Il valore della causa ai fini della liquidazione del compenso del CTU.

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L’art. 1 del DM 30/05/2002 stabilisce che in tema di CTU per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo al valore della controversia; se non è possibile applicare il criterio predetto gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

Come si vede il criterio degli onorari a tempo (c.d. vacazioni) è meramente residuale.

Ma cosa si intende per “impossibilità di applicare il criterio del valore della controversia”? Ad esempio, può considerarsi di valore indeterminabile una causa avente ad oggetto “il risarcimento dei danni da vizi di costruzione di un immobile nella misura accertata in corso di causa”?

E ancora: qualora nella domanda sia indicato un valore di 1.000.000 di euro, mentre la CTU accerti un valore di 2.000.000 di euro, a quale valore occorre fare riferimento per la liquidazione degli onorari?

Di recente, la S.C. ha affermato un importante principio: per valore indeterminato non si intende la causa che ha ad oggetto beni suscettibili di valutazione economica anche se non determinato al momento della domanda, bensì beni che, per così dire, sono ontologicamente insuscettibili di valutazione economica. Pertanto, tanto per fare un esempio, se l’attore ha chiesto il risarcimento dei danni nella misura accertata in corso di causa, il valore ai fini che interessano è determinato da quanto accertato dal CTU (Cass. 3024/2011).

Al secondo quesito ha risposto una sentenza della Cassazione del 1995 n. 2338 la quale cassando la sentenza del Tribunale ha affermato che occorre fare riferimento al valore indicato nella domanda e non al valore accertato in corso di causa.

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Cassazione civile, sez. II 07/02/2011 n. 3024

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 Con ricorso 8-14.4.2004 S.B., nell’ambito di un giudizio di scioglimento di comunione ereditaria da lui promosso contro S.A., proponeva opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u., ing. C.F., quantificato in _ 3.077,92, ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 13, oltre Euro 327,08 per spese, ed oltre Iva e Cassa previdenza.

Con decreto del 16-21.4.2005 il Presidente del Tribunale di Pisa rigettava l’opposizione, condannando l’opponente alle spese verso l’altra parte e il c.t.u, che avevano svolto entrambi attività difensiva.

Osservava il giudice che il primo motivo di doglianza – nullità della c.t.u. per mancata comunicazione al c.t.p. di S.B. della data di prosecuzione delle operazioni – era inammissibile, essendo le questioni inerenti alla validità del mezzo riservate al giudice del merito, mentre le uniche censure introducibili in sede di reclamo potevano riguardare l’entità del compenso liquidato.

Riteneva, inoltre, che quest’ultimo dovesse essere liquidato non a vacazioni, come richiesto dall’opponente, ma a scaglioni ex art. 13 D.M. citato, trattandosi di estimo, e in base all’importo stimato dal c.t.u., essendo la domanda di valore indeterminabile. Quanto alla doglianza relativa all’applicazione dei massimi, piuttosto che dei minimi o dei valori medi, della tabella di cui al D.M. 30 maggio 2002, il giudice di primo grado rilevava che il c.t.u. era stato incaricato di determinare non solo il valore commerciale, ma anche quello locativo delle unità immobiliari oggetto di divisione. In merito alle spese, che l’opponente aveva dedotto essere non documentalmente giustificate e, quindi, non liquidabili, osservava che la L. n. 319 del 1980, artt. 4 e 7, che prescrivevano l’onere per il c.t.u. di presentare una nota spese specifica e di allegare la relativa documentazione, erano stati abrogati dal D.P.R. n. 15 del 2002, art. 229, senza che ciò implicasse la non rimborsabilità delle spese stesse, le quali, pertanto, potevano essere discrezionalmente riconosciute dal giudice. E nello specifico, concludeva il Presidente del Tribunale di Pisa, il c.t.u. con successiva memoria aveva depositato le pezze d’appoggio relative alle spese sostenute, salvo quelle per i viaggi effettuati a (OMISSIS), l’importo delle quali, così come indicato dal et. u., appariva comunque congruo.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione S. B., articolando cinque motivi di annullamento, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi gli intimati S.A. e C.F..

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione del D.P.R. n. 15 del 2002, art. 170 e della L. n. 794 del 1942, art. 29, nonchè il vizio di omessa motivazione, lamentando che il Presidente del Tribunale, erroneamente, ha dapprima rimesso il procedimento al Collegio, non si è pronunciato sull’istanza di sospensione dell’esecutorietà del decreto di liquidazione opposto, ha suggerito al c.t.u. di munirsi di un difensore, non ha effettuato il tentativo di conciliazione, non ha chiesto al giudice della causa di merito che aveva liquidato il compenso gli atti e le informazioni necessarie ai fini del decidere, e non ha, infine, liquidato le spese, bensì sancito il rigetto dell’opposizione.

Tutte le violazioni anzidette, singolarmente e/o complessivamente considerate, si sostiene, si sono risolte in danno dell’opponente e comportano la nullità del provvedimento finale.

1.1. – Il motivo – riqualificato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (essendo denunciate violazioni processuali cui il ricorrente associa la nullità del provvedimento finale), ed esclusa l’ammissibilità della prospettazione aggiuntiva ex n. 5 norma citata, in quanto in materia ai vizi in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulate in sede di legittimità la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di Cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. nn. 27728/05,22130/04 e 7620/01) – è infondato.

