosi con ricorso, l’opposizione al D.I. invece resta valida ed il Giudice deve assegnare un termine per rinnovare la notifica.

  15. Domenico

    Buonasera a tutti.
    Avrei da sottoporvi un quesito.
    E’ stato notificato a mezzo pec ad una Società mia cliente un decreto ingiuntivo di una certa rilevanza.
    La notifica, se tale può definirsi, presenta una serie di anomalie che vado ad illustrare:
    1) nell’oggetto della pec è riportato: “ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL?ART. 3BIS L. 53/94”
    2) sono allegati i file: Decreto ingiuntivo pdf.p7m; Procura pdf.p7m; Ricorso pdf.p7m;
    MANCA LA RELATA DI NOTIFICA!!!
    Personalmente ritengo che l’anomalia nell’oggetto e la mancanza della relata di notifica determinino l’inesistenza della notificazione.
    Proporre una opposizione sanerebbe la nullità.
    Quindi, dovrei attendere alla finestra e augurarmi che le anomalie vengano riscontrate dal Giudice quando verrà richiesta la apposizione della formula esecutiva?
    Che ne pensate???

  16. Alessandro

    Buongiorno Avvocato, cosa accade se la casella di posta certificata piena è quella di un sito istituzionale ??
    Nello specifico a seguito di variante su un progetto devo inviare dei documenti ad un ufficio tecnico di un comune, ma la mail è piena……. posso appellarmi in qualche maniera per la perdita di tempo ed i danni che potrei subire a fronte dei ritardi ???

  17. Vincenzo

    salve, vorrei sottoporre un quesito.
    opposizione d.i. devo notificarla al dominus oppure al domiciliatario?
    ringrazio

  18. Barbara

    Buongiorno,
    Intanto complimenti per il sito e per la professionalità.
    Avrei un quesito da sottoporre. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo il cui procuratore è di Ascoli Piceno, domiciliato presso un avvocato di Porto San Giorgio, il Tribunale competente è Fermo, la notifica va fatta per pec al procuratore di Ascoli?
    Grazie



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*