Procedimento avanti al giudice di pace: la costituzione e la presenza all’udienza per l’ammissione delle prove.

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Riassunto: in questo articolo vedremo che nel giudizio avanti al giudice di pace non occorre costituirsi con comparsa di costituzione e che c’è un contrasto di giurisprudenza in merito alle conseguenze nel caso in cui la parte non si presenti all’udienza fissata per la decisione sui mezzi istruttori.

Per effetto dell’art. 319, primo comma, cod. proc. civ. – a norma del quale dinanzi al Giudice di Pace la costituzione delle parti può avvenire anche in udienza e senza formalità alcuna – il convenuto, per costituirsi, non ha l’onere nè di predisporre una comparsa di risposta, nè di depositarla entro prefissati termini in cancelleria, ma può limitarsi a depositare in udienza l’atto di citazione notificatogli.

Ne deriva, quale logico corollario, la possibilità di formulare nel verbale di udienza le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, con conseguenziale spostamento in avanti, rispetto al procedimento dinanzi al Tribunale, della barriera delle preclusioni stabilite per la proponibilità delle stesse, senza tuttavia poter arrivare ad eliminarla, perché il principio della preclusione delle questioni preliminari di competenza dopo la prima udienza di trattazione, codificato nell’art. 38 primo comma cod. proc. civ. (nella formulazione introdotta dall’art. 4 della legge 353-1990) per il procedimento dinanzi al Tribunale, diviene vieppiù stringente nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace in cui l’udienza di trattazione è tendenzialmente unica (art. 320 cod. proc. civ.), e comunque l’eventuale seconda udienza di trattazione è destinata ad una fase successiva a quella preliminare (e cioè ad “ulteriori produzioni e richieste di prova”: terzo comma art. 320 cod. proc. civ.).

Abbiamo però detto che secondo la giurisprudenza della Cassazione per prima udienza si intende l’udienza di effettiva trattazione, che può essere anche cronologicamente successiva ad una o altre udienza.

Sussiste invece un contrasto giurisprudenziale in merito all’assenza del difensore all’udienza per la decisione sui mezzi istruttori. In particolare: qualora il difensore abbia articolato una prova testimoniale negli atti introduttivi o in successive memorie, come deve comportarsi il giudice nel caso in cui all’udienza fissata per la decisione la parte non sia presente?

Secondo un primo orientamento (Cass. 21346/2006) l’assenza del difensore non comporta alcuna conseguenza. Si afferma che l’art. 181 c.p.c. non prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova articolata dalla parte non comparsa alla prima udienza, qualora il convenuto chieda che si proceda in assenza, e neppure la norma speciale di cui all’art. 320 c.p.c., comma 3 – relativa alla trattazione della causa davanti al giudice di pace -, prevede alcuna decadenza dalla richiesta di prova, articolata nell’atto di citazione, allorchè l’attore non compaia alla prima udienza di trattazione. Di talchè il giudice di pace è tenuto a provvedere sulla richiesta di ammissione dell’interrogatorio formale e della prova per testimoni articolati dall’attore (o dal convenuto) nell’atto di citazione (o nella comparsa), se ed in quanto ammissibili e rilevanti.
Non può pertanto il giudice – in mancanza di deduzioni dell’attore (o del convenuto), assente, in ordine all’invito del giudice a precisare definitivamente le domande, difese ed eccezioni ed i fatti posti a fondamento delle stesse, nonchè a richiedere i mezzi di prova da assumere – rinviare per le conclusioni, senza statuire sulla ammissibilità e la rilevanza delle prove predette, sul presupposto, erroneamente affermato in sentenza, della decadenza dell’attore dalle prove articolate, per l’assenza del medesimo alla prima udienza. Ciò, a maggior ragione, vale per quanto riguarda i documenti già prodotti con l’atto introduttivo e rilevanti ai fini della decisione della causa.
Pertanto, la mancata ammissione di prove (interrogatorio formale e prova per testimoni), ed il mancato esame dei documenti prodotti dall’attore, prove orali e documentali, ammissibili e rilevanti ai fini della decisione della causa, per l’erronea decadenza dalla prova ritenuta dal giudice del pace, si risolvono in vizio del procedimento e della conseguente sentenza, pronunziata a seguito della mancata assunzione delle prove orali e del mancato esame dei documenti prodotti.