1.2. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume la regola per cui la denuncia di viri dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio, con la conseguenza che l’annullamento della sentenza impugnata si rende necessario solo allorchè nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Cass. n. 4340/10, nello stesso senso, cfr.

Cass. nn. 6686/10,4435/08 e 16630/07).

1.3. – L’unica conseguenza pregiudizievole che il ricorrente allega consiste nell’essere stato egli esposto alla soccombenza nelle spese verso il c.t.u., effetto che non si sarebbe prodotto se il Presidente del Tribunale non avesse consigliato quest’ultimo di munirsi di un difensore.

A tacere del fatto che la censura, ove anche fosse astrattamente configurabile, difetterebbe comunque di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato l’atto o il verbale da cui risulti tale suggerimento dell’ufficio, va osservato che non ricorre alcuna violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, tanto meno in termini di nullità, ove si consideri che la non necessaria assistenza tecnica, che si ricava dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, comma 3, applicabile al procedimento di opposizione per il rinvio contenuto nel comma 2 di detta norma, come non impone, così non esclude che il c.t.u. opposto sia assistito da un avvocato; e che la mera prospettazione dell’opportunità che la parte opposta si avvalga di una difesa tecnica, esprime l’esercizio legittimo ad opera del giudice di un potere di informazione a sua volta rientrante nell’ambito di quello più generale inteso al leale svolgimento del procedimento (art. 175 c.p.c., comma 1).

1.4. – Del pari destituita di pregio è la censura di omessa pronuncia sull’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto di liquidazione del compenso, per la duplice ragione che:

a) il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 cod. proc. civ., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (Cass. nn. 4191/06, 24808/05, 22860/04, 3927/02); b) dalla esecutività per legge del provvedimento opposto deriva che la parte soccombente non ha interesse a dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata pronuncia ad opera del giudice di merito sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (cfr., per l’analoga fattispecie della sentenza d’appello ricorsa per cassazione, Cass. nn. 1440/00,9868/05).

2. – Con il secondo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, della L. n. 794 del 1942, art. 29 e degli artt. 91 e 100 c.p.c., anche in coordinamento fra loro, e il vizio di omessa motivazione, per aver il giudice di primo grado condannato S.B. a rifondere le spese del procedimento di opposizione anche a favore di S. A., che in quanto condividente non aveva interesse nè legittimazione a contraddire alla domanda, avendo questa ad oggetto la quantificazione di spese di massa, che ad ogni modo gravano sulla comunione.

2.1. – Il motivo è fondato.

2.1.1. – Il regolamento delle spese di lite opera in base al criterio della soccombenza, il quale, a sua volta, presuppone nella parte contro cui è pronunciata la relativa condanna un titolo di legittimazione passiva che la qualifichi come portatrice di un interesse antagonista a quello della parte vittoriosa.

La specificità del procedimento in esame risiede nella partecipazione necessaria della condividente, in quanto parte incisa dal provvedimento di liquidazione. Quest’ultimo, infatti, ha ad oggetto una spesa sostenuta nell’interesse superiore della funzione giudiziaria e non in quello particolare di una parte piuttosto che di un’altra, sicchè tutti i soggetti coinvolti nel processo sono obbligati in solido, nei rapporti esterni con il c.t.u., al relativo pagamento (cfr., ex multis, Cass. n. 23586/08), a prescindere dal provvedimento, provvisorio o finale, di addebito della spesa stessa nei rapporti interni alle parti.

Nel caso di specie, va da sè che la condividente non ha, indipendentemente dalla strategia difensiva in concreto adottata, un interesse (s’intende, qualificato) contrario all’accoglimento del reclamo, ove si consideri che quest’ultimo mira soltanto a ridurre una prestazione che grava anche su di lei.

2.1.2. – Questa Corte ha avuto modo, in fattispecie consimili (ma non identiche), di affermare il principio per cui il litisconsorte processuale cui sia stata notificata l’impugnazione, ma non proposta alcuna domanda, ha diritto a rimborso delle spese, che sono a carico dalla parte impugnante, se soccombente (cfr. Cass. nn. 2270/06, 5977/01). E che, allo stesso modo, qualora l’attore convenga in giudizio, oltre al soggetto contro cui è indirizzata la domanda, anche un terzo nei cui confronti ritiene che debba essere adottata o comunque avere effetto la pronunzia, in caso di non accoglimento della domanda legittimamente il giudice pone a suo carico le spese giudiziali sopportate (anche) da tale terzo, pur se nei confronti del medesimo non risultino proposte specifiche domande, giacchè, da un canto, la partecipazione di costui al giudizio, in primo grado, è necessitata dalla citazione notificatagli dall’attore, e, in secondo grado, trova giustificazione sotto il profilo del litisconsorzio processuale; d’altro canto, l’onere della rivalsa discende dal principio generale della soccombenza – pur mancando un diretto rapporto sostanziate e processuale tra attore e terzo -, stante la responsabilità dell’uno per avere dato luogo, con una pretesa infondata, al giudizio nel quale l’altro è rimasto coinvolto ed ha dovuto svolgere le proprie ragioni e difese (Cass. n. 3642/04).

