SIMPLICIO: Buongiorno Magister!
MAGISTER: Buongiorno Simplicio! Hai meditato sulla lezione di ieri?
SIMPLICIO: Sì, però mi sono venuti non pochi dubbi.
MAGISTER: Parliamone.
SIMPLICIO: Parto da un esempio.
MAGISTER: Benissimo, gli esempi aiutano a capire.
SIMPLICIO: Tu ieri dicevi che con l’esecuzione per consegna posso riavere da Ulpiano il cavallo che gli ho prestato, ovviamente se ho un titolo esecutivo.
MAGISTER: E’ esatto.
SIMPLICIO: Ma supponiamo che Ulpiano trasferisca il cavallo a Porzio. E supponiamo ancora che io voglia proprio quel cavallo e non un altro. Io sarò costretto ad agire contro Porzio per ottenere un titolo esecutivo? Se la risposta è affermativa loro potranno prendersi gioco di me, perché ottenuta la sentenza contro Porzio questi potrebbe trasferirlo ad Agamennone. E così via all’infinito! Mi ricorda quando da bambino cercavo di prendere la palla, e i bambini più grandi se la passavano di mano in mano.
MAGISTER: La tua è un’ottima osservazione Simplicio. Il problema che sollevi ha a che fare con i limiti soggettivi di efficacia del titolo ed è un problema assai controverso tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza. In effetti non di rado capita che il creditore che ha ottenuto il titolo nei confronti del debitore scopra che la cosa ce l’ha un terzo. Già qui puoi intravedere una grande differenza tra espropriazione ed esecuzione per consegna e rilascio.
SIMPLICIO: In che senso?
MAGISTER: Nel senso che mentre l’espropriazione ha una direzione soggettiva, cioè è diretta proprio contro quel debitore, nella esecuzione per consegna l’oggetto è una cosa determinata.
SIMPLICIO: E’ vero.
MAGISTER: In estrema sintesi possiamo dire che le soluzioni prospettate a tal riguardo sono essenzialmente le seguenti: a) secondo una prima interpretazione restrittiva, il titolo esecutivo esplicherebbe la propria efficacia solo nei confronti del terzo quale erede ex art. 477 di colui che risulta debitore secondo il titolo stesso; b) per un’altra teoria, oltre all’erede dell’obbligato secondo il titolo esecutivo, quest’ultimo spiegherebbe legittimamente la propria efficacia anche nei confronti del successore nel diritto controverso (art. 111, c. 4) e del subconduttore ( art. 1595 c.c. ) di colui che risulta obbligato in base al titolo stesso; c) vi è poi chi sostiene che vi sarebbe coincidenza tra l’ambito soggettivo di efficacia del titolo esecutivo e l’ambito di efficacia dell’atto in cui esso consiste; d) infine, secondo una tesi estrema, ma molto seguita in giurisprudenza, l’ordine di consegna o rilascio avrebbe efficacia erga omnes, vale a dire nei confronti di chiunque abbia la materiale disponibilità del bene, compresi i terzi titolari di un diritto autonomo sul quale si basa il loro possesso, con l’unica condizione che vi sia identità tra tale bene e quello indicato nel titolo esecutivo.
SIMPLICIO: Qual è la ratio di questo ultimo orientamento?
MAGISTER: Beh, mi pare evidente, la ratio di tale orientamento risiede nell’esigenza di evitare che il debitore esecutato, trasferendo la disponibilità materiale del bene a un terzo, possa vanificare di fatto le pretese del creditore istante.
SIMPLICIO: Mi sembra giusto.
MAGISTER: Non pensare però che sia andato esente da critiche. Questo ultimo orientamento è stato criticato perché finisce per porre nel nulla tutto il sistema di legittimazione passiva nelle azioni esecutive. Senza contare l’evidente violazione del principio del contraddittorio visto che finisce con l’imputare gli effetti di un provvedimento giurisdizionale a soggetti che non sono stati messi in grado di difendersi nel procedimento che ha dato vita a quell’ordine
SIMPLICIO: In effetti è vero, il terzo che magari è in buona fede si vede portar via la cosa senza aver avuto la possibilità di contraddire.
