1. Cosa mi occorre per notificare a mezzo PEC?
Per effettuare la notifica a mezzo PEC occorre:
- essere muniti di procura alle liti;
- essere titolare di un indirizzo PEC risultante da elenchi pubblici;
- avere un indirizzo di destinazione PEC risultante da elenchi pubblici;
- essere titolare di un dispositivo di firma digitale valido.
2. Per notificare un atto a mezzo PEC occorre la previa autorizzazione del C.D.O.?
No (cfr. art. 1 e 7, comma 4bis, l. 53/1994).
3. Le notificazioni a mezzo PEC vanno annotate nel registro cronologico?
No (cfr. art. 8, comma 4bis, l. 53/1994).
4. Sono sottoposto a limitazioni territoriali?
No, si può procedere alla notifica sull’intero territorio nazionale.
5. Per procedere alla notifica di un atto a mezzo PEC devo essere munito di procura alle liti?
Si (cfr. art. 1, l. 53/1994).
6. Come predispongo la procura alle liti?
O segui il metodo tradizionale (stampa, doppia firma) procedendo poi alla scansione e trasformazione in PDF e sottoscrizione digitale, oppure la predisponi in formato digitale sin dall’origine; ovviamente in questo secondo caso deve essere firmata digitalmente dal cliente, oltre che da te (cfr. art. 83, comma 3, c.p.c.). Se utilizzi il redattore SLPCT ti conviene firmare in PADES, in quanto sono stati rilevati problemi.
7. La procura alle liti va sempre notificata?
Solo quando non è già agli atti. Ad esempio, se notifichi un ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo non devi rinotificare la procura alle liti. Nell’incertezza, è preferibile notificare l’atto di citazione (o il precetto, l’intimazione di sfratto, ecc. ) unitamente alla procura al fine di evitare future contestazioni sul mancato rilascio della procura in epoca anteriore o coeva alla notifica.
8. Che tipo di atti si possono notificare con la PEC?
Tutti gli atti in materia civile, amministrativa, stragiudiziale (cfr. art. 1, l. 53/1994).
9. Devo avere un dispositivo di firma digitale?
Assolutamente sì, perché quanto meno la relazione di notificazione deve essere firmata digitalmente.
10. Cosa non posso notificare?
A mezzo PEC non si possono effettuare:
- notifiche che l’autorità giudiziaria ha prescritto che siano eseguite personalmente (cfr. art. 1, l. 53/1994)
- notifiche all’estero
- notifiche di atti dei procedimenti penali
- notifiche di atti di preavviso di rilascio di immobile
- notifiche di atti di precetto cambiario o su assegno
- notifiche di atti di pignoramento immobiliare
- notifiche di atti di pignoramento presso terzi
e in genere le notifiche relative ad atti che sono espressione di poteri esclusivi dell’Ufficiale Giudiziario.
11. È valida la notifica fatta ad un indirizzo PEC non presente in elenchi pubblici?
No (cfr. art. 3bis, comma 1, l. 53/1994).
12. Quali sono gli elenchi pubblici?
Attualmente gli elenchi pubblici sono questi (cfr. art. 16 ter d.l. 179/2012):
- REGINDE http://pst.giustizia.it,
- GOV www.inipec.gov.it.
- REGISTRO IMPRESE
- INDICE PP.AA. pst.giustizia.it
13. Il mio indirizzo PEC non è inserito in un elenco pubblico, posso notificare ugualmente?
No, l’indirizzo PEC del mittente deve essere inserito in un elenco pubblico (cfr. art. 3bis, comma 1, l. 53/1994).
14. Se il Tribunale non è autorizzato a ricevere atti introduttivi in forma telematica, posso ugualmente notificare a mezzo PEC?
Certo, in tal caso bisognerà stampare l’atto, il messaggio di PEC, le ricevute, la relazione di notifica, attestare la conformità e poi depositare il tutto (cfr. art. 9, comma 1 bis, l. 53/1994).