2.1.3. – Non sembra, tuttavia, che tali precedenti si attaglino esattamente al caso di specie. Non solo e non tanto perchè, in generale, dall’opposizione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, non può che derivare, per le altre parti che si limitino a non aderire alla domanda proposta contro il c.t.u., altro se non un effetto favorevole (lì dove, nelle fattispecie esaminate dalla giurisprudenza di questa Corte, la posizione del litisconsorte processuale è, semmai, tendenzialmente neutra), ma anche e soprattutto in considerazione del fatto che, in particolare, detto procedimento ha carattere incidentale rispetto ad un processo di divisione, nel quale non necessariamente si deve pervenire ad un regolamento delle spese, consentito solo nel caso di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè di ingiustificato comportamento di una parte (giurisprudenza costante: cfr., per tutte, Cass. n. 3083/06).

E allora, nei rapporti interra alle parti del processo di divisione, non è possibile ipotizzare nè legittimazione passiva, nè soccombenza in punto di spese sostenute nel limitato ed esclusivo ambito del procedimento incidentale di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., ogni eventuale questione tra le stesse dovendosi dirimere con la semenza che, chiudendo il giudizio di cognizione ordinaria, opera una valutazione complessiva della condotta processuale di ciascun condividente e stabilisce, di riflesso, se e in qual misura runa parte debba rimborsare le spese all’altra.

3. – Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 151 e 170 e della L. n. 794 del 1942, art. 29, anche in coordinamento fra loro, nonchè il vizio di omessa motivazione, sostenendo che il Presidente del Tribunale, che pure ai fini della liquidazione degli onorari variabili spettanti al c.t.u. avrebbe dovuto tenere conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione resa dall’ausiliario, non ha considerato che la c.t.u. svolta era nulla, come l’opponente aveva eccepito, in quanto il c.t.u. aveva omesso di comunicare al consulente di patte attrice la data di prosecuzione delle indagini e di compiere accertamenti fondamentali, quali le ricerche delle trascrizioni e delle iscrizioni presso la Conservatoria dei RR.II. Inoltre, aveva commesso errori nell’adottare i parametri di valutazione dei beni, tanto che entrambe le parti, nel giudizio di merito, avevano chiesto la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del c.t.u..

Tali notazioni, osserva il ricorrente, dovevano essere valutate dal giudice dell’opposizione, il quale le ha, invece, del tutto disattese.

3.1. – Il motivo è infondato, siccome in contrasto con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, richiamato dallo stesso giudice di merito.

Ed infatti, in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico sono ammissibili soltanto le censure che si riferiscano alla liquidazione del compenso mentre non possono proporsi questioni relative all’utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede (v. Cass. nn. 6684/95, 1014/96 e 4425/98), Principio, questo, che l’abrogazione (pressochè integrale) della L. n. 319 del 1980, non ha posto in discussione, essendo rimasta sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla liquidazione, già previsto dall’art. 11 della citata legge e disciplinato oggi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

3.2. – Per la stessa ragione, di nessun rilievo è la circostanza, affermata dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., che la consulenza tecnica svolta dai c.t.u. ing. C. sarebbe stata dichiarata nulla nel giudizio di merito.

4. – Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 2, 13 e 16, della L. n. 319 del 1980, art. 4, degli artt. 10, 12, 14 e 15 c.p.c. e del D.P.R. n. 15 del 2002, art. 51, anche in coordinamento fra loro, nonchè il vizio di omessa motivazione.

Sostiene il ricorrente che per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo, per la consulenza tecnica, al valore della controversia, e che se non è possibile applicare tale criterio gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni.

Poichè nella specie è applicabile l’art. 12 c.p.c., u.c., secondo cui il valore delle cause di divisione si determina da quello della massa attiva da dividere, e l’attore nel proporre la domanda non ha indicato alcun valore, la domanda deve ritenersi di valore indeterminabile, con conseguente applicazione del criterio di calcolo a vacazioni per liquidare il compenso al c.t.u..

In ogni caso, prosegue il ricorrente, si sarebbe dovuto applicare il criterio dell’art. 15 c.p.c., e non già quello del valore dei beni che lo stesso c.t.u. ha determinato.

Inoltre, è errata l’applicazione dei valori massimi, invece di quelli minimi o medi, non essendo ciò giustificabile, come invece ha ritenuto il giudice di prime cure, in base al fatto che il decreto di liquidazione ha applicato un’unica voce di compenso a fronte di un quesito duplice, che richiedeva di calcolare il valore non solo commerciale, ma anche locativo di ciascuna unità immobiliare. Le due attività, infatti, avrebbero dovuto essere valutate in maniera distinta, in base alle differenti tariffe applicabili per l’una e per l’altra.

4.1. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che nel sistema di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed ai sensi dell’art. 2 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002, in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale calcolato per scaglioni, dovendosi ritenere che la possibilità – prevista dall’art. 1 delle medesime tabelle – di commisurare l’onorario con riguardo al valore del bene o al valore della controversia e, ove ciò non sia possibile, al tempo necessario per lo svolgimento dell’incarico, abbia carattere residuale, applicabile soltanto in assenza di una specifica previsione, come già avveniva nella vigenza della L. 8 luglio 1980, n. 319 (Cass. n. 17333/09).

L’art. 3 della tabella allegata al D.M. citato prevede per la valutazione di patrimoni – e quindi anche di un asse ereditario – il criterio della liquidazione dell’onorario a percentuale, di cui all’art. 2, ridotto della metà. Tale valore, a sua volta, deve essere calcolato, in base all’art. 1, con riferimento al valore dell’asse da dividere, secondo la previsione dell’art. 12 c.p.c., comma 2.

