Ecco i costi della mediazione come previsti dal decreto 180/2010.
Tabella A
(articolo 16, comma 4) Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.
Scusatemi, qualcosa non mi quadra.
La circolare del CNF indica che dal 20 marzo è obbligatorio informare, al momento del conferimento dell’incarico, il cliente di quanto dispone l’art. 4 del D.Lgs. in commento.
L’art. 24 dello stesso decreto dispone che l’art.5,comma 1, acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Tale art. 5,comma 1, disciplina e individua proprie le materia subordinate alla mediazione civile e commerciale su cui dovremmo informare il cliente.
Allora mi chiedo,è legittimo far decorrere dal 20 marzo l’obbligo di informazione su disposizioni legislative che entrano in vigore dopo un anno?
Non si rischia di dare un’informazione non chiara e non corretta al cliente, diversamente di come esige la stessa disposizione nell’art.4 del decreto?
Filippo
Sì, si rischia…
Giuseppe
Ho Tre domande da porre.
1) Per quanto riguarda la Mediazione sia facoltativa che obbligatoria, quale mediatore sarà competente territorialmente?
2) Le parti che si trovano a mediare per esempio una causa in materia successoria con beni che si trovano a Palermo, possono scegliere un mediatore che si trovi a Bolzano o Milano, ecc..?
3)Se nei contratti con le Banche e le Assicurazioni ci fanno firmare una clausola del tipo: in caso di mediazione le parti scelgono come mediatore quello della città dove ha sede sociale la Banca e l’Assicurazione x, ciò vuol dire che il consumatore dovrà conciliare anche a più di 1000 km dalla sua residenza?
Grazie e mi scuso per essermi dilungato.
Giuseppe, da Palermo.
In effetti non esiste un criterio di determinazione della competenza territoriale, ma per quanto riguarda le problematiche che coinvolgono un consumatore credo non si possa prescindere da una interpretazione analogica del criterio di competenza territoriale previsto per le cause.
Cordiali saluti.
Mirco Minardi
Calogero
mi ricollego al post di Carlo per segnalare che un problema simile si pone per quei procedimenti in relazione ai quali è esclusa l’applicazione della mediazione (es. Procedimenti ingiuntivi, compresa la fase dell’opposizione fino alla decisione del giudice sulla concessione o la sospensione della provvisoria esecuzione).
L’esempio,(ahimè, capitatomi) è il seguente: un cliente (straniero) vuole proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso da un giudice italiano. Ebbene l’avvocato da un lato ha l’obbligo di informarlo per iscritto sulla possibilità di avvalersi della mediazione (e dunque di fargli firmare l’informativa e depositarla con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione)dall’altro deve dire al cliente che la suddetta facoltà non è immediata ma subordinata ad un momento successivo. La confusione che tale informazione possa ingenerare nei confronti dei clienti soprattutto se stranieri è a dir poco evidente.
Fabiola
Buongiorno. Volevo porre la seguente domanda: l’informativa di cui al D Lgs 28/2010 (e l’indicazione nella procura) deve essere rilasciata al cliente per scritto anche qualora si tratti di ricorso per ammissione al passivo fallimentare?
Riguardo alla procura rilasciata per un ricorso per decreto ingiuntivo (o procedimento x convalida di sfratto), si è tenuti a inserire l’informativa subito anche se l’art. 5, c.4, dice che non si applica la mediazione sino a questi procedimenti nella fase iniziale?
Grazie
Raffaella
se i decreti ingiuntivi rimangono esclusi dalla normativa sulla mediazione ciò vale anche per gli atti di precetto?
Fabio
vi è incompatibilità tra l’attività di Giudice di Pace e quella di mediatore svolte nell’ambito di circondarii di Tribunale diversi? e in base a quale norma? grazie per la risposta.
Salve,vorrei sapere come si accede e quali sono i requisiti per svolgere attività d mediatore,essendo una neo laureata in giurisprudenza e praticante.posso farlo?
Grazie.
MICHELE ORSO
Complimenti Governo, ci hai somministrato una bella supposta di privatizzazione della Giustizia Civile. Grazie da Pantalone.
Patrizia
Scusate ma vorrei sapere con quale criterio e soprattutto quale titolo deve avere la figura di mediatore che viene nomiato!! In quanto sono a conoscenza che esistono dei master universitari che ti formano alla qualifica di esperto in mediazione!!!
Ma dato che non esiste un albo o un registro, (almeno credo)come fanno ad attingere a queste figure professionali!!
@Patrizia: occorre frequentare corsi organizzati da enti accreditati.
Pietro lombardi
vorrei sapere come si diventa mediatori, quali titoli bisogna possedere e quale è, se c’è, la domanda da presentare e a chi la si deve presentare. grazie
Mariano bernardinetti
Sono un conciliatore abilitato attraverso
corso ed esame finale c/o CCIAA Italia centrale.
