Concludiamo, per il momento, l’esame della riforma elencando le modifiche “minori”, anche se in alcuni casi molto importanti:
• Art. 54 (ordinanza sulla ricusazione): viene elevata la pena
pecuniaria in caso di rigetto della istanza di ricusazione;
• Art. 67 (responsabilità del custode): viene elevata la pena
pecuniaria per il custode che non esegue l’incarico;
• Art. 118 (ordine di ispezione di persone e di cose): viene
elevata la pena pecuniaria per il terzo che rifiuta l’ispezione;
• Art. 163 (contenuto della citazione): viene previsto
l’inserimento dell’art. 38 tra gli avvertimenti da inserire nell’atto di
citazione;
• Art. 249 (facoltà d’astensione): vengono modificati gli articoli
richiamanti il nuovo codice di procedura penale;
• Art. 255 (mancata comparizione dei testimoni): viene prevista
una ulteriore sanzione per il testimone che non compare per la
seconda volta, nonché l’obbligo dell’accompagnamento coattivo;
• Art. 285 (modo di notificazione della sentenza): si richiama
tutto l’art. 170 con la conseguenza che sarà possibile notificare una
copia anche se il procuratore è costituito per più parti;
• Art. 300 (Morte o perdita della capacità della parte
costituita): sostituisce il quarto comma dell’art. 300 c.p.c. che fissa
il momento dell’interruzione del processo nel caso in cui l’evento
interruttivo (di cui all’art. 299) riguardi la parte contumace. In tale
ipotesi, infatti, l’attuale norma stabilisce che il processo sia
interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è
certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notifica o
comunicazione di un atto al contumace. Il nuovo quarto comma
dell’art. 300 c.p.c. prevede come momento che interrompe del
processo anche quello in cui il fatto interruttivo (morte o perdita
della capacità di stare in giudizio da parte del contumace) è
documentato dall’altra parte.
• Art. 310 (effetti dell’estinzione del processo): il termine
“sentenze” è sostituito con “pronunce”;
• Art. 330 (luogo di notificazione dell’impugnazione): si
richiama tutto l’art. 170 con la conseguenza che sarà possibile
notificare una copia anche se il procuratore è costituito per più parti;
• Art. 345 (domande ed eccezioni nuove): viene codificato il
principio di diritto vivente secondo cui nel giudizio di appello non si
possono produrre nuovi documenti;
• Art. 385 (provvedimenti sulle spese): abroga il quarto comma
dell’art. 385 c.p.c., ai sensi del quale, quando pronuncia sulle spese,
la Corte di cassazione, anche d’ufficio, condanna, altresì, la parte
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una
somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei
massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha
resistito anche solo con colpa grave. L’abrogazione assume natura di
coordinamento con la modifica apportata all’art. 96 c.p.c. dall’art.
45, comma 12, del disegno di legge in esame;
• Art. 442 (controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie): si prevede l’esclusione del rito del
lavoro per i giudizi che si svolgono davanti al giudice di pace in
materia di interessi e accessori da ritardato pagamento di
prestazioni previdenziali;
• Art. 444 (giudice competente): integra la formulazione del primo
comma in materia di giudice competente per le controversie in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie. La disposizione
aggiuntiva definisce la competenza in caso di attore residente
all’estero assegnandola al tribunale del lavoro nella cui circoscrizione
l’attore risiedeva prima del trasferimento all’estero; se la
prestazione è, invece, chiesta dagli eredi, è competente il tribunale
nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza;
• Art. 540 bis (integrazione del pignoramento): disciplina la
possibilità di integrazione del pignoramento quando il ricavato della
vendita non sia sufficiente a soddisfare tutti i creditori o quando i
beni pignorati rimangano invenduti anche dopo il secondo incanto;
• Art. 624 (sospensione per opposizione all’esecuzione):
riformula i commi terzo e quarto dell’art. 624 c.p.c., in materia di
effetti della sospensione dell’esecuzione nel caso di opposizione
all’esecuzione stessa, prevedendo quale ulteriore condizione alla
dichiarazione giudiziale di estinzione del processo, la mancata
introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato ex
art. 616 c.p.c. dal giudice dell’esecuzione;
• Art. 630 (inattività delle parti): stabilisce che l’estinzione può
anche esser dichiarata d’ufficio, introducendo un termine ultimo per
la dichiarazione di estinzione da parte del giudice nonché l’obbligo di
comunicazione dell’ordinanza, a cura del cancelliere, ove non
pronunciata in udienza;
• Art. 669-septies (provvedimento negativo): viene eliminata la
possibilità di fare opposizione alla condanna alle spese pronunciata
dal giudice in fase cautelare ante-causam;
• Art. 669-octies (provvedimento di accoglimento): si stabilisce
che nel pronunciare un provvedimento cautelare idoneo ad
anticipare gli effetti della sentenza di merito, il giudice deve sempre
provvedere sulle spese del procedimento cautelare;
• Art. 81 bis disp. att. (calendario del processo): si prevede
l’obbligo per le parti e per il giudice di fissare le udienze successive
con l’indicazione degli incombenti che verranno espletati;
• Art. 104 disp. att. (mancata intimazione dei testimoni): si
prevede che la mancata intimazione possa essere rilevata d’ufficio
dal giudice ma che la decadenza non può essere pronunciata se
l’altra parte intende comunque sentire i testi;
• Art. 152 bis disp. att. (esenzione dal pagamento di spese,
competenze e onorari nei giudizio per prestazioni
previdenziali): si prevede un limite per la liquidazione delle spese
e degli onorari nelle cause previdenziali stabilendo che non possono
superare la prestazione dedotta in giudizio;
• Art. 186 bis disp. att. (trattazione delle opposizione in
materia esecutiva): stabilisce che i giudizi di cui all’art. 618 sono
trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto gli atti
avverso i quali è proposta opposizione;
• Rito societario: viene abrogato. Per le cause pendenti si continuerà
ad applicare il rito societario.
• Art. 22 l. 689/1981: si stabilisce che la prova scritta della
conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli
stessi.
• Artt. 2668-bis e ter c.c.: si prevede che la trascrizione della
domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro
conservativo ha durata ventennale con possibilità di rinnovo prima
della scadenza.

Caro collega, mi chiedevo se potesse essere causa di nullità dell’atto di citazione o di rinnovazione dello stesso, la mancata indicazione dell’art. 38 c.p.c., ai sensi della riforma del 2009, nell’ipotesi di tardiva costituzione del convenuto.
Ovviamente io sono il convenuto e non mi è stata indicato nell’atto di citazione questa avvertimento.
Vorrei un Tuo parere su come regolarmi, atteso che non mi sono costituito tempestivamente.
Ti ringrazio anticipatamente.
Avv. Giuseppe Altieri.
Caro Giuseppe, il quesito è interessante.
Se la prima udienza non c’è ancora stata, la deduzione del convenuto, che si è tardivamente costituito, comporta la necessità di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini (art. 164). A quel punto egli è rimesso in termini per sollevare, però, la sola eccezione di incompetenza. Difatti, non avrebbe senso rimetterlo in termini per sollevare quelle eccezioni di cui era stato informato (con il richiamo alle decadenze di cui all’art. 167).
Di primo acchito mi pare questa la soluzione più corretta.
Cordialmente.
Mirco Minardi