L’appello avverso la sentenza di separazione: domande e risposte

Avatar photo

1. Come è deciso l’appello avverso le sentenze di separazione?
L’appello avverso le sentenze di separazione è deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall’art. 8 della legge n. 74 del 1987).

2. Come è stato interpretato dalla giurisprudenza il riferimento alla “camera di consiglio?”
Il riferimento alla camera di consiglio è stato interpretato nel senso che l’intero giudizio è sottoposto al rito camerale e non, dunque, solo la fase decisoria .

3. Il rito camerale trova applicazione a seconda del contenuto e della natura (definitiva o non definitiva) della sentenza impugnata?
No, il rito camerale trova applicazione in ogni caso, a prescindere dal contenuto e dalla natura (definitiva o non definitiva) della sentenza impugnata.

4. Come va proposta l’impugnazione della sentenza di separazione qualora l’impugnazione medesima sia stata limitata al capo della sentenza che ha statuito sulla debenza dell’assegno di mantenimento?
L’impugnazione della sentenza di separazione deve essere proposta sempre con ricorso, e non con citazione, anche quando l’impugnazione medesima sia stata limitata al capo della sentenza che ha statuito sulla debenza dell’assegno di mantenimento dall’uno all’altro coniuge, poiché detta questione, secondo Cass. 5 agosto 1994, n. 7306, lungi dal costituire una controversia diversa da quello oggetto del giudizio di separazione, rientra in quest’ultimo giudizio il quale, secondo le disposizioni degli artt. 155 e 156 c.c., è finalizzato non solo a pronunciare la separazione dei coniugi, ma contestualmente anche a dettare i provvedimenti riguardo ai figli ed a disciplinare i rapporti patrimoniali tra i coniugi medesimi.

5. Quali norme processuali si applicano al procedimento camerale?
Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con il rito camerale deve essere assicurato il diritto di difesa e, quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia, trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui agli artt. 189 (rimessione al collegio) e 190 (comparse conclusionali e memorie) c.p.c. .

6. Cosa accade in caso di erronea trattazione con il rito ordinario?
Anche nel giudizio in esame trova applicazione il principio in base al quale la trattazione della controversia con il rito ordinario anziché con quello camerale, non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduce e dimostra che dall’adozione di un rito diverso le sia derivata lesione del diritto di difesa .

7. Sono ammissibili i motivi d’appello formulati avverso i provvedimenti provvisori emanati nel corso del processo di primo grado?
No, le censure proponibili in questa sede devono avere ad oggetto solo la sentenza emessa all’esito del giudizio di primo grado, la quale assorbe ogni provvedimento sommario emanato nel corso di svolgimento di quel giudizio .

8. Quali sono i termini per appellare?
I termini per proporre l’appello avverso la sentenza di separazione tra coniugi sono quelli, lungo o breve, di cui agli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. e ad essi trovano integrale applicazione le regole ordinarie .

9. Qual è la forma dell’atto introduttivo?
La forma dell’atto introduttivo del giudizio di appello è quella del ricorso, da depositarsi nella cancelleria del giudice dell’impugnazione entro i termini ordinari. L’appello si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem.

10. Cosa accade in caso di erronea introduzione con atto di citazione?
Se l’appello è stato introdotto con citazione trova applicazione il principio di conversione degli atti processuali viziati, sempre che la costituzione dell’appellante, con il deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione, sia intervenuta entro il termine di proposizione della stessa .

11. In caso di appello proposto avverso il solo capo dell’addebito della separazione, passa in giudicato la sentenza di separazione?
Sul punto vi era un contrasto di giurisprudenza risolto da Cass. sez. un. 4 dicembre 2001, n. 15279 11, la quale ha affermato che la richiesta di addebito ha natura di domanda autonoma, pertanto qualora la sentenza sulla separazione e sull’addebito sia stata impugnata con esclusivo riferimento all’addebito, si forma il giudicato sulla separazione e diviene possibile chiedere il divorzio.

12. Cosa accade se il ricorrente non notifica il ricorso e il decreto alla parte appellata?
L’inutile decorso del termine fissato per la notifica, secondo Cass. 15 settembre 2000, n. 12182, implica soltanto, nell’ipotesi di mancata costituzione dell’appellato, la necessità di fissare nuovo termine, mentre, nell’ipotesi di costituzione dell’appellato, non impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio, data l’efficacia sanante ex tunc della costituzione.

