È uscito il nuovissimo e-book “Come affrontare il ricorso per cassazione civile“. Clicca qui
CLICCA QUI
La S.C. (7889/2018) ribadisce l’orientamento della S.U. secondo cui «se la domanda, in presenza di un’eccezione di prescrizione del convenuto, viene rigettata dal giudice di primo grado, perché egli ritiene che i fatti costitutivi non sono stati provati, non è predicabile nemmeno in astratto che il tenore della decisione implichi una valutazione (sebbene astratta) di infondatezza dell’eccezione di prescrizione, e ciò perché un diritto di cui non è stata dimostrata l’insorgenza non si può prescrivere o non prescrivere» (Cass. Sez. U. 12 maggio 2017, n. 11799, punto 9.3.3.1.).
Avendo il giudice di primo grado escluso l’esistenza del fatto costitutivo sotto il profilo del nesso di causalità fra la condotta e l’evento, si deve ritenere che l’eccezione di prescrizione sia stata assorbita.
In presenza di assorbimento l’onere della parte appellata era quello della riproposizione dell’eccezione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ..
Qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c., né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (Cass. Sez. U. 12 maggio 2017, n. 11799; conforme Cass. 19 ottobre 2017, n. 24658).
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
La supervisione del ricorso per cassazione.

Ultimi commenti