Ciò posto, si tratta di stabilire se nella specie il valore della controversia sia – come sostiene il ricorrente – indeterminabile, con conseguente applicazione del criterio delle vacazioni, ovvero soltanto indeterminato, situazione, quest’ultima, che si verifica allorchè il valore della causa, non dichiarato dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio, sia tuttavia determinabile sulla base dell’istruzione probatoria.

Quest’ultima soluzione deve ritenersi senz’antro esatta, poichè le utilità oggetto di causa sono costituite da beni patrimoniali, lì dove, per converso, sono di valore indeterminabile soltanto le cause aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte, Cass. n. 1118/85).

Nessun dubbio, pertanto, vi può essere sul fatto che ai fini in questione il giudice debba accertare il valore della causa, anche utilizzando gli accertamenti svolti dal medesimo c.t.u, la cui opera è chiamato a remunerare. (L’obiezione del ricorrente, il quale opina che in tal modo il c.t.u. potrebbe autodeterminare il parametro di calcolo del proprio compenso, non ha pregio, perchè il giudice ha in ogni caso il potere di sindacare la correttezza della stima e, se del caso, di ridurla).

4.2. – Quanto, poi, alla censura concernente l’applicazione dei valori massimi, e non di quelli minimi o medi, deve ulteriormente osservarsi che sebbene la motivazione sul punto svolta dal giudice di merito non sia convincente, poichè due essendo le valutazioni da compiere (valore commerciale e valore locativo degli immobili), due avrebbero dovuto essere le voci di tariffa applicabili, il ricorrente neppure allega che una tale doppia liquidazione sarebbe stata di importo complessivo inferiore a quello infine determinato con l’applicazione della tariffa massima ex art. 13 della tabella, sicchè il motivo pecca quanto all’interesse ad ottenere, in parte qua, un effetto demolitorio della pronuncia di merito. Ciò assorbe, inoltre, l’ulteriore questione circa l’applicabilità dell’art. 13 cit.; di cui, in realtà, il ricorrente non si duole se non sotto il profilo, infondato per quanto sopra detto, dell’applicabilità del criterio residuale delle vacazioni.

5. – Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 74, 87 e 19 disp. att. c.p.c., dell’art. 101 c.p.c., del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56 e dell’art. 2699 c.c., e segg., anche in coordinamento fra loro, nonchè il vizio di omessa motivazione.

Sostiene che il Tribunale ha errato nei prendere in considerazione documenti giustificativi di spesa prodotti dal c.t.u. non con la memoria difensiva, ma successivamente e al riparo dal contraddittorio, tanto che il ricorrente afferma di esserne venuto a conoscenza solo in seguito all’emissione del decreto emesso dal Presidente del Tribunale.

Contesta, altresì, l’affermazione del giudice di merito, il quale ha sostenuto essere stato abrogato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 229, la L. n. 319 del 1980, art. 7, che prescriveva ai periti e consulenti tecnici di presentare una nota specifica delle spese sostenute e di allegare la corrispondente documentazione. Infatti, il citato D.P.R. contiene all’art. 56 una disposizione che ricalca quella abrogata, stabilendo che gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico e allegare la corrispondente documentazione.

Lamenta, infine, che quelle che il giudice di prime cure ha definito “pezze d’appoggio” a sostegno delle spese, non sono probanti perchè prive di data certa e non attribuibili al processo in questione, e che il giudice ha altresì ritenuto come effettuate spese per fax (benchè rinunciate dallo stesso c.t.u.) e per trasferte non documentate; e che in ogni caso per effetto dell’abrogazione della L. n. 319 del 1980, art. 9, non sono rimborsabili le spese di viaggio non documentate.

5.1. – Il motivo è fondato nei termini seguenti, che assorbono ogni altra questione posta.

Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l’abrogazione pressochè totale della L. n. 319 del 1980 (escluso il solo art. 4) non ha comportato il venire meno a carico degli ausiliari del magistrato dell’onere di allegare con nota specifica e di documentare le spese sostenute nell’esecuzione dell’incarico (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, comma 1), mentre le spese di viaggio sono liquidate anche senza documentazione, ma in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei (art. 55, comma 2 D.P.R. cit.).

5.1.1. – Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, nel richiamare genericamente le “pezze d’appoggio” prodotte e il potere del giudice di riconoscere discrezionalmente gli esborsi rimborsabili, ha ritenuto che le spese di viaggio, benchè non documentate, fossero comunque ripetibili stante il loro importo congruo, e che del pari fosse dovuto il rimborso delle residue spese “di poco conto”, pure non basate su documentazione. In tal modo, il giudice di primo grado è incorso nella violazione dell’art. 56 D.P.R. cit., che non ha applicato in nessuna delle due previsioni richiamate.

6. – In conclusione, vanno accolti il secondo ed il quinto motivo, nei limiti anzi detti, e rigettati gli altri, per cui il provvedimento impugnato va cassato in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Pisa, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

 P.Q.M.

 La Corte accoglie il secondo e il quinto motivo, quest’ultimo per quanto di ragione, rigetta gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Pisa che provvederà anche alle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2011

 


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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68 commenti:

  1. Compensi CTU

    Caro Mirco,

    in relazione ad un incarico conferito al C.T.U. per la determinazione del valore di un compendio immobiliare (appartamenti)finalizzato all’accertamento delle quote di legittima in una causa in materia successoria, il valore della lite da prendersi a riferimento per gli onorari è quello determinato dalla domanda complessiva dell’attore?