Come ci si iscrive alle altre CCIAA o enti profes-
sionali per esperire la figura del conciliatore ??
Mi farebbe piacere avere tale notizia .Saluti
Alessandra
Salve,sono un mediatore sistemico iscritto all’albo dell’A.I.M.S.,vorrei sapere cosa posso fare per svolgere l’attività di mediatore.
GIUSEPPE
salve vorrei sapere se posso svolgere l’attivita’ di mediatore come secondo lavoro grazie
sono un dirigente pubblico in pensione dal 1° dicembre 2010. Ho il titolo di avvocato e sono nell’elenco dei GOT VPA dal 2006. Posso esercitare la professione di mediatore?
@Marisa: occorre frequentare il corso di 50 ore; per il resto non credo esistano incompatibilità
Fabrizia
Scusate ma vorrei sapere se per un ricorso per risarcimento danni alla persona è valido l’istituto della mediazione visto che nel D.lgs si parla solo di risaricmento del danno derivante dalla circolazione di veicolie natanti.
Grazie
Fabrizia
Emanuele
Per Carlo.22 mar 2010, 10:42am |
Penso che sia legittima, in quanto la disciplina de qua,insiste su un contenuto,ancorchè differito nella sua applicazione,che rimane comunque ben saldo nei suoi contenuti. Peraltro si riferisce, si badi, non già a procedimenti in corso ma a procedimenti instauratisi soltanto dopo che l’art 5 del decreto di cui sopra produrrà i suoi effetti(cioè entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto in questione cosi come disposto dal successivo art.24 comma 1 dello stesso.)Alla luce di ciò non vedo come possa tale obbligo d’informazione preventiva per i casi di cui sopra(art5)e ammesso che non ci sia una normativa limitativa in tal senso(se c’è delucidatemi),ledere un’informazione che vuole essere chiara ed esuastiva per il cliente.Quest’ultimo,sempre che questo quadro normativo da me fotografato sia esatto,potrebbe a parer mio e qualora l’informativa vada per il verso giusto,essere un beneficio per il cliente.
Vero è però, che il Legislatore in questo caso è talmente sicuro del beneficio apportato dell’informativa in oggetto che ammette in caso di inadempienze, l’annullabilità del contratto stipulato tra l’avvocato e l’assistito. Ma la cosa ancor più eclatante che voglio segnalare, è che il saluto positivo del Legislatore a questa procedura di annullabilità inquadrata se vogliamo come sanzione, è il risultato di un ammorbidimento della sua convinzione di apportare un beneficio. Questa tesi è ancor più vera se si considera il fatto che, nella prima stesura del progetto di questo decreto, il Legislatore previde addirittura la nullità del contratto qualora non si fosse convenuto all’obbligo d’informazione preventiva.
Quindi tutto si può discutere a mio parere, tranne delle buone intenzioni del legislatore, difese estenuamente e ad oltranza dallo stesso attraverso il riconscimento sanzionatorio sopra citato.Grazie
Saluti.
Roberto
Dopo il corso obbligatorio avro un attestato , poi dove bisogna iscriversi o registrarsi ?
Le liste dei mediatori da chi vengono tenute ?
Il mediatore viene assegnato o scelto dai contendenti ?
Maria
La materia riguardante il decreto ingiuntivo e la sua esecuzione (precetto) sono estranei all’applicazione della mediazione obbligatoria?
Cordiali saluti
@Maria: sì, solo il giudizio di opposizione può essere interessato dalla mediazione
Vincenzo
per un giudizio iniziato a febbraio 2011 prima del 20.03.11 per il quale è obbligatorio il procedimento di mediazione, è solo necessario dare l’informativa alla parte ? E’ necessario allegare all’atto introduttivo tale informativa? Il giudice come dovrà comportarsi alla prima udienza visto che a sensi dell’art.24, le disposizioni di cui all’art.5 c.1 per i giudizi iniziati dopo il 20 marzo? Cordiali saluti Vincenzo
@Vincenzi: l’informativa va data per ogni nuovo giudizio. Circa l’allegazione le opinioni sono divise. Io allego l’informativa al fascicolo. Per i giudizi iniziati dopo il 20 marzo se manca l’informativa il giudice può convocare la parte o (anche se la legge non lo dice) assegnare un termine al difensore per produrre l’informativa.
Paola
i termini fissati dall’organismo di mediazione per l’accettazione ed il pedissequoi deposito di brevi memorie hanno carattere perentorio ovvero, in difetto, è comunque possibile presentarsi in udienza e depositarte memoria e documenti??
Angelo de pascali
ho passato per la notifica atto di citazione il giorno 18/03/2011.
l’atto è stato consegnato a mani il giorno 21/03/2011.
controparte nella comparsa mi ha eccepito la mancata attivazione della mediazione.