13. Esistono termini di comparizione minimi?
No, i termini vengono stabilitili dal Presidente che firma il decreto .

14. Entro quale termine la parte appellata ha l’onere di proporre appello incidentale?
Secondo la giurisprudenza più recente, la parte appellata può proporre appello incidentale, anche tardivo, direttamente alla prima udienza .

15. Come si svolge il procedimento di appello?
Tendenzialmente il procedimento si svolge in una udienza nel corso della quale, dopo la relazione del componente del collegio a ciò delegato, l’organo collegiale, dopo aver effettuato, anche d’ufficio, le consuete verifiche preliminari e disposto i necessari e conseguenti provvedimenti (tra i quali, ad esempio, l’ordine di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. della notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione d’udienza), può dar corso all’eventuale attività istruttoria sollecitata dalle parti nei rispettivi atti di costituzione, fissando in questo caso una nuova udienza, ovvero può trattenere la causa in decisione. L’inapplicabilità della disciplina ordinaria (che non sarebbe, peraltro, del tutto incompatibile con il rito camerale) comporta che il giudizio di appello si svolge in una, tendenzialmente unitaria, udienza in camera di consiglio. Trovano a parer della dottrina le regole ordinarie in tema di nullità e sanatoria degli atti introduttivi del giudizio di appello.

 

16. Qual è la disciplina dei nova?
Anche in questo giudizio trova applicazione l’art. 345, dunque non sono ammesse nuove domande, nuove eccezioni in senso stretto e nuove prove, salvo che il Collegio le ritenga indispensabili .

17. Qual è la disciplina della richiesta di assegno di mantenimento?
Se la domanda di assegno di mantenimento era stata proposta in primo grado e disattesa dal tribunale, è necessaria la proposizione di appello incidentale, con la formulazione di specifici motivi di censura avverso il relativo capo della sentenza.
La richiesta di alimenti costituisce invece un minus necessariamente ricompreso in quella di mantenimento e, pertanto, secondo Cass. 7 luglio 1997, n. 6106, il riconoscimento al coniuge separato di un assegno alimentare in luogo del richiesto assegno di mantenimento non comporta vizio di extrapetizione, così come la domanda di alimenti avanzata per la prima volta in secondo grado non comporta violazione del divieto di domande nuove in appello.
La circostanza che la parte, dopo aver proposto in primo grado la domanda di alimenti in via subordinata, non l’abbia più riproposta in appello non costituisce, secondo Cass. 23 aprile 1998, n. 4198, rinuncia alla stessa e, per altro verso, non costituisce vizio di extrapetizione della sentenza il riconoscimento di un assegno alimentare in luogo del richiesto assegno di mantenimento.
Deve ritenersi possibile che la parte interessata avanzi per la prima volta in appello la richiesta in esame laddove questa tragga fondamento da fatti temporalmente successivi alla decisione di primo grado (si pensi, ad esempio, alla sopravvenuta perdita del posto di lavoro) e, per questa ragione, non dedotti davanti al primo giudice, fatti che potrebbero giustificare l’instaurazione di autonomo giudizio di revisione.
Nel giudizio di separazione dei coniugi i provvedimenti necessari alla tutela materiale e morale dei figli, riguardanti anche l’attribuzione e la quantificazione di un assegno per il loro mantenimento, secondo Cass. 9 giugno 1990, n. 5636, possono essere adottati d’ufficio a norma dell’ art. 155 c.c., indipendentemente da una richiesta esplicita di uno dei coniugi o del p.m., in quanto rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti; pertanto, la domanda avanzata da uno dei coniugi per la prima volta nel giudizio di appello per ottenere dall’altro un contributo al mantenimento dei figli a suo carico non può essere considerata inammissibile ex art. 345 c.p.c., risolvendosi nell’allegazione di omessa pronuncia da parte del tribunale in ordine all’obbligo di entrambi i coniugi di mantenere i figli.