    In altri termini, si consideri – a mero titolo di esempio – una domanda attorea tesa all’accertamento della sua quota di legittima posta di valore indeterminato , onnicomprensiva di euro 120 , di cui euro 100 derivanti dal calcolo della quota di legittima riferita al compendio immobiliare e le altre 20 di natura divisoria (mobilio e altri beni rinvenuti nell’abitazione del de cuius) e compendio immobiliare complessivamente accertato dal ctu di euro 500,00.

    Il valore di causa supposto a fondamento degli onorari del ctu è pari ad euro 500 (valore complessivo immobili), euro 100 (domanda attore per quota legittima sul compendio immobiliare 500), oppure è pari al complessivo del valore di lite 120?

    In attesa di una tua pregiata risposta, un caro saluto

  2. Sciortino Ciro

    Egregio Avvocato Mirco Minardi, al momento sono alle prese per presentare Ricorso avvero il decreto di liquidazione al ctu. Poichè l’art. 170 del D.P.R. 115/2002 non prevede più giorni 20 entro cui presentarlo. Poichè il mio legale non ha le idee chiare ed i 20 gg. scadono proprio oggi. Le sarei grato se mi portasse a conoscenza da quale articolo del D. Lgs. 150/2011,o di altra legge, si evince “inconfutabilmente” che la scadena in questione è di 30 gg, significando che il mio ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c.l’ho presentato a giugno del 2012.
    Complimenti per il contenuto della sua collana che ho comprato e che, fino al momento,ne ho fatto veramente tesoro.
    Con riguardo
    Ciro Sciortino Maresciallo O. dei Carabinieri “Vittima del Dovere”

  3. Federico

    Ciao Mirco,
    io non credo sia possibile nominare più CTP qualora il giudice abbia nominato un solo CTU. E non solo perché l’art. 201, come evidenzi tu, si esprime al singolare parlando di “un loro consulente tecnico”. Ma anche in considerazione della lettera della norma contenuta nell’art. 87 codice di rito, ove il legislatore ha specificato che “la parte può farsi assistere da uno o più avvocati”; per poi aggiungere “e anche da un consulente tecnico”. Insomma, in questo caso, se avesse voluto prevedere la possibilità di nominare più consulenti tecnici, il legislatore l’avrebbe previsto, come ha fatto per la nomina “di uno o più avvocati”.
    Ciao,
    Federico

  4. Patrizia

    Gent.mo Avv. Minardi,poiché non sono pratica, vorrei chiederLe cosa posso fare se il giudice – magari anche su richiesta di controparte e nonostante mia opposizione – formula per il CTU un quesito esplorativo o che rimedia alle carenze delle allegazioni di controparte? Come e quando posso sollevare tale eccezione, a questo punto, nei confronti del Giudice che ha formulato un quesito esplorativo? Ringrazio anticipatamente e complimenti per la Sua chiarezza e professionalità. Cordiali saluti

  5. Eugenio S. Cafasso

    Egr. Collega,
    mi permetto di segnalare un’ordinanza che “sdrammatizza” ulteriormente gli aspetti formalistici relativi alla nomina del CTP, in quanto sembra recepire la diffusa prassi, giustamente definita irrituale a mente dell’art. 201, della nomina dinnanzi al CTU.
    In tal senso, Trib. Roma (Ord.), 07/04/2004
    A.T.I. Alpine Bau-Grassetto-Toto c. Bonifica s.p.a. ed Aeroporti di Roma s.p.a.
    “La nomina del consulente tecnico di parte può essere validamente fatta dinanzi al consulente tecnico d’ufficio con dichiarazione ricevuta da quest’ultimo.”

    FONTI
    Gius, 2004, 2450

  6. Riccardo

    Preg.mo Collega,

    il 19 agosto scorso un mio domiciliatario mi inviava via fax un decreto di liquidazione delle spese di CTU depositato in cancelleria il 7 agosto. Io sono rientrato dalla ferie il 2 settembre.
    Le chiedo se il termine decadenziale di 20 giorni sia sospeso ed inizierà a decorrere dal 16 settembre oppure è già decaduto.
    La ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti

  7. Pietro

    Egr. Avv. Minardi,
    a seguito di ATP,ho chiesto al giudice di nominare CTU per accertare se i danni derivati ad una parete di un immobile rustico fossero conseguenza del traliccio in calc immesso dall’ Enel a distanza di 80-90 cm dalla stessa.
    Nominato il CTU ed espletato il relativo sopralluogo, quest’ ultimo si limitava ad escludere incontrovertibilmente che tali danni derivassero dal traliccio in calc.
    Il giudice liquidava gli onorari in € 1.000 oltre iva e cpa (valore della causa € 8.000) ordinando il pagamento esclusivamente a parte ricorrente.
    Le chiedo, se tale compenso deve considerarsi sproporzionato rispetto al D. 30.maggio 2002, considerato altresì che il medesimo CTU limitandosi ad escludere tale nesso-eziologico ha eluso di conseguenza gli altri quesiti.
    A mio modesto giudizio il giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 11 del suddetto Decreto, motivo per cui tale liquidazione risulta eccessiva.
    Ringrazio anticipatamente e complimenti per il manuale “COME SI CONTESTA UNA CTU” utilissimo ai fini della redazione delle note conclusive.
    Cordiali saluti

  8. Claudia

    Se il ctp invia le osservazioni dopo il termine fissato dal giudice e dopo il deposito della relazione cosa deve fare il ctp?

