Ricorso per cassazione e poteri di autentica della decisione impugnata estratta dal fascicolo informatico

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All’atto del deposito del ricorso, va allegata una copia autentica della decisione impugnata e, ovviamente, la copia autentica della sentenza/ordinanza notificata (se la notifica è avvenuta).

Un tempo si produceva la copia rilasciata dalla cancelleria; oggi è prassi scaricare dal fascicolo informatico, stampare e autenticare la decisione.

Il problema è: chi deve autenticare la sentenza/ordinanza?

Se la procura è stata già rilasciata, sarà l’avvocato cassazionista; se la procura non è stata rilasciata, sarà l’avvocato del giudizio di secondo grado. Occhio dunque alle date.

Cassazione civile sez. III, 29/11/2018, (ud. 21/06/2018, dep. 29/11/2018), n.30846

1. In via preliminare il Collegio rileva che il ricorso è improcedibile perchè parte ricorrente ha depositato una copia della sentenza impugnata, che risulta autenticata in data 7 ottobre 2015 in (OMISSIS) dall’Avvocato Pe.St., la quale non risulta conferitaria della procura speciale rilasciata dalla ricorrente in calce al ricorso, che reca la data del 5 ottobre 2015 e risulta rilasciata all’Avvocato M., che ha anche sottoscritto il ricorso, ma neppure risulta indicata dalla sentenza impugnata come difensore nel giudizio di appello, indicando essa in quella veste l’Avvocato F.F..

D’altro canto, essendo stata l’autenticazione della sentenza effettuata in data 7 ottobre 2015, cioè quando già l’Avvocato M. aveva ricevuto il conferimento della procura per il giudizio di cassazione, l’eventuale attività di autenticazione compiuta dall’Avvocato P., ove essa fosse stata difensore della V. in grado di appello, risulterebbe in ogni caso priva di effetti, giacché sarebbe stata effettuata da un difensore il cui ministero era cessato.

Tanto si osserva pur essendo ammesso che l’autenticazione della copia della sentenza di appello possa farsi dal difensore della parte che impugna in Cassazione prima del rilascio della procura ad altro difensore per il giudizio di cassazione. Allorquando, invece, come nella specie venga in rilievo un’autenticazione fatta dopo la nomina del difensore in Cassazione e, quindi, l’assunzione del patrocinio da parte sua, sebbene in funzione dello svolgimento del giudizio di cassazione, si deve ritenere che sia soltanto tale difensore legittimato all’autenticazione, atteso che tale difensore, sulla base della procura conferitagli per il giudizio di legittimità, bene è abilitato all’attività di accesso presso il giudice della sentenza impugnata, al fine di ottenere la copia della sentenza dalla cancelleria o di acquisire le credenziali per l’accesso al fascicolo telematico.

Siamo però in attesa che si pronuncino le S.U. su questi quesiti:

  • se la produzione della copia non autentica della sentenza notificata, in caso di mancata contestazione della parte intimata, possa sopperire alla mancanza della copia autentica e se possa sanarsi prima dell’udienza
  • se la mancanza di asseverazione della relata di notifica contenuta nel messaggio pec con cui è stata notificata la sentenza, in caso di mancata contestazione da parte del notificato, determini l’improcedibilità del ricorso e se possa sanarsi prima dell’udienza;
  • se la produzione di copia autentica notificata telematicamente possa sopperire al mancato deposito della copia autentica

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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Un commento:

  1. Angelo

    Salve, si dimentica evidenziare il travisamento della consulenza ctu secondo l’art 395 cpc…e quando non è argomento di discussione tra le parti….saluti



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