La parte può nominare uno o più difensori. In tal caso essi possono agire congiuntamente o disgiuntamente. Se la procura nulla dice, si presume che la parte abbia conferito potere disgiuntivo, in conformità al secondo comma dell’art. 1176, II comma:
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l’affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall’omissione o dal ritardo.
Se la procura fa invece riferimento ad un potere congiunto, gli atti debbono essere firmati da ambo i difensori a pena di inammissibilità.
Nel caso in esame, la parte aveva conferito potere congiunto, ma il ricorso era stato firmato da un solo difensore. La Corte lo ha dichiarato inammissibile condannando il ricorrente alle spese.
E’ appena il caso di ricordare che in questi casi, gli avvocati possono essere condannati a risarcire i danni subiti dal cliente, id est le spese legali pagate all’avversario e, laddove il ricorso fosse stato fondato, anche la sorte ingiustamente pagata, trattandosi di un errore non scusabile.
Cassazione – Sezione terza – sentenza 16 dicembre 2008 – 23 gennaio 2009, n. 1702
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2623/05, depositata il 21.6.2005, il giudice di pace di Salerno ha condannato la convenuta contumace Es. Ca. Silvia a pagare all’attore Mario Co. la somma di euro 800, oltre agli accessori, a titolo di risarcimento dei danni da quest’ultimo subiti per stillicidio d’acqua nel locale a piano terra che conduceva in locazione per uso commerciale, conseguito all’allagamento del soprastante appartamento di proprietà della convenuta.
Avverso la sentenza ricorrono per cassazione Rosa ed Agostino Corb., quali eredi della madre Silvia Es. Ca., deducendo la nullità della sentenza di primo grado per asserita nullità della notifica dell’atto introduttivo “perché effettuata in violazione delle norme di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, dal momento che la signora Es. Ca. Silvia è stata sempre residente a Caposele in via S. Giovanni (ove ha abitato finché è rimasta in vita) e non in A. in via Circumvallazione 42 presso la signora Corb. Rosa, che comunque abita al civico 46”.
Resiste con controricorso Mario Co., che ha depositato anche memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Il controricorrente ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per essere stata la procura a margine dello stesso rilasciata congiuntamente agli avvocati R. e Giuseppe C., mentre il ricorso è sottoscritto solo dal secondo, anche nella parte afferente all’autentica della procura,
È stato reiteratamente affermato – e va anche in questa occasione ribadito – che dai principi in tema di procura (artt. 83 e 365 cod. proc. civ.) e di mandato, ed in particolare dall’art. 1716, secondo comma, cod. civ. disciplinante l’ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato alle liti conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione ex art. 365 cod. proc. civ., il ricorso non è validamente proposto – ed è quindi inammissibile – se sottoscritto da uno solo di essi (Cass. n. 12149/2000; nello stesso senso, benché a contrario, Cass., nn. 5185/89, 846/02, 2071/02, 19047/03, 11188/03, 1168/04, 4921/06, 15011/06, 13252/06, 7697/07, 15478/08).
Nella specie, come inequivocamente risulta dagli atti, il ricorso è effettivamente sottoscritto dal solo avv. Giuseppe C. a fronte di una procura a margine dell’atto che in modo espresso contempla un mandato conferito “congiuntamente”, senza alcuna previsione di poteri anche disgiuntamente esercitabili.
Il ricorso è dunque inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.000, di cui 900 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Egregio avvocato,
una procura rilasciata a due avvocati, congiuntamente e disgiuntamente, firmata da un solo avvocato, in calce ad atto di citazione firmato da entrambi gli avvocati, è valida?
@Giuseppe: si
gentile avvocato, una procura rilasciata agli avvocati Tizio E Caio è congiunta o disgiunta? Nel senso che tra i due nomi c’è solo la lettera “E” ma nessun altro riferimento tipo congiuntamente o disgiuntamente. Solo nell’atto ci sta scritto che il soggetto è “difeso anche congiuntamente”. Grazie
salve volevo sapere un’informazione degli avvocati si sono costituiti nella memoria sia congiuntamente che disgiuntamente , ma poi solo uno di loro ha firmato la procura alle liti, inoltre non è nemmeno uno dei tre avvocati che ha redatto l’atto. come è possibile che siano validamente costituiti i tre avvocati che non hanno apposto le firme sulle procure alle liti per garantire la loro volontà processuale
Per l’autentica basta la firma di uno solo. L’atto può essere firmato da almeno uno dei tre.