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Può accadere che il ricorrente principale rinunci al suo ricorso. Ora, se l’intimato non ha a sua volta proposto ricorso incidentale, poco male. I problemi nascono, invece, proprio in questo ultimo caso, visto che il controricorrente ha tutto l’interesse a vedere discusso il proprio ricorso.
Il caso è trattato in Cass. 4553/2018. La Presidenza del consiglio dei ministri aveva rinunciato al ricorso nel 2014 e il Presidente della Suprema Corte aveva dichiarato l’estinzione del giudizio. Il decreto de quo, però, non era stato notificato ai controricorrenti, i quali se ne erano accorti due anni dopo.
Per tale motivo avevano iscritto nuovamente il ricorso e chiesto la trattazione in pubblica udienza.
Osserva però la Corte che, in ogni caso, la richiesta de qua va proposta entro 10 giorni dalla conoscenza effettiva, conoscenza che nel caso di specie era provata dal ritiro del fascicolo da parte del difensore dei controricorrenti. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Buongiorno,
Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
Speriamo.
Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.