  9. Giulia

    Egregio avvocato, ho un dubbio: in caso di valore della causa che varia in funzione del tempo di durata del processo (in quanto collegato ad espletamento di mansioni superiori), il valore della causa deve essere considerato indeterminabile? mi spiego se il processo dura 12 mesi, il valore sarà la differenza stipendiale moltiplicato 12; ma se la durata del processo è 24 mesi, il valore sarà la differenza stipendiale moltiplicato 24).
    La ringrazio perla risposta

  10. Vincenzo

    Salve,per un sopralluogo di un impianto di telecamera con la nomina dell’ UTC del tribunale visto che il monitor si trova nel mio appartamento la parte denunciata e autorizzata ad entrare con il suo legale a casa mia grazie,resto in attesa vostra notizie

  11. Roberto

    Egregio avvocato avrei bisogno di un suo parere a seguito di un sinistro mortale riguardante mio padre lui da pedone abbiamo nominato un avvocato al quale abbiamo pagato delle consulenze tecniche a dei periti di parte un medico legale un perito ricostruttore Di incidenti e una spicologa giuritica questi gia’ pagati.il nostro legale a depositato tutto in tribunale.il problema adesso e’ che purtroppo abbiamo dovuto revocargli il mandato e’ lui insieme alla parcella ci dice che dobbiamo trovare altri consulenti dato che questi lavoravano nel suo studio.ora alla luce dei fatti dato che loro anno fatto le perizie e’ sono stati pagati non verranno in tribunale a testimoniare e’ normale oppure no?e come mi posso attrezzare per il futuro data che l udienza futura non e’ molto lontana?la ringrazierei di cuore di un vostro consiglio grazie.

  12. Roberto

    Buonasera egr avvocato minardi le scrivo per un suo parere,le scrivo perché’ abbiamo perso nostro padre da pedone travolto da una autovettura abbiamo dato incarico ad un legale che a sua volta a nominato dei consulenti di parte un medico legale un ingegnere ricostruttore e’ una spicologia giuridica pagati da noi profumatamente ora per ragioni personali abbiamo revocato l incarico al nostro legale, siamo costituiti parte civile nel penale e a fine mese c e’ l apertura del dibattimento l’ex legale oltre la notula spese ci dice che dobbiamo nominare altri consulenti in futuro dato che loro lavorano nella sua e chip ora la domanda è’ la seguente dato che loro anno già’ depositato le perizie nel fascicolo è’ breve ci sarà’ l udienza di comparizione delle prove e’ comunque il loro lavoro l ho abbiamo già’ pagato non dovrebbero almeno venire per testimoniare le loro relazioni scritte? Ne ho sentito uno di loro e mi a detto che non verrà’ in udienza le sembra corretto oppure no? La ringrazio per una sua gentilissima risposta buonasera.

  13. Mario Pinto

    Egregio avvocato, avrei bisogno del suo parere sull’entità dei compensi richiesti da un CTU in un procedimento di ATP relativo ai danni da infiltrazione d’acqua verificatisi nel mio appartamento e derivanti da una tubatura condominiale. Dopo aver fatto due accessi il CTU ha prima inviato una bozza di relazione e poi la CTU definitiva nella quale, da un lato, confermava che i danni erano riconducibili ad una pluviale condominiale e, dall’altro, accertava tali danni in € 6000 circa a fronte degli 8000 stimati dal mio CTP. Contestualmente ha depositato istanza di liquidazione chiedendo un importo di € 2.083 oltre IVA, così giustificato: € 101 per spese vive (fotocopie, raccomandate e spese di viaggio), € 500 per “onorario fisso per rilievi ex art. 12 Decreto 20.05.2002”, € 1.482 per onorario vacazioni (181 ore totali, di cui 20 per studio atti di causa (solo i nostri perchè il Condominio non si è costituito), 120 per stesura relazione e 30 per risposta alle note del CTP). Secondo il mio avvocato bisogna aspettare che il giudice emetta il decreto di liquidazione e poi eventualmente fare opposizione.
    Lei che ne pensa? Secondo lei sono legittime le richieste del CTU per onorario vacazioni? E se non sono dovute non è il caso di segnalare la cosa al giudice prima che esamini la questione?
    La ringrazio anticipatamente per la disponibilità e la saluto

  14. Ciro Sciortino

    Al mio appello, controparte ne ha chiesto l’inammissibilità ex art. 10, co. 6. D. Lgs. n. 150/2011 (non è previsto l’appello alla sentenza del Tribunale)!
    Il 21/09/16 NON si è avuta la prima udienza perche la C. di A. l’ha rinviata al 05/12/2018.
    La mia domanda è:”come posso uscirne”?
    Ho letto che anziche presentare appello si doveva presentare Ricorso in Cassazione!
    C’è una soluzione? Per chè il mio Avvocato non ne ha idea!!!
    Con riguardo
    Ciro Sciortino Maresciallo O. dei Carabinieri in congedo “Vittima del dovere”

  15. Alessandro

    Egr. Avvocato,
    vorrei porLe una questione. Il Giudice con ordinanza “concede al CTU giorni 60 per l’invio della bozza alle parti e 30 giorni alle parti per eventuali note critiche”.
    Qual è il dies a quo per inviare le nostre osservazioni alla bozza? La data di scadenza dei 60 giorni oppure il giorno in cui il CTU ha inviato la bozza?
    La ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
    Cordiali saluti.