15. Posso notificare un atto originariamente carteceo?
Sì, in tal caso occorre estrarre copia informatica dell’atto cartaceo (la legge in questo caso parla di “formato su supporto analogico”) e attestare la conformità all’originale a norma dell’ articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cfr. art. 3bis, comma 2, l. 53/1994). L’atto va poi allegato al messaggio di PEC.
16. Se notifico atti o provvedimenti estratti dal fascicolo informatico, devo firmarli digitalmente?
Secondo alcuni assolutamente no, in quanto la firma altererebbe il file. Secondo altri, al contrario, è addirittura opportuno.
17. Se notifico un atto di citazione o un precetto, devo firmarlo digitalmente?
È ovvio, esattamente come faresti con un atto cartaceo.
18. Quando si perfeziona la notifica?
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (cfr. art. 3bis, comma 3, l. 53/1994).
19. Posso notificare dopo le ore 21?
Sì ma fai attenzione, perché la notifica si considera effettuata il giorno successivo (cfr. art. 16-septies, d.l. 179/2012).
20. L’oggetto del messaggio di PEC è libero?
No, il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» a pena di nullità (cfr. art. 3bis, comma 4, l. 53/1994).
21. La relazione di notificazione va fatta in calce all’allegato?
No, la relazione di notificazione va fatta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata (cfr. art. 3bis, comma 5, l. 53/1994). Deve trattarsi di PDF nativo, cioè di un file di testo convertito in PDF.
22. Dove inserisco le attestazioni di conformità?
Nella relata di notificazione.
23. In virtù di quale norma possono autenticare le copie che estraggo dal fascicolo informatico?
Ai sensi dell’art.16-bis, comma 9-bis del D.L. 18.10.2012 n.179, come modificato dal D.L. 24.6.2014 n.90
24. Quali atti estratti dal fascicolo informatico posso autenticare?
È possibile autenticare:
- i provvedimenti del giudice
- gli atti processuali di parte
- gli atti degli ausiliari del giudice
25. Posso stampare gli atti dal fascicolo informatico per procedere alla notificazione tradizionale?
Sì, previa asseverazione di conformità.
26. Posso modificare il file che notifico?
Assolutamente no.
27. Posso modificare il nome del file che notifico?
Nell’incertezza è preferibile non farlo.
28. Come faccio a creare un PDF nativo?
Ci sono diversi metodi anche a seconda dei programmi che usi: ad esempio i Word (dal 2010 in poi) più recenti hanno la funzione “salva con nome”; per Word 2007 si può scaricare un plugin da Microsoft; altri programmi usano la funzione “esporta in pdf”; puoi anche usare una stampante virtuale usando un programma specifico, ad esempio PDF CREATOR.
29. Se stampo un atto di citazione, lo firmo a penna, lo scannerizzo, lo firmo digitalmente e poi lo notifico, seguo una procedura corretta?
Se devi iscrivere a ruolo telematicamente no, in quanto non hai generato un PDF nativo. Se devi fare una iscrizione cartacea non fa alcuna differenza.
30. Cosa deve contenere la relazione di notificazione?
La relazione deve contenere:
- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
- b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- d) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
- e) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- f) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
Ricordati che per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo (cfr. art. 3bis, comma 6, l. 53/1994).
31. L’atto può contenere elementi attivi?
No (cfr. art. 18, DM 44/2011).
32. Un indirizzo email o un link sono elementi attivi?
Secondo i più no, ma nell’incertezza è meglio disattivarli.
33. Come si prova la notifica a mezzo PEC?
Producendo i file del messaggio di PEC, delle ricevute, della relazione di notificazione e degli allegati, cfr. art. 9, comma 1ter.
34. Posso usare un client di posta per notificare a mezzo PEC?
Non solo puoi farlo, ma è assolutamente consigliabile posto che lo spazio che hai a disposizione nella webmail è limitato.
