AVV. EMANUELE CATANIA
MASSIMA. In tema di liquidazione degli onorari in favore del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la richiesta di distrazione delle spese processuali non equivale a rinunzia della parte al beneficio del gratuito patrocinio; in presenza di un provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, la eventuale richiesta di distrazione delle spese deve ritenersi priva di effetto (Corte di Appello di Palermo, Sezione Seconda Civile, decreto del 28/02-07/03/2012).
Con provvedimento del 28/02-07/03/2012 la Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, ha avuto modo di pronunciarsi sul rapporto esistente tra l’istituto del patrocinio a spese dello Stato e l’istituto della distrazione delle spese di lite, nell’ambito del processo civile (1).
Il primo è attualmente disciplinato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), Parte III, Titolo I e Titolo IV.
Il secondo è, come noto, regolamentato dall’art. 93 c.p.c. il quale, al comma 1, stabilisce che “Il difensore con procura [83] può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate”.
La Corte territoriale è stata investita della questione in sede di giudizio opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, avverso il Decreto con il quale la Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, aveva dichiarato l’istanza di liquidazione presentata dal difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio inammissibile in quanto: a) tardiva; b) incompatibile con la richiesta di distrazione delle spese processuali contenuta nell’atto di gravame.
Il provvedimento in commento costituisce spunto per alcune riflessioni di carattere processuale e di diritto sostanziale.
Ci si soffermerà, in particolare, sulle questioni concernenti:
- il rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego della richiesta di liquidazione;
- i termini di presentazione della istanza di liquidazione;
- il rapporto tra l’istituto del patrocinio a spese dello Stato e la richiesta di distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c.
- Diniego di liquidazione e rimedio esperibile
L’art. 82 D.P.R. n. 115/2002 (Onorario e spese del difensore) stabilisce che:
1. L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa .
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall’interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
L’art. 84 del citato D.P.R. (Opposizione al decreto di pagamento) prevede che:
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170.
L’art. 170 (Opposizione al decreto di pagamento), nel testo applicabile ratione temporis alla fattispecie in commento, stabiliva che:
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e’ affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione, al presidente dell’ufficio giudiziario competente.
2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
L’indicata disposizione normativa è stata modificata dall’art. 34, comma 17, del D.lgs. 1 settembre n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – Semplificazione dei riti), il quale ha modificato il primo comma ed abrogato gli altri due.
L’attuale formulazione dell’art. 170 è, pertanto, la seguente:
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e’ affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L’opposizione e’ disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Le richiamate disposizioni normative delineano un particolare sistema di impugnazione in forza del quale il beneficiario e le parti processuali, incluso il pubblico ministero, ricevuta comunicazione del decreto che dispone il pagamento, possono proporre opposizione al Presidente dell’ufficio giudiziario competente, nei casi in cui intendano contestarne la legittimità per non essersi, ad esempio, il magistrato attenuto, in sede di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore, ai criteri previsti dall’art. 82 D.P.R. n. 115/2002.
In realtà le SS.UU. della Cassazione hanno precisato che l’opposizione prevista dall’art. 170 non è propriamente un mezzo di impugnazione, ma è piuttosto un rimedio giuridico straordinario che si propone al presidente dello stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento oggetto dell’opposizione, e non già a un organo giudiziario sovraordinato: sicché, sotto questo profilo, le corti di appello e i tribunali di sorveglianza chiamati a provvedere ex art. 170 in tema di liquidazione dei compensi professionali sono equiparabili a organi giudiziari di primo grado, perché esercitano le stesse funzioni dei giudici di prima istanza, sia pure in sede di opposizione (Cassazione penale, sez. un., 30/01/2007, n. 6816).
Pacifica l’opponibilità del provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria liquida le competenze, disponendone il pagamento a carico dell’Erario, nulla è previsto nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga totalmente rigettata o dichiarata inammissibile.
Il vuoto normativo risulta, allo stato, colmato dalla interpretazione giurisprudenziale: la S.C. di Cassazione, infatti, ha statuito che “Il diritto di proporre opposizione, a norma degli art. 82 e 170 D.P.R. n. 115 del 2002, contro il provvedimento di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al gratuito patrocinio dinanzi allo stesso giudice che lo ha emesso, va riconosciuto, per identità di ratio, anche nei confronti di quello reiettivo della richiesta” (Cassazione penale, sez. I, 25/06/2003, n. 30199, in Cass. pen. 2004, 2061).
In conclusione, dunque, avverso il provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria rigetta o dichiara inammissibile l’istanza di liquidazione deve ritenersi esperibile l’opposizione di cui all’art. 170 D.P.R. n. 115/2002.