MAGISTER: E’ sulla base di tali premesse che si è infatti affermato che, qualora il terzo sia titolare di un diritto autonomo e opponibile all’esecutante, o comunque non assoggettato dalla legge all’efficacia del titolo esecutivo (come avviene, invece, nel caso del subconduttore ex art. 1595), l’esecuzione dovrebbe arrestarsi di fronte alla contestazione del terzo di dovere subire l’esecuzione, fatta all’ufficiale giudiziario, e ciò fino quando non sia stata respinta l’opposizione proposta dal terzo
SIMPLICIO: E la giurisprudenza cosa dice in proposito?
MAGISTER: Questa proposta interpretativa ha ricevuto l’avallo di una parte della giurisprudenza di legittimità che, anche recentemente, ha affermato il principio secondo cui, “il provvedimento di rilascio non può essere fatto utilmente valere nei confronti del terzo che si trovi nel godimento dell’immobile in forza di un titolo che gli assicuri un possesso autonomo incompatibile con la pretesa fatta valere in via esecutiva, e ciò sin quando il creditore procedente non si sia munito di un titolo esecutivo valido nei confronti del terzo, che cessi così di essere tale” [C 17.9.03 n. 13664, GC 2004, I, 998; ALC 2004, 463; conf., da ultimo, C 4.2.05 n. 2279 ; in precedenza, C 2.4.97 n. 2869 ].
SIMPLICIO: Ma il terzo che strumenti ha per opporsi?
MAGISTER: In passato, proprio muovendo dalla tesi poc’anzi ricordata dell’efficacia erga omnes del titolo esecutivo, la giurisprudenza sosteneva che il terzo, il quale si affermi detentore del bene sulla base di un diritto autonomo, non essendo parte dell’esecuzione, non potrebbe avvalersi delle opposizioni esecutive, ma sarebbe esclusivamente legittimato a proporre l’opposizione di terzo ex art. 404 , affermando e dimostrando in questa sede di essere titolare di un diritto sostanziale prevalente rispetto a quello dell’esecutante. Ma questo indirizzo giurisprudenziale pare oggi definitivamente superato: si segnalano, infatti varie pronunce, anche molto recenti, che hanno affermato il principio secondo cui il terzo detentore di un immobile per il quale il locatore ha ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio, può opporsi o all’esecuzione, ai sensi dell’ art. 615 , se sostiene di detenere l’immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza.
SIMPLICIO: Adesso ho capito. Grazie.
MAGISTER: Prego.

Complimenti all’Avv. Minardi, un pozzo di idee…!
Non poteva trovare un modo più semplice, piacevole ed intuitivo per spiegare ai giovani avvocati le difficoltà del processo civile!
Spero proprio che ne faccia degli altri!
Davvero complimenti per questa originale idea dei “dialoghi”!
il giudice nelp.q.m. della sentenza di
condanna ha accertato che la banca non ha inviato la comunicazione di revoca emissioni assegni e non ha detto (condanna la banca al pagamento degli assegni successivi protestati e insoluti emessi dal traente dopo
la scadenza dei termini utili legge 15.12.90 n.386 art.comma 5
domanda l’accertamento da parte del giudice del non invio della comunicazione vale come condanna della banca al pagamento degli assegni successivi tornsti impagati
o il giudice deve fare una correzione?
io penso che trattandosi di una legge l’accertsamento da parte del giudice del non invio della comunicazione revoca emissioni assegni dovrebbe valere quale condanna o no
fatemi sapere perche l’ufficiale giudiziario si e’ rifiutato di fare l’esecuzione forzata su suggerimento della banca
tel.3335044682
@Al: bisogna leggere il contenuto della sentenza