35. E qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato?
In tal caso devi estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesti la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’ articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cfr. art. 9, comma 1 bis.
36. Sono dovuti i diritti in caso di notifica a mezzo PEC?
No (cfr. art. 10, comma 1, l. 53/1994).
37. In quale caso la notifica è nulla?
Le notificazioni a mezzo PEC sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio:
- se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge 53/1994;
- se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti;
- se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica (cfr. art. 9, l. 53/1994).
ALLEGATO 1 – ESEMPIO RELATA NOTIFICAZIONE ATTO DI CITAZIONE
RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC
Io sottoscritto Avv. ………………, iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di …………………, codice fiscale ………………, titolare dell’indirizzo pec ……………………….., in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore e procuratore della ……, con sede in ……, Via ….. (C.F. e P. IVA ……), in persona …….., elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello scrivente difensore, sito in …………………., in virtù di procura che si allega,
NOTIFICO
dall’indirizzo pec ………………….. i seguenti atti/provvedimenti:
- Atto di citazione firmato digitalmente;
- Procura alle liti, originariamente su foglio separato, dal quale ho estratto copia informatica, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall’art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013
oltre alla presente relata di notificazione
a
- TIZIO CAIO, ……., residente in ……., in ……. n. …, all’indirizzo PEC: nome.cognome@fantasia.pec.it;
precisando che l’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato è stato estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici consultabile presso il sito web www.INIPEC.GOV.IT.
……………….., lì 19/01/2015 Avv. …………………..
ALLEGATO 2 – ESEMPIO RELATA NOTIFICAZIONE RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. E ATTESTAZIONE CONFORMITA’ DA REGISTRO INFORMATICO
RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO PEC
Io sottoscritto Avv. ………………, iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di …………………, codice fiscale ………………, titolare dell’indirizzo pec ……………………….., in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore e procuratore della ……, con sede in ……, Via ….. (C.F. e P. IVA ……), in persona …….., elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello scrivente difensore, sito in …………………., in virtù di procura che si allega,
NOTIFICO
dall’indirizzo pec …………………… i seguenti atti/provvedimenti:
- Copia autentica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
- Procura alle liti;
- Decreto di fissazione dell’udienza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di ………., Giudice Dott. ……, emesso in data ……, nel procedimento n. R.G. ……,
oltre alla presente relata di notificazione
a
- TIZIO CAIO, ……., residente in ……., in ……. n. …, all’indirizzo PEC: nome.cognome@fantasia.pec.it;
precisando che l’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato è stato estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici consultabile presso il sito web www.INIPEC.GOV.IT.
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione giudizio civile pendente innanzi al Tribunale di Ancona, Giudice Dott. …….., procedimento n. R.G. ……;
ATTESTO
ai sensi dell’art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114, che gli atti e provvedimenti sopra elencati (ricorso ex art. 702bis c.p.c., procura alle liti, decreto di fissazione) sono conformi alle rispettive copie informatiche presenti nel fascicolo informatico, relativo al procedimento n. R.G. ……. Tribunale di Ancona, dalle quali sono state estratte.
……………….., lì 19/01/2015 Avv. …………………..
ALLEGATO 3 – ESEMPIO ATTESTAZIONE CONFORMITA’ DA COPIA ANALOGICA A COPIA INFORMATICA
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. che l’atto / provvedimento notificato (DESCRIZIONE DELL’ATTO / PROVVEDIMENTO) è copia informatica conforme alla copia conforme, in mio possesso, dell’originale analogico da cui è stata estratta.
……………….., lì 19/01/2015 Avv. …………………..
ALLEGATO 4 – ESEMPIO ATTESTAZIONE CONFORMITA’ RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
ATTESTO
ai sensi dell’art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014 (convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114) che la copia informatica del RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO E DECRETO n. ……del ….. emesso dal Tribunale di …… a favore del Sig. ………….., res. in ……. n. 4 (C.F. ……..- P.IVA ………………..) e contro ……………….. qui allegata, è conforme alla copia informatica della stessa presente nel fascicolo informatico rubricato al n. …… del Tribunale di ………
……………….., lì 19/01/2015 Avv. …………………..
