È uscito il nuovissimo e-book “Come affrontare il ricorso per cassazione civile“. Clicca qui
CLICCA QUI
La S.C. (9210/2018) continua a ribadire (erroneamente) che gli avvocati hanno potuto iniziare a notificare telematicamente i loro atti solo a partire dal 15 maggio 2014, data in cui entrò in vigore il Regolamento del 16/4/2014.
Dimentica la Corte (omettendo di citarli) alcuni passaggi fondamentali della complicata evoluzione normativa (fatta di ben 8 interventi nel volgere di pochi anni!!!) e cioè che la legge 228/12 introduceva, con l’articolo 1 comma 19, nella legge 221/12 gli articoli 16 ter e 16 quater, disponendo che le modifiche apportate alla legge 53/94 sarebbero entrate in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia di modifica delle regole tecniche (art. 18) del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44.
Successivamente, fu emanato il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48, regolamento recante modifiche all’art.18 del DM n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione emanate in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
La Corte, invece, afferma che solo dal 15 maggio 2014 sono state definite le “specifiche tecniche”, ma ciò è sbagliato perchè già gli artt. 12 e 13 del DM 44/2011 prevedevano il formato degli allegati al messaggio PEC. Come ha già evidenziato da tempo Maurizio Reale
“le nuove specifiche tecniche dell’aprile 2014, ai medesimi articoli 12 e 13, recepiscono quasi integralmente i contenuti già esistenti nelle specifiche tecniche del luglio 2011 (innovando non per le modalità della notifica ma solo per la possibilità, ad esempio, di depositare le ricevute sotto forma di file .eml o .msg o di consentire, in generale, l’utilizzo anche della firma PAdES BES) e ciò conferma che le specifiche tecniche del luglio 2011 erano idonee e sufficienti ad assistere e disciplinare il nuovo art. 18 del DM 44/11 come modificato dal DM 48/13 considerando altresì che, finanche, l’art. 19 bis delle nuove specifiche tecniche (aprile 2014) altro non fa che confermare il contenuto delle specifiche precedenti”.
Si possono dunque riportare le conclusioni di Maurizio Reale nell’articolo sopra citato:
“E’ di tutta evidenza che:
1) il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (“La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell’art. 3-bis della 1. n. 53 del 1994, introdotta dall’art. 16-quater … si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014 … con il provvedimento 16 aprile 2014…) poggia su presupposti normativi erronei avendo il Collegio sbagliato nel ritenere che il decreto emanato in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 quater fosse il provvedimento del 16 aprile 2014 (entrato in vigore il 15 maggio 2014) e non il DM 48/13 entrato in vigore il 24 maggio 2013;
2) la Corte di Cassazione ha “confuso”, quindi, tra regole tecniche e specifiche tecniche e,
3) ha totalmente ignorato l’esistenza normativa del DM 48/13, entrato in vigore il 24 maggio 2013, quale decreto emanato in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 quater legge 228/12″.
Tutti i miei articoli sul ricorso per cassazione.
Ultimi commenti