18. È obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero?
Sì, anche al giudizio in esame deve partecipare necessariamente il pubblico ministero, a pena di nullità del procedimento.

19. Il giudice d’appello può procedere d’ufficio all’aggiornamento dell’assegno in base alle variazioni Istat?
Sì, anche nel giudizio in esame, analogamente a quanto accade in materia di divorzio, indipendentemente da apposita domanda della parte, il giudice di secondo grado può procedere all’aggiornamento Istat della misura dell’assegno per il mantenimento del coniuge e della prole fissato dal primo giudice .

20. Si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale?
Trovano applicazione, nel giudizio in esame, i principi sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969.

21. Il «decreto motivato» all’esito del giudizio è ricorribile in Cassazione?
Il provvedimento che la corte d’appello pronuncia a conclusione del giudizio di appello ha natura sostanziale di sentenza, tuttavia secondo la giurisprudenza esso è sottoposto al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. e non al ricorso ordinario per i motivi descritti nell’ art. 360 c.p.c.


Share
Avatar photo

Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

Anche questi articoli potrebbero interessarti:


23 commenti:

  1. Dario

    Se una sentenza ha accolto un opposizione a d.i. nel senso di ridurre l’importo indicato nel decreto, l’opposto può proporre appello e contestualmente
    avviare l’esecuzione della gravata sentenza per la parte di credito riconosciuta? oppure, come mi è stato riferito, l’esecuzione equivale ad implicita acquiescenza e, conseguentemente, impedirebbe la proposizione del gravame?
    Grazie

  2. Silvia

    Buongiorno Ho bisogjno del suo aiuto!!

    Mio papa si è fatto fregare dal commune un terreno anni fà e non ancora pagato. Dopo tantissimi anni ancora la causa non è stata risolta…

    Le ultime scuse sono:
    1) La informo che la trattazione dell’appello è stata rinviata all’udienza del 26/05/2016, in quanto la Cancelleria della Corte di Appello non aveva ancora acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado.
    Questa acquisizione è indispensabile per potere andare avanti nella causa ed i ritardi sono imputabili al fatto che la Sezione Distaccata di Siderno (presso la quale si è svolto il primo grado del giudizio), è stata soppressa con accormapento al Tribunale Civile di Locri, presso il quale sono confluiti tutti i fascicoli e documenti relativi a detta sezione.

    2) la causa oggi è stata rinviata al 10/11/2016 per la trattazione dell’appello e sempre per l’acquisizione del fascicolo di primo grado, ossia relativo al giudizio che si è svolto a Siderno, non avendo ancora provveduto la cancelleria del Tribunale di Locri. Purtroppo questi sono i tempi della giustizia, dettati dai giudici, sui quali, ahimè, gli avvocati non hanno potere.

    Mi sà spiegare in modo semplice perchè I termini giuridici sono complicati “non aveva ancora acquisito il fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado”

    La ringrazio tantissimo!

  3. Michele Tarantino

    Con il primo grado di giudizio venivo assolto con formula piena per alcuni capi di imputazione mentre per altri venivo condannato per peculato. Contestualmente venivo sospeso dal lavoro dall’Ente Comune con retribuzione ridotta ad assegno alimentare pari al 5O%. Successivamente in appello la sentenza veniva riformata dihiarando la Corte non doversi procedere in ordine al relativo reato in quando estinto in data antecedente a quella della condanna inflitta in primo grado e per l’effetto revoca le statuzioni civili contenute in ques’ultima. Si chiede gentilmente se si ha diritto alla restituzione delle somme dello stipendio non percepite. Considerando che in primo grado avevo già riportato per altri capi di imputazione l’assoluzione con formula piena grazie

  4. Carlo Giusti

    La sentenza di appello riforma parzialmente quella del tribunale, dispone sulle spese di lite ma nulla dice riguardo le spese del giudizio di primo grado. Che fine fanno tali ultime spese ? Grazie

  5. Paola vivaldi

    Egregio Avv. ho un dubbio. Ho vinto in Cassazione in merito al mio divorzio. Vittoria totale, tutte le domande accettate. Rimandata la causa alla Corte d Appello. Quest ultima aveva completamente spazzato via ben 3 assegni di mantenimento(mio e dei miei 2 figli)
    Stiamo procedendo al conteggio del dovuto di questi anni mai più pagati. L avvocato che mi ha seguito x separazione e divorzio sostiene che i calcoli vanno fatti a partire dalla sentenza di Appello,il cassazionista dice che per il principio della sostituzione(mi sembra..) vengono cassati i precedenti gradi di giudizio e si riparte dalla sentenza di separazione. Chi ha ragione?