Va, peraltro, segnalato che, con una recentissima pronunzia, le SS.UU. della Cassazione sono intervenute a dirimere un contrasto giurisprudenziale, precisando che nei giudizi di opposizione avverso il decreto di liquidazione la legittimazione passiva compete al ministero della Giustizia.
Ed infatti, posto che il procedimento di opposizione ex art. 170 d.p.r. 115/2002 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all’art. 170 d.p.r. 115/2002 e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'”erario”, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 29 maggio 2012, n. 8516).
- Termini di presentazione della istanza di liquidazione.
Nel provvedimento oggetto di opposizione la Corte territoriale aveva dichiarato l’istanza di liquidazione inammissibile rilevando, tra l’altro, che la stessa era stata inoltrata ben oltre la decisone della controversia (nel caso di specie, a quasi un anno e mezzo di distanza dalla definizione del procedimento), e che l’istanza di liquidazione deve essere presentata, comunque, entro l’udienza di discussione dell’incoato procedimento.
In sede di opposizione il Presidente ha, di contro, ritenuto che l’istanza di liquidazione formulata dopo l’emissione del provvedimento decisorio finale debba considerarsi tempestiva.
L’art. 83 (L) D.P.R. 30/05/2002 n. 115, comma 2, stabilisce che la liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto.
La disposizione in commento riprende e riproduce testualmente il previgente riferimento normativo, contenuto nell’art. 12, Legge 30 luglio 1990, n. 217, il quale disponeva, appunto, che la liquidazione è effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto.
La conclusione di ciascuna fase o grado del processo costituisce, dunque, presupposto per la liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore, non potendosi configurare antecedentemente un diritto al pagamento dei compensi.
L’art. 83, comma 2, D.P.R. n. 1158/2002 individua, indubbiamente, il dies a quo per la richiesta di liquidazione, ma nulla dispone circa il dies ad quem dell’istanza, né pone particolari termini di decadenza o di prescrizione del diritto.
La questione è stata di recente affrontata dalla S.C. di Cassazione la quale, nell’unico precedente che si rinviene, ha stabilito che in tema di diritto al compenso da parte del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve ritenersi che, quand’anche fosse applicabile (nonostante le rilevanti difficoltà di ordine logico-sistematico) la prescrizione presuntiva triennale prevista dall’art. 2956 n. 2 c.c., la relativa decorrenza dovrebbe essere fissata, in base allo speciale disposto di cui all’art. 83, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (nella parte in cui stabilisce che la liquidazione del compenso “è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo”), dalla data in cui siano esauriti tutti gli incombenti propri della fase o del grado e, quindi, nel caso di sentenza, non dalla data della lettura del solo dispositivo in udienza, ma da quella in cui, effettuato il deposito della stessa sentenza, completa di motivazione, in cancelleria, sia notificato al difensore il relativo avviso (Cassazione penale , sez. IV, 02 luglio 2008, n. 37539, la quale si è pronunciata sull’ordinanza resa nel giudizio di opposizione promosso avverso il decreto con cui era stata rigettata la istanza di liquidazione dei compensi avanzata dal difensore).
In altri termini, in assenza di uno speciale riferimento normativo circa i termini di presentazione dell’istanza di liquidazione, deve, nella peggiore delle ipotesi, ritenersi applicabile la previsione di cui all’art. 2965 cod. civ. secondo la quale si prescrive (presuntivamente) in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
- 3. Patrocinio a spese dello Stato e richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.
Il provvedimento in commento desta particolare interesse nella parte in cui rigetta la tesi, prospettata dal giudice a quo, secondo cui la richiesta di distrazione delle spese processuali, contenuta nell’atto di impugnazione, sarebbe incompatibile con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La Corte ha, in particolare, evidenziato che:
a) la richiesta di distrazione delle spese processuali non equivale a rinunzia della parte al beneficio del gratuito patrocinio;
b) in presenza di un provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, la eventuale richiesta di distrazione delle spese deve ritenersi priva di effetto.
L’argomento secondo cui, in presenza di una richiesta di distrazione delle spese processuali, il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possa richiedere la liquidazione delle proprie spettanze a carico dell’Erario non appare condivisibile.
Occorre, anzitutto, premettere come il T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002) non contenga, sul punto, alcuna specifica disposizione normativa, dovendo, di conseguenza, richiamarsi l’operatività del brocardo latino “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
La circostanza che l’istituto della distrazione delle spese, previsto dall’art. 93 c.p.c., possa, in qualche modo, ritenersi incompatibile con il sistema del patrocinio a spese dello Stato non implica l’automatico rigetto della richiesta di liquidazione formulata dal difensore.
L’istituto della distrazione delle spese costituisce eccezione al principio secondo cui il rimborso delle spese giudiziali spetta al vincitore, e trova il suo fondamento nell’opportunità di una maggiore garanzia per il difensore.