  16. Massimo

    Buongiorno avvocato, desideravo conoscere il suo pensiero in ordine a tale problematica riguardante la liquidazione del compenso al Ctu.
    Materia diritto bancario anatocismo usura.
    Spesso i quesiti sono molto articolati (ad es verifichi che le condizioni pattuite nei contratti siano state effettivamente applicate, verifichi il calcolo con anatocismo senza anatocismo, verifichi se si sono superate le soglie usura, …. Solo per fare qualche esempio).
    Mi chiedo: come si deve procedere in questi casi per la richiesta di liquidazione del compenso ? (Nel mio caso i l quesito si articola fino alla lettera h con sottopunto per alcune lettere)

    Devo valorizzare il solo dato del valore della causa ai fini del contributo unificato?

    Oppure devo valorizzare la somma dei risultati ottenuti con la risposta ai vari quesiti? In questo caso il fatto che alcuni quesiti richiedano una lunga e impegnativa attività ma non portino a numeri (ad esempio accertare se le condizioni pattuite anche con ius variandi siano state poi effettivamente applicate) deve essere valutata per la liquidazione del compenso? Come, con vacazioni?
    Grazie per quanto riuscirà
    Cordiali saluti

  17. Vito

    Gentile Avv. Minardi,
    non riesco a trovare la pronuncia delle Sezioni Unite sul termine ultimo per la contestazione della CTU. Può aiutarmi?

  18. Cristina

    Buongiorno volevo chiedere quanto tempo ho per far ricorso ad una ctu che a mio giudizio nn e stata fatta bene….anzi ha evidenziato in modo positivo il padre e in modo superficiale la madre…..parlo di una perizia pet affidamento condiviso grazie mille

  19. Cristina

    Buonasera….quindi le osservazioni vanno fatte prima dell udienza? Al mio ctp…..e se lui nn valuta positive le mie osservazioni dopo l udienza posso contestare ? Grazie mille

  20. Gennaro

    Buonasera avvocato Mirco mirandi
    Nel 2011 (ottobre) è morto mio fratello
    Che aveva intestato una polizza vita
    A me e l’altro mio fratello.
    La polizza scadeva il 2018 .
    Più o meno erano 50000 euro
    Però non aveva versato per gli ultimi
    18-20 mesi.
    Mio fratello aveva versato per più di
    10 anni
    Ci hanno fatto conoscere un avvocato
    Che ci a fatto prima prendere 10.000 euro
    Dicendo che non c’era niente più
    Dopo qualche anno mi ha telefonato un suo collega dicendo che dovevamo
    Fare un ricorso al C.t.u
    Ed era una bella sommetta.
    Mi ha fatto andare a me al Vomero
    A portare 761 euro ad un
    Commercialista,e dopo un anno
    Mi ha fatto avere solo 680
    Sarebbe a dire 81 euro in meno.
    La cosa che non ho capito
    La polizza era intestata a due persone
    (Io e mio fratello)
    È normale che abbiamo ricevuto
    L’assegno intestato a una sola persona?
    Grazie anticipatamente

  21. Ciro Sciortino

    Prag.mo Avv. Mirco Minardi, poichè il mio Avvocato è coperto di assicurazione, non dovrebbe farne denuncia alla propria assicurazione per risarcirmi i danni?
    Ed ancora, per caso era previsto il Ricorso in Cassazione o neppure quello?
    Con riguardo
    Bagheria, 30 gennaio 2017
    Ciro Sciortino

  22. Romeo

    Gent.mo avvocato,
    vorrei sapere se ci sono dei termini per il G.I. per il decreto di liquidazione di una parcella del CTU. In altre parole dopo la richiesta di liquidazione da parte del CTU avvenuta una settimana dopo il deposito (nei termini) della relazione, c’è un termine per il G.I. entro il quale procedere al decreto di liquidazione? può essere fatto un sollecito.
    Molte grazie.
    Romeo

  23. Gennaro

    Gennaro gennaio 24th, 2017
    Buonasera avvocato Mirco mirandi
    Nel 2011 (ottobre) è morto mio fratello
    Che aveva intestato una polizza vita
    A me e l’altro mio fratello.
    La polizza scadeva il 2018 .
    Più o meno erano 50000 euro
    Però non aveva versato per gli ultimi
    18-20 mesi.
    Mio fratello aveva versato per più di
    10 anni
    Ci hanno fatto conoscere un avvocato
    Che ci a fatto prima prendere 10.000 euro
    Dicendo che non c’era niente più
    Dopo qualche anno mi ha telefonato un suo collega dicendo che dovevamo
    Fare un ricorso al C.t.u
    Ed era una bella sommetta.
    Mi ha fatto andare a me al Vomero
    A portare 761 euro ad un
    Commercialista,e dopo un anno
    Mi ha fatto avere solo 680
    Sarebbe a dire 81 euro in meno.
    La cosa che non ho capito
    La polizza era intestata a due persone
    (Io e mio fratello)
    È normale che abbiamo ricevuto
    L’assegno intestato a una sola persona?
    Grazie anticipatamente

