IV. I chiarimenti richiesti dal giudice.
Ai sensi dell’articolo 253, primo comma, c.p.c. il giudice può rivolgere al testimone, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi. Dunque il giudice può senz’altro formulare domande a chiarimenti. Il problema è: che cosa si intende per chiarimento? In altre parole, in quali casi ci troviamo di fronte ad un semplice chiarimento, oppure ad uno sconfinamento dai capitoli che sono stati articolati dalle parti?
Il problema è difficilmente risolvibile in linea generale, essendo necessaria un’indagine caso per caso. Va peraltro osservato che ai sensi dell’articolo 281 ter c.p.c. il giudice, nel giudizio monocratico, può introdurre d’ufficio la testimonianza, formulando i relativi capitoli. È evidente, che in questo giudizio il problema di stabilire quando ci si trovi di fronte ad un chiarimento oppure quando ci si trovi di fronte ad un vero e proprio capitolo di prova del nuovo perde rilevanza, alla luce del potere istruttorio ufficioso.
“L’indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all’adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l’avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un’inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell’articolazione probatoria”.
Cassazione civile, sez. III, 12/02/2008, n. 3280
Nel caso deciso dalla sentenza della Corte di cassazione numero 1312/1990, il giudice del merito aveva rigettato l’istanza di audizione di un teste, affermando che lo stesso avrebbe dovuto “deporre sull’esistenza tra le parti di trattative di bonario componimento”, ritenute irrilevanti ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Tale decisione è stata ritenuta corretta, non risultando che la prova articolata dal creditore contenesse l’indicazione di fatti specifici, idonei a dimostrare quando, come e da chi il debito in questione era stato riconosciuto. La Corte ha sottolineato che non era meritevole di accoglimento l’osservazione svolta dal ricorrente, secondo cui i fatti idonei all’interruzione della prescrizione sarebbero potuti emergere dalle risposte alle domande che, a norma del I co. dell’art. 253 cod. proc. civ., il giudice istruttore avrebbe potuto rivolgere al teste, d’ufficio o su istanza di parte.
Invero, ha affermato la S.C., le domande che il giudice può rivolgere al testimone secondo la citata disposizione, devono essere diretta solo a chiarire i fatti, ma non possono supplire alle deficienze della prova articolata dalla parte. E, per altro verso, la rilevanza di una prova testimoniale deve essere valutata non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, ma con riguardo alla concreta formulazione e al contenuto dei capi di prova articolati dalla parte.

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egr. collega,
nel ringraziare ancora per il prezioso lavoro le chiederei di sciogliermi un dubbio. la domanda (subordinata) non riproposta con la prima memoria è da intendersi rinunciata?
grazie
@Carlo: difficile dare una risposta certa, la giurisprudenza oscilla ancora. Secondo l’ultimo orientamento non viene generata una presunzione di abbandono, salvo che dal tenore dell’atto si debba concludere per la rinuncia.
Mirco sei sempre un grande!
Sai ancora che significa avere un rapporto di colleganza! Bbravo!
Egr. Collega,
sperando di non disturbarla vorrei porle un quesito: come è possibile la dimostrazione d’invio di una mail contenente copia di un progetto, dichiarata come mai ricevuta da controparte?
Colgo l’occasione per farle i complimenti per l’ottimo lavoro quotidianamente svolto sul suo sito.
Grazie ancora
Buongiorno,
in tema di RCA, laddove la compagnia di assicurazione contesti l’entità dei danni subiti dall’autoveicolo danneggiato – affermando che sono esigui – su quale soggetto grava l’onere di provare il contrario?
Grazie
@Avv. Rocco Caminiti: ctu informatica, interrogatorio formale e ultima spiaggia giuramento decisorio. Grazie per i complimenti.
@Mario: l’onere della prova grava sul danneggiato.
Buongiorno Collega. Approfitto dell’articolo da Lei pubblicato qualche tempo fa per chiedere se il mandato conferito per il giudizio di cognizione, che si estende normalmente anche alla fase esecutiva, vale anche per il pignoramento immobiliare attesa la prescrizione di cui all’art.170 disp. att. trans. codice di procedura civile.
A mio sommesso avviso, è necessario il rilascio di un nuovo mandato quantomeno nel precetto. Se così non fosse perchè la recentissima Cassazione (maggio ’12) si è pronunciata riconoscendo sussistente lo ius postulandi in capo al legale in forza del mandato rilasciato a margine del precetto. Avrebbe potuto semplicemente richiamare il principio generale circa l’estensione del mandato alla fase esecutiva. Per inciso, il giudice mi ha rigettato tale eccezione.
Grazie e cordiali saluti
Gentile Avvocato, dovendo fare una ricerca proprio su quest’argomento, e cioè sul rifiuto da parte dei giudici dei capitoli di prova testimoniale formulati negativamente, come mi consiglia di muovermi? Esistono, che Lei sappia, testi che trattano il problema a livello scientifico? Nei repertori di giurisprudenza ho incontrato difficoltà a trovare sentenze che vadano oltre delle laconiche enunciazioni di principio, e le ordinanze istruttorie difficilmente si trovano nelle riviste. La ringrazio molto.
Grazie per i tuoi articoli! Sono molto interessata all’argomento delle prove negative..e prove in genere.