Esso presuppone, come noto, la condanna alle spese della parte soccombente (art. 93 c.p.c.: “Il difensore… può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo… gli onorari… e le spese…“), ed opera, tecnicamente, soltanto in ipotesi di esito positivo della lite.
Al di fuori di tali casi, infatti, vale a dire nelle ipotesi di soccombenza o di compensazione delle spese di lite, come era avvenuto nel caso di specie, non può mai aversi distrazione ex art. 93 c.p.c.
Ove, dunque, l’istituto della distrazione delle spese non può operare, per difetto dei presupposti di legge, non può, conseguentemente, attribuirsi allo stesso alcun giuridico rilievo, a nessun altro fine.
Ritiene il giudice a quo che la richiesta di distrazione delle spese, contenuta nell’atto di appello, sia ab origine incompatibile con il beneficio del gratuito patrocinio.
Invero non appare sussistere alcuna incompatibilità originaria tra richiesta di distrazione e gratuito patrocinio: l’eventuale incompatibilità tra i due istituti potrebbe, tutt’al più, essere sopravvenuta nel senso che, in caso di esito positivo della lite, il difensore non potrà ottenere una pronuncia che disponga il pagamento delle spese in proprio favore, stante il regime di gratuito patrocinio, ma dovrà rivolgere autonoma istanza di liquidazione direttamente nei confronti dell’Erario.
Viceversa, in ipotesi di esito negativo della lite o di compensazione delle spese, nessuna effetto può ricondursi alla richiesta di distrazione (in difetto di una liquidazione delle stesse a carico di controparte), fermo restando il diritto del difensore di conseguire, in ogni caso, le proprie competenze da parte dell’Erario, almeno sino a quando non intervenga un provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio gratuito, ai sensi dell’art. 136 D.P.R. n. 115/2002.
Si osserva ancora che, sotto diverso profilo, il provvedimento con il quale il giudice rigetti l’istanza di liquidazione in ragione della chiesta distrazione, pone il difensore nella situazione – assolutamente paradossale – per cui lo stesso, da un lato non può percepire compensi dall’Erario, per avere chiesto la distrazione delle spese, dall’altro non può percepire compensi dal proprio assistito, stante il divieto previsto dall’art. 85 (L) D.P.R. n. 115/2002.
In altri termini, l’eventuale richiesta di distrazione delle spese, contenuta nell’atto processuale, non può avere alcun effetto paralizzante sui benefici del patrocinio a spese dello Stato.
E’ pur vero che parte della giurisprudenza, con orientamento comunque risalente, formatosi nella vigenza del REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3282 e della Legge 11 agosto 1973, n. 533, ha ritenuto che la richiesta di distrazione costituisca una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato (Cassazione civile , sez. lav., 12 gennaio 1984, n. 267).
Altro orientamento ha, tuttavia, stabilito, in senso diametralmente opposto, che la richiesta di distrazione delle spese, formulata dal difensore, non vale a concretare una rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato: ed infatti, in presenza di un provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio statale per il quale non sia intervenuta revoca nei casi previsti dalla legge ed ove non risulti in modo certo ed univoco la volontà della parte di rinunciare al beneficio stesso, il giudice, in sede di regolamento delle spese processuali, non può tenere conto dell’eventuale richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore d’ufficio, ma deve, in ogni caso, emettere il provvedimento di liquidazione a norma dell’art. 14 comma 2 legge n. 533 del 1973 (Cassazione civile , sez. lav., 22 gennaio 1981, n. 530; Cassazione civile , sez. lav., 16 giugno 1979, n. 3406).
Con specifico riguardo alle controversie di lavoro e di previdenza sociale, la S.C. ha precisato che se il difensore, dopo aver chiesto ed ottenuto l’ammissione del suo cliente al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme contenute negli art. 11 ss. della l. 11 agosto 1973 n. 533, abbia richiesto la distrazione delle spese, spetta al giudice del merito, nell’esercizio del suo potere d’interpretazione della domanda, accertare se tale istanza, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui viene formulata e dei comportamenti emergenti dagli atti del processo, debba intendersi proposta solo per il caso di esito favorevole della lite, o se debba invece considerarsi rinuncia al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ipotesi, questa, che va verificata con estremo rigore, considerate le più ampie garanzie di soddisfacimento dei diritti del procuratore, che l’attribuzione di detto patrocinio comporta (Cassazione civile , sez. lav., 18 aprile 1984, n. 2535).
In ogni caso – secondo quanto attentamente evidenziato nel provvedimento in commento – la richiesta di distrazione delle spese di lite non potrebbe, mai ed in nessun caso, essere intesa come rinuncia ad un diritto – il beneficio del patrocinio a spese dello Stato – del quale il procuratore non può disporre.
(1) nello stesso senso, Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, decreto del 22/10-08/11/2010.

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