  6. Endymion

    “le stesse possono trovare ingresso nella fase di g”ravame predetta al fine di precostituire il titolo esecutivo per le restituzioni, fermo restando che la condanna restitutoria va subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento.”

    Dunque se pende il giudizio in cassazione non mi possono chiedere la restituzione delle somme?

  7. Ludovico Tallarico

    Buonasera ho appena subito sentenza di separazione personale con un aumento dell’assegno di mantenimento. Il mio stipendio attuale e’ di circa 1250 euro ed il trib.ha stabilito debba 380 euro di mantenimento. Attualmente convivo avendo lasciato l’abitazione familiare poiche’ assegnata.Ho ragione di chiedere un abbattimento della debenza?
    Se non avessi convissuto sarei letteralmente per strada.
    Sono laureato ho la qualifica di operaio ed il giudice ha innalzato il mantenimento valutando che la mia preparazione lasci ben sperare per un posto di lavoro migliore.Peccato non sia cosi’…se fosse cosi’facile mi piacerebbe chiedere al giudice di trovarmi un posto da laureato.Sono una guardia giurata…
    Grazie x l’attenzione ed eventuale gradita replica.

  8. Raffaele Caccia

    Gli attori, eredi di un soggetto deceduto a seguito di sinistro stradale, sono stati condannati al pagamento delle spese legali a seguito del rigetto della loro domanda. Soltanto uno degli eredi vorrebbe proporre gravame alla sentenza . Posso proporre appello solo per uno di loro e non per tutti?
    Grazie.

  9. Giuseppe Galata'

    Vorrei esporre il mio caso :
    Il condominio aveva intentato causa ad un condomino ; il sottoscritto aveva partecipato al primo grado.
    Il condominio vide rigettarsi in primo grado le richieste , con compensazione delle spese.
    Il condominio era ricorso in appello ; il sottoscritto aveva espresso ritualmente dissenso in base al 1132 c.c.
    All’esito dell’appello il condominio vide la “conferma integrale della sentenza impugnata” e la rifusione delle spese sia di primo che secondo grado.
    L’amministratore elabora una ripartizione secondo il seguente schema:
    • la parte della soccombenza in appello dovuta per il primo grado , a coloro che avevano promosso il primo grado ( tra cui il sottoscritto) ed a coloro che non avevano dissentito
    • la parte della soccombenza in appello dovuta per il secondo grado , a coloro che avevano promosso il secondo grado ed a coloro che non avevano dissentito
    La domanda è la seguente :
    Se è certo che è stato il ricorso in appello del condominio a determinare la condanna alla rifusione delle spese alla controparte anche in primo grado , perchè il sottoscritto , che aveva ritualmente espresso il proprio dissenso in riferimento all’art.1132 c.c. “separando la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza” , si è visto caricato di quest’onere , soprattutto in considerazione che il primo grado aveva visto la compensazione delle spese?

  10. Mirco Minardi

    @mi pare corretta la ripartizione, in quanto il giudice d’appello ha modificato la decisione delle spese relative al primo grado

  11. Michela

    Ho vinto il primo grado di giudizio e il mio ex datore di lavoro è stato condannato al pagamento di un’indennita risarcitoria di 12 mensilità per licenziamento nullo più la reintegra che io ho rifiutato in luogo dell’indennita’ di 15 mesi. Dopo diversi mesi ancora non ha pagato e ha impugnato in appello. Mi è stato sconsigliato dal mio avv di andare avanti con il pignoramento, perché nel caso la sentenza di primo grado venga confermata in secondo, si dovrebbe rifare tutta la procedura da capo essendo cambiando il titolo esecutivo. È corretto?
    Quindi tanto vale aspettare e accettare la proposta ricevuta da avv della controparte, cioè di pagarmi un acconto oggi e aspettare la sentenza di secondo grado. Io sono perplessa, ho una sentenza in mio favore da tanti mesi e non mi sento per niente tutelata.