è corretto?
grazie
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Scusatemi, qualcosa non mi quadra.
La circolare del CNF indica che dal 20 marzo è obbligatorio informare, al momento del conferimento dell’incarico, il cliente di quanto dispone l’art. 4 del D.Lgs. in commento.
L’art. 24 dello stesso decreto dispone che l’art.5,comma 1, acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Tale art. 5,comma 1, disciplina e individua proprie le materia subordinate alla mediazione civile e commerciale su cui dovremmo informare il cliente.
Allora mi chiedo,è legittimo far decorrere dal 20 marzo l’obbligo di informazione su disposizioni legislative che entrano in vigore dopo un anno?
Non si rischia di dare un’informazione non chiara e non corretta al cliente, diversamente di come esige la stessa disposizione nell’art.4 del decreto?
Sì, si rischia…
Ho Tre domande da porre.
1) Per quanto riguarda la Mediazione sia facoltativa che obbligatoria, quale mediatore sarà competente territorialmente?
2) Le parti che si trovano a mediare per esempio una causa in materia successoria con beni che si trovano a Palermo, possono scegliere un mediatore che si trovi a Bolzano o Milano, ecc..?
3)Se nei contratti con le Banche e le Assicurazioni ci fanno firmare una clausola del tipo: in caso di mediazione le parti scelgono come mediatore quello della città dove ha sede sociale la Banca e l’Assicurazione x, ciò vuol dire che il consumatore dovrà conciliare anche a più di 1000 km dalla sua residenza?
Grazie e mi scuso per essermi dilungato.
Giuseppe, da Palermo.
In effetti non esiste un criterio di determinazione della competenza territoriale, ma per quanto riguarda le problematiche che coinvolgono un consumatore credo non si possa prescindere da una interpretazione analogica del criterio di competenza territoriale previsto per le cause.
Cordiali saluti.
Mirco Minardi
mi ricollego al post di Carlo per segnalare che un problema simile si pone per quei procedimenti in relazione ai quali è esclusa l’applicazione della mediazione (es. Procedimenti ingiuntivi, compresa la fase dell’opposizione fino alla decisione del giudice sulla concessione o la sospensione della provvisoria esecuzione).
L’esempio,(ahimè, capitatomi) è il seguente: un cliente (straniero) vuole proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso da un giudice italiano. Ebbene l’avvocato da un lato ha l’obbligo di informarlo per iscritto sulla possibilità di avvalersi della mediazione (e dunque di fargli firmare l’informativa e depositarla con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione)dall’altro deve dire al cliente che la suddetta facoltà non è immediata ma subordinata ad un momento successivo. La confusione che tale informazione possa ingenerare nei confronti dei clienti soprattutto se stranieri è a dir poco evidente.
Buongiorno. Volevo porre la seguente domanda: l’informativa di cui al D Lgs 28/2010 (e l’indicazione nella procura) deve essere rilasciata al cliente per scritto anche qualora si tratti di ricorso per ammissione al passivo fallimentare?
Riguardo alla procura rilasciata per un ricorso per decreto ingiuntivo (o procedimento x convalida di sfratto), si è tenuti a inserire l’informativa subito anche se l’art. 5, c.4, dice che non si applica la mediazione sino a questi procedimenti nella fase iniziale?
Grazie
se i decreti ingiuntivi rimangono esclusi dalla normativa sulla mediazione ciò vale anche per gli atti di precetto?
vi è incompatibilità tra l’attività di Giudice di Pace e quella di mediatore svolte nell’ambito di circondarii di Tribunale diversi? e in base a quale norma? grazie per la risposta.
Non saprei, francamente.
Salve,vorrei sapere come si accede e quali sono i requisiti per svolgere attività d mediatore,essendo una neo laureata in giurisprudenza e praticante.posso farlo?
Grazie.
Complimenti Governo, ci hai somministrato una bella supposta di privatizzazione della Giustizia Civile. Grazie da Pantalone.
Scusate ma vorrei sapere con quale criterio e soprattutto quale titolo deve avere la figura di mediatore che viene nomiato!! In quanto sono a conoscenza che esistono dei master universitari che ti formano alla qualifica di esperto in mediazione!!!
Ma dato che non esiste un albo o un registro, (almeno credo)come fanno ad attingere a queste figure professionali!!
@Patrizia: occorre frequentare corsi organizzati da enti accreditati.
vorrei sapere come si diventa mediatori, quali titoli bisogna possedere e quale è, se c’è, la domanda da presentare e a chi la si deve presentare. grazie
Sono un conciliatore abilitato attraverso
corso ed esame finale c/o CCIAA Italia centrale.
