Il grave travisamento della prova nel ricorso per cassazione penale e civile

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Il “grave travisamento della prova” costituisce motivo di ricorso per cassazione sia civile che penale. Tuttavia esso assume caratteristiche diverse a seconda della sede in cui si fa valere.

Partiamo dagli elementi in comune. Tanto nel ricorso civile quanto nel ricorso penale il travisamento della prova include:

  • l’utilizzo da parte del giudice di una prova (più correttamente di una informazione probatoria) inesistente
  • l’inaccettabile, insostenibile, irragionevole interpretazione del dato probatorio

Ovviamente in entrambi i casi l’errore deve essere “decisivo”, tale cioè da aver condizionato l’esito della decisione. Sicchè sarebbe inammissibile il ricorso che pur fondato in parte qua, non fosse decisivo rispetto alla tenuta complessiva della sentenza che si regge anche per altri argomenti.

Vediamo invece quale elemento non è in comune. Si tratta dell’omesso esame di un fatto decisivo che nel sistema penale rientra sempre nel grave travisamento della prova. Nel civile, invece, detto errore si fa valere con il n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e ciò ha delle conseguenze importanti, in quanto in caso di doppia conforme (cioè di sentenze di 1° e 2° grado basate sulle stesse ragioni di fatto) non è possibile invocare questo motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.

Da Cass. 1163/2020

Al riguardo, infatti, è sufficiente richiamarsi al principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dai testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del dell’art. precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458).

Nè, poi, la violazione dell’art. 115 c.p.c. (dedotta dal ricorrente con riferimento alla lamentata erroneità dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la carenza, nel certificato di disoccupazione prodotto in giudizio da esso P., della “dichiarazione di essere disponibile a svolgere attività lavorativa”) risulta prospettata sotto il profilo del “travisamento della prova”, ciò che ne avrebbe reso possibile l’esame da parte di questa Corte.

Difatti, se è vero che “la denuncia di travisamento del fatto – che costituisce motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c. e non di ricorso per cassazione – è incompatibile con il giudizio di legittimità perchè implica la valutazione di un complesso di circostanze che comportano il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita al giudice di legittimità”, è, d’altra parte, innegabile che “diversa da quest’ultima emergenza è l’ipotesi del travisamento della prova che implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale”; evenienza, quest’ultima, che ricorre quando “l’informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la decisione sia diversa ed inconciliabile con quella contenuta nell’atto e rappresentata nel ricorso o addirittura non esista” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 25 maggio 2015, n. 10749, Rv. 635564-01).

Orbene, quantunque il ricorrente si dolga del fatto (documentandolo, e dunque ottemperando al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) di essersi rivolto ad un centro per l’impiego, il 4 novembre 2004, rendendo la dichiarazione di disponibilità di cui al D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, art. 3, comma 1, esso non ha proposto, come detto, la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. sotto il profilo del travisamento della prova.

Cassazione penale sez. IV, 27/11/2019, n.51150

Vi è “travisamento della prova” qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell’imputato). Oppure dovrà essere valutato se c’erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi.

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Malluzzo Luigi Maria

    sarebbe interessante un formulario con i singoli casi per l’appello

  2. Lica

    Buongiorno,
    Mi ha colpito la frase ” ciò non accade mai”.
    Speriamo.
    Io ho una domanda giudiziale dimostrata da registrazioni fonografiche non disconosciute e quindi piene prove, per cui avrei vinto.



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