  12. Antonio

    A seguito di sentenza di appello che mi impone la restituzione di quanto incamerato in primo grado (quale distrattario), mi viene un dubbio nell’apprestarmi alla riconsegna: a suo tempo l’impresa soccombente versò in mio favore le spese comprensive di IVA e applicò la Ritenuta di Acconto provvedendo al versamento. Mi chiedo: io dovrò restituire anche l’importo ricevuto per IVA, nonostante l’impresa ha avuto titolo per “scaricarla” ? e indoltre: dovrò aggiungere alla somma netta percepita anche l’importo a suo tempo versato dall’impresa soccombente come Ritenuta di Acconto ?
    Grazie
    Antonio

  13. Emanuela

    Salve, avrei una domanda. Mio cognato, docente, anni fa ha vinto in primo grado una causa di lavoro ottenendo il risarcimento x mancata stabilizzazione. Essendo nel frattempo entrato di ruolo e avendo proposto appello il Miur, mio cognato ha deciso di non costituirsi in giudizio, stante anche gli orientamenti a lui sfavorevoli della Cassazione. Il giudice di appello stavolta ha accolto il ricorso del MIUR sia basandosi appunto sulle recenti sentenze della Cassazione che considerano il passaggio di ruolo come una forma diversa di ristoro sia adducendo che nel ricorso mancano “le prove” dell’abuso reiterato da parte del MIUR, non essendo stati allegati al ricorso i documenti che provano il susseguirsi del rapporto di lavoro presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra. Ora io mi chiedo: il giudice d’appello non avrebbe dovuto avere contezza di questi documenti rinvenendoli nel fascicolo d’ufficio di primo grado? Perché è chiaro che il MIUR non li ha allegati al suo ricorso, né mio cognato avrebbe potuto non n essendosi costituito in appello. Inoltre, posto che mio cognato ha difatti prestato servizio in modo reiterato presso la stessa cattedra può ricorrere in Cassazione facendo valere questi documenti che lo attestano o non si può far nulla? E se non si può ricorrere in Cassazione si può rifare un’altra causa facendo valere questi documenti che in appello forse intenzionalmente non sono stati esibiti da parte del MIUR? Grazie della risposta

  14. Carlo

    Gentile Collega, approfitto della tua esperienza per chiederti un parere su una questione capitatami di recente. Uno dei convenuti (già contumace), muore durante il processo e il fatto è documentato da relata dell’ufficiale giudiziario relativa alla notifica dell’ordinanza che ammette interrogatorio. Il giudice “dimentica” nella confusione dell’udienza di dichiarare l’interruzione e rinvia per proseguire interrogatorio formale Delle altre parti (nessun collega si accorge dell’anomalia, eravamo 10 convenuti). A distanza di più di 3 mesi, prima di procedere all’interrogatorio, eccepisco l’estinzione per mancata riassunzione…il collega dell’attore sostiene che ha tempo un anno per riassumere al domicilio del defunto presso gli eredi…il giudice si è riservato…che ne pensi?

  15. Mauro

    Sul giudizio di appello e domanda di garanzia vorrei sottoporLe il seguente quesito.
    Tizio cita Caio e Caio chiama in causa Sempronio per manleva.
    Il giudice condanna Caio a risarcire Tizio accogliendo anche la domanda di manleva.
    Sempronio (terzo soccombente in primo grado) impugna la sentenza contro Tizio (attore in primo grado).
    Caio (convenuto in primo grado) deve costituirsi con appello incidentale o può semplicemente riproporre la domanda di manleva?

  16. NICO

    Buondi’. Nell’atto ricorso cassazione telematico erroneamente (errore di forma) ho scritto con procura …in calce, ma in realta’ e’ stata rilasciata autenticata e rimessa …in allegato. Che succede? Grazie.

  17. Onofrio antonio spinoso

    Sono un avvocato e sarei interessato a leggere gli articoli di commento sulle varie problematiche nonchè gli schemi degli atti processuali.



Lascia un commento

  • (will not be published)

XHTML: Puoi usare questi tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*