APPENDICE NORMATIVA
Art. 83 – Codice di Procedura Civile – 28/10/1940, n.1443
ARTICOLO N.83
Procura alle liti.
[I]. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
[II]. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [2699, 2703 c.c.].
[III]. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [163], del ricorso [366,414], del controricorso [370], della comparsa di risposta [167, 416] o d’intervento [2671], del precetto [480] o della domanda d’intervento nell’esecuzione [499] , ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (1).
[IV]. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
(1) Comma così modificato dall’art. 1 l. 27 maggio 1997, n. 141. L’art. 2 della stessa legge stabilisce poi che « La disposizione di cui all’articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». Successivamente il presente comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 45, comma 9, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Precedentemente a tale ultima modifica, il testo recitava: «La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce».
Art. 137 – Codice di Procedura Civile – 28/10/1940, n.1443
ARTICOLO N.137
Notificazioni (1).
[I]. Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti [151], sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.
[II]. L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi [160].
[III]. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile (2).
[IV]. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto (3).
[V]. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136 (4).
(1) V., in tema di notificazioni a mezzo posta, la l. 20 novembre 1982, n. 890, nonché la l. 21 gennaio 1994, n. 53. Per la ripetibilità delle spese di notifica vedi d.m. finanze 8 gennaio 2001 (G.U. 26 gennaio 2001, n. 21).
(2) Comma inserito dall’art. 45, comma 18, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69.
(3) Comma inserito dall’art. 1741 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004.
(4) Comma inserito dall’art. 1741 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con effetto dal 1° gennaio 2004 e successivamente modificato dall’art. 45, comma 18, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito la parola: “terzo”, con la parola: “quarto”.
Art. 149 bis – Codice di Procedura Civile – 28/10/1940, n.1443
ARTICOLO N.149 bis
Notificazione a mezzo posta elettronica (1).
[I]. Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
[II]. Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (2).
[III]. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
[IV]. L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.
[V]. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
[VI]. Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
(1) Articolo inserito dall’art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24.
(2) L’art. 16, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, , conv., con modif, in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha aggiunto le parole: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni »
LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 (in Gazz. Uff., 26 gennaio, n. 20). – Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (1).
(1) A norma dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine “procuratore legale” contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine “avvocato”.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
- L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, [ovvero a mezzo della posta elettronica certificata] salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (1) (2).
(1) A norma dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine “procuratore legale” contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine “avvocato”.
(2) Articolo modificato dall’articolo 25, comma 3, lettera a), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e successivamente dall’articolo 46, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 2.
- Per la notificazione di cui all’articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta (1).
(1) Comma modificato dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall’articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.
Art. 3.
- Il notificante che procede a norma dell’articolo 2deve (1):
- a) scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
- b) presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto da notificare; l’ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all’articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all’articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
- c) presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero di registro cronologico.
- Per le notificazioni di atti effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare anche l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.
- Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.
[3-bis. La notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall’ articolo 149-bis del codice di procedura civile , in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’ articolo 8 (2) ] (3)
(1) Comma modificato dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall’ articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater .
(2) Comma aggiunto dall’articolo 4 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 e, successivamente, sostituito dall’articolo 25, comma 3, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
(3) Comma abrogato dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera c), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall’ articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.
Art. 3-bis (1).
- La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
- Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’ articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
- La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’ articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’ articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .
- Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
- L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo e’ iscritto; ](2)
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
- f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.
- Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.
(1) Articolo inserito dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera d), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall’articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.
(2) Lettera soppressa dall’articolo 46, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 4.
- L’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, [a mezzo posta elettronica certificata, ovvero] mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte [e che sia iscritto nello stesso albo del notificante] (1) (2).
- La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti (3).