Come ci si iscrive alle altre CCIAA o enti profes-
sionali per esperire la figura del conciliatore ??
Mi farebbe piacere avere tale notizia .Saluti
Salve,sono un mediatore sistemico iscritto all’albo dell’A.I.M.S.,vorrei sapere cosa posso fare per svolgere l’attività di mediatore.
salve vorrei sapere se posso svolgere l’attivita’ di mediatore come secondo lavoro grazie
@Alessandra: aver seguito il corso da un ente accreditato.
@Mariano: occorre fare richiesta ai vari enti
@Giuseppe: ritengo di sì
sono un dirigente pubblico in pensione dal 1° dicembre 2010. Ho il titolo di avvocato e sono nell’elenco dei GOT VPA dal 2006. Posso esercitare la professione di mediatore?
@Marisa: occorre frequentare il corso di 50 ore; per il resto non credo esistano incompatibilità
Scusate ma vorrei sapere se per un ricorso per risarcimento danni alla persona è valido l’istituto della mediazione visto che nel D.lgs si parla solo di risaricmento del danno derivante dalla circolazione di veicolie natanti.
Grazie
Fabrizia
Per Carlo.22 mar 2010, 10:42am |
Penso che sia legittima, in quanto la disciplina de qua,insiste su un contenuto,ancorchè differito nella sua applicazione,che rimane comunque ben saldo nei suoi contenuti. Peraltro si riferisce, si badi, non già a procedimenti in corso ma a procedimenti instauratisi soltanto dopo che l’art 5 del decreto di cui sopra produrrà i suoi effetti(cioè entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto in questione cosi come disposto dal successivo art.24 comma 1 dello stesso.)Alla luce di ciò non vedo come possa tale obbligo d’informazione preventiva per i casi di cui sopra(art5)e ammesso che non ci sia una normativa limitativa in tal senso(se c’è delucidatemi),ledere un’informazione che vuole essere chiara ed esuastiva per il cliente.Quest’ultimo,sempre che questo quadro normativo da me fotografato sia esatto,potrebbe a parer mio e qualora l’informativa vada per il verso giusto,essere un beneficio per il cliente.
Vero è però, che il Legislatore in questo caso è talmente sicuro del beneficio apportato dell’informativa in oggetto che ammette in caso di inadempienze, l’annullabilità del contratto stipulato tra l’avvocato e l’assistito. Ma la cosa ancor più eclatante che voglio segnalare, è che il saluto positivo del Legislatore a questa procedura di annullabilità inquadrata se vogliamo come sanzione, è il risultato di un ammorbidimento della sua convinzione di apportare un beneficio. Questa tesi è ancor più vera se si considera il fatto che, nella prima stesura del progetto di questo decreto, il Legislatore previde addirittura la nullità del contratto qualora non si fosse convenuto all’obbligo d’informazione preventiva.
Quindi tutto si può discutere a mio parere, tranne delle buone intenzioni del legislatore, difese estenuamente e ad oltranza dallo stesso attraverso il riconscimento sanzionatorio sopra citato.Grazie
Saluti.
Dopo il corso obbligatorio avro un attestato , poi dove bisogna iscriversi o registrarsi ?
Le liste dei mediatori da chi vengono tenute ?
Il mediatore viene assegnato o scelto dai contendenti ?
La materia riguardante il decreto ingiuntivo e la sua esecuzione (precetto) sono estranei all’applicazione della mediazione obbligatoria?
Cordiali saluti
@Maria: sì, solo il giudizio di opposizione può essere interessato dalla mediazione
per un giudizio iniziato a febbraio 2011 prima del 20.03.11 per il quale è obbligatorio il procedimento di mediazione, è solo necessario dare l’informativa alla parte ? E’ necessario allegare all’atto introduttivo tale informativa? Il giudice come dovrà comportarsi alla prima udienza visto che a sensi dell’art.24, le disposizioni di cui all’art.5 c.1 per i giudizi iniziati dopo il 20 marzo? Cordiali saluti Vincenzo
@Vincenzi: l’informativa va data per ogni nuovo giudizio. Circa l’allegazione le opinioni sono divise. Io allego l’informativa al fascicolo. Per i giudizi iniziati dopo il 20 marzo se manca l’informativa il giudice può convocare la parte o (anche se la legge non lo dice) assegnare un termine al difensore per produrre l’informativa.
i termini fissati dall’organismo di mediazione per l’accettazione ed il pedissequoi deposito di brevi memorie hanno carattere perentorio ovvero, in difetto, è comunque possibile presentarsi in udienza e depositarte memoria e documenti??
ho passato per la notifica atto di citazione il giorno 18/03/2011.
l’atto è stato consegnato a mani il giorno 21/03/2011.
controparte nella comparsa mi ha eccepito la mancata attivazione della mediazione.
è corretto?
grazie