  24. Anna

    Egregio Collega,
    leggendo il Suo interessante articolo, mi è sovvenuta una questione.
    In un processo per responsabilità medica, il G.I. all’atto del conferimento dell’incarico al C.T.U. ha così disposto: “le parti sono onerate della trasmissione al C.T.U. dei CD i cui referti cartacei siano già in atti”.
    I CD materialmente non sono agli atti.
    All’esito della C.T.U., se del caso, potrebbe essere sollevata eccezione di nullità per utilizzo di documenti non ritualmente prodotti? Oppure, vista l’ordinanza del G.I., li si ritiene essere stati acquisiti con il consenso e quindi che siano utilizzabili?
    E’ preferibile allora sollevare tale rilievo in sede di operazioni peritali, non acconsentendo all’utilizzo? O, ancor prima, la questione andava sollevata successivamente all’ordinanza?
    La ringrazio per l’occasione di confronto.
    Cordiali saluti.
    Anna

  25. Natalina

    Gentile Avvocato, vorrei porle un quesito: in un processo esecutivo sono intervenuta (prima di me ne sono intervenuti altri 3) dopo quattro mesi dalla emissione del decreto di liquidazione delle spese al ctu (il GE – nel novembre 2016- nel decreto le pone provvisoriamente a carico del procedente e degli intervenuti). Ora questi creditori all’ultima udienza hanno chiesto al GE che ponesse tali spese anche a mio carico. Io mi sono opposta dicendo che all’epoca del provvedimento del GE non ero neanche creditore in questo giudizio e che non ho mai interloquito col ctu (che fu persino chiamato a chiarimenti) perché sono intervenuta a “giochi fatti”.
    È vero che vige il 170 del dpr 115/02, ma è anche vero che quei creditori non potevano prevedere che sarei intervenuta dopo 4 mesi…
    Mi chiedo se il decreto è modificabile dal GE nel senso che può addossare le spese anche a me. Come potrei contrastare tale eventualità? Fiduciosa in una sua sollecita risposta, la ringrazio per l’attenzione prestata!

  26. Domy

    Gentile Avvocato,
    avrei un quesito. Nel 2013 ho ottenuto dal Tribunale la verifica delle mie posizioni bancarie con la nomina di un CTU.
    A luglio del 2015 il CTU chiama noi attori e banca convenuta per le sue conclusioni: noi ci siamo la banca no.
    A dicembre 2015 il CTU deposita in Tribunale le sue valutazioni. In due anni l’istituto di credito non contesta nulla.
    Prima di agire in giudizio, come prevede l’iter, abbiamo convocato la Banca per “tentata mediazione”, l’avvocato si presenta dichiarando “di contestare fortemente la CTU”.
    Il mio quesito: visto che in sede di convocazione da parte del CTU, e tanto meno una volta che la stessa CTU è stata depositata, la Banca non ha sollevato alcuna questione può farlo ora?
    Ci sono dei termini o scadenze entro cui la Banca avrebbe dovuto fare le sue contestazioni?
    Grazie per l’attenzione.
    Cordiali saluti

  27. Mirco Minardi

    @Domy: le contestazioni si fanno nel termine previsto dall’art. 195 c.p.c. E’ discusso se si tratti di un termine perentorio

  28. Vincenza

    Dovendo inviare una istanza al Presidente del Tribunale della sezione Civile, di cui fa parte il giudice che ha omesso di emettere il decreto di liquidazione relativamente ad una CTU, a quale ufficio dovrei inviare la pec con in allegato l’istanza? Quale altro documento è consigliabile allegare? Grazie

  29. Marcello Gaspa

    Gentilissimo avvocato,
    approfitto del blog per chiederle se un Giudice (in questo caso Giudice di Pace) abbia un termine entro il quale emettere il decreto di liquidazione del CTU che abbia tempestivamente depositato istanza di liquidazione. Nel mio caso ho depositato la CTU il 20 febbraio scorso, esattamente nei termini previsti, ma il Giudice non ha mai emesso Decreto di Liquidazione, nonostante le diverse segnalazioni, anche dirette. Cosa posso fare?
    Cordiali saluti
    ing. Marcello Gaspa
    CTU Tribunale di Sassari

  30. Tommaso

    Gentile Collega,
    un G.I. ha omesso di liquidare le competenze per l’attività prestata da un c.t.u. pur ponendo a carico della parte soccombente il pagamento delle spese relative. Come può procedere il consulente per veder riconosciuta la sua istanza di liquidazione inoltrata a tempo debito? Grazie sin d’ora per l’eventuale risposta.

  31. Gregorio

    Avverso il decreto di liquidazione venne proposta opposizione rigettata però dal Tribunale. La Cassazione mi ha dato ragione ed ha pronunciato ordinanza con rinvio.
    Il mio problema è: come si effettua la riassunzione? con ricorso o con atto di citazione e se si ripaga il contributo unificato.
    Grazie

  32. Mary

    Buongiorno avvocato. Vorrei chiederle una cosa:nel 2015 fui nominata CTU in un giudizio civile..il giudice emise il decreto di liquidazione del compenso a carico di una delle parti,che non mi ha Mai corrisposto alcunché. Ora scopro che il giudizio suddetto è stato interrotto in quanto la parte operata del pagamento del compenso sta fallendo e quindi si è aperta una procedura fallimentare,della quale non sono mai stata informata.
    Ora mi chiedo:per recuperare i miei compensi giudizialmente,posso agire direttamente nei confronti dell’altra parte,o devo insinuarmi per forza nel passivo?ho soltanto il decreto di liquidazione



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