(1) A norma dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine “procuratore legale” contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine “avvocato”.
(2) Comma modificato dall’articolo 25, comma 3, lettera c), numeri 1) e 2), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e, successivamente, dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera e), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 , come introdotto dall’ articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater .
(3) Comma sostituito dall’articolo 25, comma 3, lettera c), numero 3), della L. 12 novembre 2011, n. 183,decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
Art. 5.
[ 1. Nella notificazione di cui all’ articolo 4 l’atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (1)] (2)
- Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l’atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l’atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell’ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario (3).
- Nei casi previsti dal comma 2 l’originale e la copia dell’atto notificato nonché il registro cronologico di cui all’articolo 8sono sottoscritti dalla persona alla quale l’atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario (4).
(1) Comma sostituito dall’articolo 25, comma 3, lettera d), numero 1), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
(2) Comma abrogato dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera f), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 , come introdotto dall’ articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.
(3) Comma modificato dall’articolo 25, comma 3, lettera d), numero 2), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
(4) Comma modificato dall’articolo 25, comma 3, lettera d), numero 3), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater
Art. 6.
- L’avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’ articolo 5 , è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto (1) (2).
- Il compimento di irregolarità o abusi nell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.
(1) A norma dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine “procuratore legale” contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine “avvocato”.
(2) Comma modificato dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera g), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 , come introdotto dall’ articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater .
Art. 7.
- L’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge (1).
- Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.
- In caso di revoca dell’autorizzazione, l’avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell’ordine il registro di cui all’articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l’eventuale annullamento del medesimo.
- I provvedimenti del consiglio dell’ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi .
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (2).
(1) A norma dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine “procuratore legale” contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine “avvocato”.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 46, comma 1, lettera c) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 8.
- L’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense (1).
- La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell’ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all’uopo delegato, previa l’autorizzazione di cui all’articolo 7.
- Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.
- Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer (2) .
4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (3).
(1) A norma dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine “procuratore legale” contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine “avvocato”.
(2) Per l’istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali vedi D.M. 27 maggio 1994.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera h), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 , come introdotto dall’ articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.
Art. 9.
- Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull’originale del provvedimento dell’avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civilee dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell’atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’ articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1).
1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis (2)
(1) Comma aggiunto dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera i), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 , come introdotto dall’ articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 , con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.
(2) Comma aggiunto dall’articolo 46, comma 1, lettera c-bis) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 10.
- Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell’esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l’atto e’ notificato a norma dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici. Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis il pagamento dell’importo di cui al periodo precedente non è dovuto (1).
- Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l’imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.
(1) Comma modificato dall’articolo 16-quater, comma 1, lettera l), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall’ articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater e successivamente dall’articolo 46, comma 1, lettera d) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 11.
- Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.
Art. 12.
- I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8e 10sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.
Art. 13.
- La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 12.
DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 21 febbraio 2011, n. 44 (in Gazz. Uff., 18 aprile, n. 89). – Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.
ARTICOLO N.18
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati (1)
- L’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
- Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1.
- La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.
- L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
- La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
- La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53è quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
(1) Articolo modificato dall’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48.
DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ordinario n. 194 alla Gazz. Uff., 19 ottobre 2012, n. 245). – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (DECRETO SVILUPPO BIS) (A).
(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell’Interno 14 gennaio 2013 n. 2/2013; Circolare Agenzia delle Entrate 03 maggio 2013, n. 12/E; Circolare INPS 01 agosto 2013, n. 119; Circolare Ministero dello Sviluppo economico 29 agosto 2014, n. 3672/C.
ARTICOLO N.16
Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica (A)
- Modifica l’art. 136, primo comma c.p.c.
- Modifica l’art. 149bis, secondo comma c.p.c.
- Modifica l’art. 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
- Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli148, comma 2-bis, 149, 150e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e’ redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
- La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita’ si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
- Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.
- Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136, terzo comma, e gli articoli137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli148 e seguenti del codice di procedura penale.
- Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;
c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello (1);
) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello (2).
- Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:
- a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;
- b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma degli articoli148, comma 2-bis, 149, 150e 151, comma 2, del codice di procedura penale.
- I commi da 1 a 4 dell’articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati.
- Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto daldecreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia e’ consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati (3).
- In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
- All’articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-ter. L’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.».
- Per l’adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché’ per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l’anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall’anno 2013.
- Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero della giustizia.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .
17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo (4).
(1) Lettera inserita dall’articolo 1, comma 19, punto 1), lettera a), numero 1), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(2) Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 19, punto 1), lettera a), numero 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(3) Comma modificato dall’articolo 1, comma 19, lettera b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente dall’articolo 47, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
(4) Comma aggiunto dall’ articolo 42, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 23 giugno 2014, n. 3670/C.
ARTICOLO N.16 bis
Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (1)(A)
- Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente (2)(3).
- Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma , 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis (4) .
- Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario (5).
- A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d’ingiunzione.
- Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico (6).
- Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati.
- Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 155 , quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando e’ eseguito entro la fine del giorno di scadenza (7).
- Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
- Il giudice puo’ ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché’ dei provvedimenti di quest’ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell’attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all’originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all’ordine del giudice (8) (B).
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di’ appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l’obbligatorietà del deposito telematico (9).
9-ter (11).
9-quater (12).
9-quinquies (13).
9-sexies (14).
(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(2) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’articolo 44, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
(3) Comma modificato dall’articolo 44, comma 2, lettera a) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
(4) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’articolo 44, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Comma modificato dall’articolo 18, comma 4, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.
(5) Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma vedi l’articolo 44, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
(6) Comma sostituito dall’articolo 44, comma 2, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
(7) Comma modificato dall’articolo 51, comma 2, lettere a) e b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
(8) Comma aggiunto dall’articolo 52, comma 1, lettera a) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
(9) Comma aggiunto dall’articolo 44, comma 2, lettera c) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
(11) Per l’inserimento del comma 9-ter, vedi l’articolo 20, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, non ancora convertito in legge.
(12) Per l’inserimento del comma 9-quater, vedi l’articolo 20, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, non ancora convertito in legge.
(13) Per l’inserimento del comma 9-quinquies, vedi l’articolo 20, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, non ancora convertito in legge.
(14) Per l’inserimento del comma 9-sexies, vedi l’articolo 20, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, non ancora convertito in legge.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del Ministero della Giustizia 27 giugno 2014, n. 108602;Circolare del Ministero della Giustizia 28 ottobre 2014, n. 109029.
(B) In riferimento al presente comma vedi: Circolare del Ministero della Giustizia 28 ottobre 2014, n. 109028.
ARTICOLO N.16 ter
Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni (1)
- A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché’ il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia (2).
1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa (3).
(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(2) Comma modificato dall’articolo 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 45-bis, comma 2, lettera a), numero 2) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
ARTICOLO N.16 quater
Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 (1)
- Allalegge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
Omissis
- Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all’adeguamento delle regole tecniche di cui aldecreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44(2).
- Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.
3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa (3).
(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(2) Per il decreto di cui al presente comma vedi il D.M. 3 aprile 2013, n. 48.
(3) Comma aggiunto dall’articolo 46, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
ARTICOLO N.16 sexies
Domicilio digitale (1)
- Salvo quanto previsto dall’ articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché’ dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
(1) Articolo inserito dall’articolo 52, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
ARTICOLO N.16 septies
Tempo delle notificazioni con modalità telematiche (1)
- La disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
(1) Articolo inserito dall’articolo 45-bis, comma 2, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
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Gentile Collega,
Complimenti per il sito che non conoscevo.
Ho letto con molta attenzione i suoi articoli sul pct ed in particolare quello sulla pec disattivata o piena.