Mi permetto di chiederTi se conosci qualche manuale fatto bene su come fare i capitoli di prova….lo leggerei volentieri!
Continuero’ a seguirTi!
Purtroppo non esistono che io sappia
Devi consultare testi/tesi sull’onere della prova
Buongiorno Avvocato. Le chiedo una delucidazione: Ho ricevuto un atto di citazione da trattare avanti al Giudice di Pace. Essendo Dottore in legge e, essendo la causa rientrante in quelle previste ai sensi dell’art. 82 c.p.c. (senza l’ausilio di un avvocato), ho deciso di difendermi da solo. Un amico avvocato, a cui ho fatto vedere quanto prodotto fino ad oggi tra comparsa di costituzione e risposta e verbali compilati avanti al GdP, mi ha detto che sto procedendo bene…ora però sto avendo qualche dubbio, e vorrei risolverlo senza andare di nuovo dal mio amico avvocato, se qualcuno riesce a darmi le opportune delucidazioni. Farò per tanto un piccolo schema per illustrare il punto in cui mi trovo:
Iscrizione della causa a ruolo e designazione del Giudice di Pace.
1a UDIENZA; costituzione delle parti. Mi costituisco personalmente e consegno copia della comparsa di costituzione e risposta (in cui ho anche effettuato una domanda riconvenzionale) all’avvocato della controparte. Il Giudice rinvia la causa in prosieguo di prima udienza, fissando il giorno.
2a UDIENZA; ne io (convenuto), ne l’attore aggiungiamo nulla, il Giudice rinvia la causa ai sensi e per gli effetti dell’art. 320 c.p.c. IV comma.
3a UDIENZA; l’avvocato (per parte attrice) presenta memorie di replica ex art. 320 c.p.c. e indica due testi; io (convenuto), come uno stupido (e sbagliando!) non presento nulla, ma, riesco a fare inserire nel verbale del Giudice di Pace DUE testimoni (pur non avendo presentato memorie scritte e quindi l’eventuali domande da porgli ), indicando le generalità di essi. Il Giudice decide che nella prossima udienza verrà sentito UN TESTIMONE per parte e ne fissa la data.
Ora il mio dubbio è questo: devo preparare memoria scritta con le domande da porre?
Vado in udienza e chiedo al mio teste quello che voglio che dica?
Contestando totalmente quanto portato sia nell’atto introduttivo (la citazione) e sia quanto riportato nelle memorie di replica, devo presentare “qualcosa” di scritto, oltre a quanto già contestato con la “comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale”, che, essendo susseguente solo alla citazione, contesta solo dette circostanze, e non le NUOVE, cioè quelle enunciate nelle memorie di replica?
Oppure posso fare interrogare il mio teste a “prova contraria” sui capitoli di prova già previsti dall’attore per il suo teste, chiaramente facendo dire al mio teste “non è vero…” la dove il testo dell’attore dice “è vero…” ? Grazie
Alex: il processo civile, anche davanti al giudice di pace, è un procedimento molto tecnico. E’ assai pericoloso il “fai da te”, perchè il GDP può anche chiudere un occhio, ma l’eventuale giudice dell’impugnazione no.
Buongiorno Avv. Minardi,
Vorrei chiederLe se è ammissibile un capitolo di prova con cui la parte processuale asseritamente danneggiata dall’operato professionale di un architetto demandi al “teste” (che poi teste non è, trattandosi del tecnico di fiducia che ha redatto la perizia tecnica di parte prodotta dal danneggiato a supporto della propria richiesta risarcitoria) giudizi di natura tecnica sull’attività professionale espletata dall’architetto, per dimostrare che questi ha commesso errori professionali.
@Angelo: mi pare una testimonianza valutativa
buonasera, una domanda
può essere considerato generico un capo di prova in materia di insidia/Trabocchetto quando il danneggiato indica nel capo di prova il luogo e la data del sinistro ma non specifica l’orario in cui il medesimo sinistro si sarebbe verificato?
Grazie
@Paola: direi di no, trattasi di specificazione che può essere chiesta in sede di esame
Buongiorno, prezioso il contenuto di tutti gli articoli.
Mi soffermo sui fatti negativi da provare, il primo articolo.
Ti chiedo difendendo un industriale dalle richieste economiche della ex che ha l’onere della prova di provare la sua presenza in azienda (cosa che di fatto non avveniva ed è una circostanza negativa), come formulare il quesito ad un teste?
“Vero che Tizia nell’azienda XYZ non ha svolto funzioni decisionali, non ha concluso contratti, non ha trattato fornitori etc …”.
Leggendo il Tuo articolo, ragiono:
1) formulo in senso positivo e aggiungo la dicitura che leggo che hai messo te di seguito al capitolo positivo per dire che si intendeva formulare un capitolo negativo ?
2) devo invece provare con fatti contrari positivi per cui chiedendo l’escussione di chi
– concludeva i contratti
– aveva firme in banca
– trattava fornitori
Rimane comunque il fatto che sul punto l’onere della prova è di Tizia
Che consiglio mi puoi dare
Grazie
E.
Dopo la sentenza della S.C. io articolo i capitoli in negativo, precisando che nel caso in cui il giudice ritenesse di dissentire dall’orientamento espresso dalla Corte esse debbono intendersi formulati in positivo