Al contrario (Cass. 11973/2006), si è sostenuto che nel processo davanti al giudice di pace, per il quale è prevista una struttura estremamente concentrata, l’art. 320 c.p.c., comma 3, stabilendo la possibilità di fissare un’udienza successiva per ulteriori produzioni o mezzi di prova quando ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, consente al giudice, ove tale necessità non sussista, di assumere le prove senza la fissazione di una udienza successiva alla prima e di invitare anche le parti all’immediata precisazione delle conclusioni e discussione della causa. Ne consegue, in ragione del regime delle preclusioni comune a quello del procedimento davanti al tribunale e, in particolare, del disposto dall’art. 208 c.p.c., che assoggetta l’assunzione della prova in ogni suo momento all’impulso di parte, richiedendo sia per il suo inizio che per la sua prosecuzione non già la semplice assistenza delle parti, bensì l’istanza di almeno una di esse, che l’assenza della parte interessata alla prima udienza di trattazione, giacchè in essa la prova oltre a dovere essere normalmente ammessa può anche essere assunta, si risolve nella decadenza dalla prova medesima ove il giudice non abbia ritenuto su richiesta dell’altra parte o d’ufficio di differirne l’assunzione e, come in specie, abbia rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

Pertanto, secondo questo ultimo orientamento va dichiarata la decadenza qualora:

  • a) la parte non sia presente all’udienza fissata per la decisione sui mezzi istruttori;
  • b) il giudice o l’altra parte non abbia richiesto il rinvio per differire l’assunzione.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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60 commenti:

  1. Marcella

    gentile avv, ho dimenticato di presentare note ex art. 183 comma 6 cpc in un giudizio davanti al tribunale entro i termini di legge, posso sempre essere ammessa alla prova del contrario sui testi indicati da controparte o sono decaduta anche da tale mezzo istruttorio? grazie

  2. Ugo

    Ritengo che non vi sia un contrasto tra le due pronunce. Anche nella seconda infatti il giudice avrà ammesso la prova ma avrà poi dovuto dichiarare la decadenza della parte perchè non presente per la sua assunzione (art. 208 c.p.c.).
    In pratica, quindi, la valutazione delle prove è doverosa per il Giudice di Pace anche in assenza della parte che ha richiesto le prove ma se poi si procede all’assunzione delle prove (ammesse) e la parte non c’è allora si profila la decadenza.

  3. Nicola

    gentilissimo avvocato mi è capitato che il Giudice di pace mi ha rigettato la domanda sul presupposto che il mio avvocato ha indicato i testimoni alla seconda udienza e non alla prima. L’avvocato stesso mi dice che ha operato correttamente e pertanto potremmo proporre appello avanti il Tribunale.Lei cosa dice in merito? grazie mille

  4. Mary

    preg.mo avvocato,
    anzitutto, davvero complimenti per la chiarezza
    La mia domanda: nel mio atto di citazione, dinanzi al gdp, ho fatto cenno al mancato pagamento delle spese stragiudiziali, da parte della compagnia, ma non le ho espressamente richieste nelle conclusioni.
    Ovviamente ho richiesto vittoria di spese di causa.
    Sono alla II udienza (320 IV co) posso chiederle e/o precisare ora che chiedo anche quelle?

  5. Tommaso.bartiromo@libero.it

    Egr. Avv. Mirco Minardi,
    ho letto l’articolo ( che ho trovato utile)e vorrei il Suo parere sulla questione che di seguito le sottopongo. Procedimento davanti al Giudice di Pace. Mi costituisco per una soc. convenuta e chiamo in causa un terzo che a sua volta chiama in causa una compagnia assicurativa. Nella comparsa di costituzione articolo con precisione nel dettaglio la prova testi ed indico il nominativo ed indirizzo del teste. Per la serie di innumerevoli rinvii sia per adempimenti che d’ufficio mi sfugge l’udienza di trattazione alla quale non partecipo ( anche perchè malato in quei gg). Nella circostanza il Giudice di pace con provvedimento con formula generica ammette la prova diretta e contraria richiesta dalle parti e rinvia per l’espletamento ad un’altra udienza. Ritengo di non essere incorso in alcuna decadenza. Vorrei avere il Suo parere . La ringrazio in anticipo.

  6. Gabriele

    Buona serata
    volevo sottoporre il seguente quesito, se all’udienza di rinvio fissata per l’escussione di UN solo teste per parte, su quelli indicati ed ammessi negli atti di causa, innanzi al Giudice di Pace la parte ed il difensore del convenuto non compaiono si decade dalla possibilità di escutere il solo teste ammesso, e quindi all’udienza successiva si posso escutere gli atri testi, ovvero si decade da tutti gli altri testi.
    Ringrazio



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