Avrei un problema sul punto circa opposizione a d.i. Notificata a collega che aveva casella piena e poi notificata in cancelleria del GdP.
Chiedo se fosse possibile avere la sentenza del tribunale di Viterbo da lei citata.
Certo di un Suo riscontro, porgo cordiali saluti
C.
@C.: si tratta di una ordinanza che è stata pubblicata in un gruppo ma poi eliminata. Per cui non abbiamo gli estremi
Anzitutto complimenti per il sito che trovo davvero interessante e che consulto spesso.
Segnalo una recente pronuncia del TAR Calabria (pubblicata sul blog del mio studio: http://www.fplex.it/tar-calabria-legittima-la-notifica-a-mezzo-pec-del-ricorso-introduttivo/ ) secondo cui nel processo amministrativo è consentito al ricorrente redigere, ai sensi dell’art. 136, coma 2-bis c.p.a., il ricorso introduttivo nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale; notificarlo telematicamente, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 3-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53; costituirsi depositando, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter l. 21 gennaio 1994, n. 53, copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata mediante la quale ha provveduto alla notifica di ricorso, del ricorso e degli altri allegati, delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, con attestazione, da parte del difensore, della conformità delle copie depositate ai documenti informatici da cui sono tratte.
A tali condizioni, conclude il TAR Calabria, il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato e la costituzione del ricorrente è da considerarsi valida.
tutto bene, ma presso un tribunale mi è stato rilasciato un verbale di udienza redatto a mano (contenente l’invito al terzo pignorato a comparire in udienza per rendere la dichiarazione ex art. 547 cpc). La cancelleria lo ha poi scansionato, firmato e inserito nel fascicolo informatico. Volendolo notificare via pec come lo devo considerare, dato che è una scansione?
Egregio avvocato, avrei un quesito da sottoporle. Come si notifica in via digitale l’opposizione al decreto ingiuntivo al tribunale di Fermo? grazie
Ci sono diversi passi da seguire. Ti consiglio di cercare un vademecum attraverso Google
Buongiorno,
volevo porre una domanda. Ho notificato a mezzo pec un atto di citazione e devo procedere alla sua iscrizione a ruolo.
Ovviamente, in fase di notifica l’atto di citazione (pdf nativo) è stato da me sottoscritto digitalmente. In sede di iscrizione a ruolo posso firmarlo manualmente (visto che, stampando, la firma digitale non si vede)?
Grazie
Salve avrei un quesito da sottoporle visto la complessità della materia: Se viene notificato un D.I. con il provvedimento del giudice senza firma dello stesso ma con la conformità dell’avv che notifica è valido o può essere motivo di opposizione.
La ringrazio anticipatamente e mi complimento per il sito
Cordialità R.Picariello
@Avv. Roberto Picariello: il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente firmato dal giudice. Se manca la firma vuole dire che si tratta di una copia informatica (ma dovrebbe esserci la coccardina) ed occorre la conformità
@Anna: no, non va firmato ma va attestata la conformità ex art. 9, comma 1bis l. 53/1994
Egr. Avvocato,
la disturbo a mezzo email per sottoporle un quesito:
ho notificato un D.I. a mezzo PEC ad una ditta individuale ma per motivi estranei all’attività di impresa. Tale notifica è valida ?
Grazie.
@lia: ritengo di sì
Caro Collega,
hai cortesemente gli estremi della pronuncia del Tribunale di Viterbo in merito alla “mancata consegna” della Pec?
Grazie
Salve! Per errore, ho notificato, a mezzo pec, un atto di citazione in opposizione a d. i., unitamente alla procura (sottoscritta in via cartacea) e l’attestazione di conformità, però tutti privi di firma digitale. Mi domando se l’opposizione possa essere dichiara nulla? Se non fosse così, ai fini del deposito innanzi al Giudice di Pace (quindi deposito cartaceo), posso firmare digitalmente l’atto di citazione e stamparlo o, invece, stampo e firmo l’atto cartaceo?
La ringrazio.
@Marco: purtroppo la mancanza di firma è un fatto grave. Occorre sostenere che l’invio della PEC e la firma analogica sulla procura consentono comunque di attribuire con certezza l’atto al difensore. La firma postuma, a rigore, non ha effetti.
Buona sera. La mia controparte ha proposto opposizione contro un mio decreto ingiuntivo mediante atto di citazione notificato telematicamente:
1) l’atto di opposizione non è un file pdf nativo firmato digitalmente ma la scansione dell’atto stampato e firmato analogicamente, addirittura priva di firma digitale;
2) la procura allegata è la scansione della procura stampata, firmata e controfirma per autentica a mani, neppure munita di firma digitale;
3) relata di notifica non è un pdf.p7m ma la scansione di una relata stampata e firmata su carta;
4) nell’attestazione di conformità contenuta nella relata è stata indicata la normativa relativa agli atti estratti dal fascicolo telematico, anziché l’art. 3bis, comma 2, l. 53/94.
Ho eccepito queste nullità a verbale il GDP, a seguito di r.o., ha ritenuto tutto sanato con la mia costituzione. Io sarei convinto che la nullità della notifica avrebbe dovuto rendere definitivo il decreto opposto. Cosa ne pensate? Faccio in tempo ad insistere alla prossima udienza? Vi sarò grato se mi vorrete dare la vostra autorevole opinione.
Un quesito. Nel ricorso per d.i. è stato espressamente eletto domicilio presso l’indirizzo pec del difensore. La notifica dell’opposizione fatta a mezzo posta presso lo studio di quest’ultimo è da considerarsi valida o meno?
Sicuramente la notifica che descrivi è nulla (se non inesistente) e nel rito civile valgono le regole spiegate da Cassazione Civile, sezione terza, del 07.10.2013 n° 22806 sul punto.
Ove si trattasse di rito lavoro, proponendosi con ricorso, l’opposizione al D.I. invece resta valida ed il Giudice deve assegnare un termine per rinnovare la notifica.
@Cecilia: valida per raggiungimento scopo
Buonasera a tutti.
Avrei da sottoporvi un quesito.
E’ stato notificato a mezzo pec ad una Società mia cliente un decreto ingiuntivo di una certa rilevanza.
La notifica, se tale può definirsi, presenta una serie di anomalie che vado ad illustrare:
1) nell’oggetto della pec è riportato: “ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL?ART. 3BIS L. 53/94”
2) sono allegati i file: Decreto ingiuntivo pdf.p7m; Procura pdf.p7m; Ricorso pdf.p7m;
MANCA LA RELATA DI NOTIFICA!!!
Personalmente ritengo che l’anomalia nell’oggetto e la mancanza della relata di notifica determinino l’inesistenza della notificazione.
Proporre una opposizione sanerebbe la nullità.
Quindi, dovrei attendere alla finestra e augurarmi che le anomalie vengano riscontrate dal Giudice quando verrà richiesta la apposizione della formula esecutiva?
Che ne pensate???
@Domenico: la notifica è certamente nulla, ma io non rischierei e farei opposizione
Buongiorno Avvocato, cosa accade se la casella di posta certificata piena è quella di un sito istituzionale ??
Nello specifico a seguito di variante su un progetto devo inviare dei documenti ad un ufficio tecnico di un comune, ma la mail è piena……. posso appellarmi in qualche maniera per la perdita di tempo ed i danni che potrei subire a fronte dei ritardi ???
salve, vorrei sottoporre un quesito.
opposizione d.i. devo notificarla al dominus oppure al domiciliatario?
ringrazio
Buongiorno,
Intanto complimenti per il sito e per la professionalità.
Avrei un quesito da sottoporre. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo il cui procuratore è di Ascoli Piceno, domiciliato presso un avvocato di Porto San Giorgio, il Tribunale competente è Fermo, la notifica va fatta per pec al procuratore di Ascoli?
Grazie