I nuovi parametri per calcolare i compensi degli avvocati. Domande e risposte sul D.M. 140/2012

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A cura di Mirco Minardi  

avvocato del Foro di Ancona

 

AUTORITA’: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: REGOLAMENTO RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE DEI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLARMENTE VIGILATE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N.1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27

DATA DEL PROVVEDIMENTO: 20/07/2012

N. PROVVEDIMENTO: 140

DATA DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.: 22/08/2012

DATA DI ENTRATA IN VIGORE:  23/08/2012

 

I “tecnici” impegnati a salvare l’Italia dal collasso stanno sfornando una riforma dietro l’altra. Ovviamente la quantità non è sinonimo di qualità e soprattutto nessuno sa se davvero queste modifiche potranno aiutare questo disgraziato Paese a risalire la china (io ne dubito).

Intanto, però, bisogna mettersi a studiare e di voglia ce n’è poca, da un lato, perché vi è la convinzione che siano innovazioni fatte male e sostanzialmente inutili, dall’altro, perché siamo ormai abituati e rassegnati a subire un susseguirsi sconclusionato di riforme, controriforme, riforme delle controriforme e così via. La prima vera grande riforma dovrebbe essere quella di smettere di trattare tutto come se fosse urgente e non più indifferibile. E’ da quando ho messo i piedi nei tribunali (circa 17 anni fa) che sento parlare di “male” da curare con urgenza. Dopo 17 anni sono convinto che si tratti di un vero e proprio cancro incurabile.

Il processo civile è al collasso da decenni; basterebbe non avere fretta di risolvere tutto dall’oggi al domani. Come ha scritto qualcuno: “è sorprendente vedere come le persone sopravvalutino la loro possibilità di operare cambiamenti in un mese e sottovalutino il loro potere di apportare cambiamenti in un anno”. Il principio si applica, mutatis mutandis, anche alla classe politica. Il Governo di turno (di destra, di centro, di sinistra, di tecnici) è convinto che qualche norma buttata lì in fretta e furia basti a risolvere i problemi: in genere li aggrava.

Detto questo, basta con il predicozzo ed iniziamo a vedere la “epocale” riforma, si fa per dire, delle tariffe professionali.

Facciamo il punto della situazione.

L’art. 9, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. I primi cinque commi recitano così:

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Dunque dal 24 gennaio 2012 le tariffe professionali sono state abolite. Dopo qualche mese di incertezza, dottrinale e giurisprudenziale, con la legge di conversione si è stabilito (art. 9, comma 3) che le stesse dovessero continuare ad essere applicate in sede giudiziale sino alla approvazione dei parametri da parte del Ministero di Giustizia e comunque non oltre il 120° giorno (cioè entro il 22 luglio 2012). D’altra parte, concepire una norma transitoria era troppo complesso.

Detti parametri sono stati introdotti con il D.M. n. 140, pubblicato il 22 agosto 2012 ed entrato in vigore il giorno successivo.

Date essenziali:

24/01/2012 Data di entrata in vigore del D.L. 1/2012
25/03/2012 Data di entrata in vigore della legge di conversione n. 27/2012
22/07/2012 Data di scadenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 3, della legge di conversione n. 27/2012
23/08/2012 Data di entrata in vigore del D.M. 140/2012

Il regolamento contiene 42 articoli, divisi in sette capi:

  • Capo I – Disposizioni generali (Art. 1)
  • Capo II – Disposizioni concernenti gli avvocati (Artt. 2-14)
  • Capo III – Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili (Artt. 15-29)
  • Capo IV – Disposizioni concernenti i notai (Artt. 30-32)
  • Capo V – Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica (Art- 33-39)
  • Capo VI – Disposizioni concernenti le altre professioni (Art. 40)
  • Capo VII – Disciplina transitoria ed entrata in vigore (Artt. 41-42)

Vi sono poi degli allegati:

  • 1) Avvocati (Tabelle A-B), Dottori commercialisti ed esperti contabili (Tabella C)
  • 2) Notai
  • 3) Professioni dell’area tecnica

 L’illustrazione del provvedimento mi sembrava sin troppo noiosa. Ho preferito pertanto realizzare una F.A.Q..

 

DOMANDE & RISPOSTE

 

  • A chi è rivolto il provvedimento?

Il provvedimento è rivolto agli avvocati e agli altri professionisti delle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia.

 

  • Quali norme del regolamento disciplinano la professione forense?

Le norme che riguardano gli avvocati sono contenute negli articoli 1 (norma di applicazione generale) e specificamente negli articoli da 2 a 14 del capo II.

 

  • In quale caso si applicano i parametri ministeriali?

I parametri si applicano nelle controversie tra avvocato e cliente qualora gli stessi non abbiano liberamente pattuito il compenso.

 

  • A quali liquidazioni si applicano le norme del regolamento (art. 42)?

Le disposizioni di cui al decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore avvenuta il 23 agosto 2012. Pertanto sembrerebbe irrilevante l’epoca in cui si è svolta la prestazione; sul punto però il Tribunale di Monza, con pronuncia del 6 agosto 2012, ha affermato che “nonostante l’abrogazione delle tariffe forensi e l’approvazione dei nuovi parametri di cui al D.M. 1 agosto 2012, nella liquidazione delle spese giudiziali si dovrà fare riferimento alle norme vigenti alla data in cui l’attività difensiva è terminata, facendo applicazione del criterio adottato dalla giurisprudenza di legittimità in caso di sopravvenienza di nuove tariffe nel corso dello svolgimento della prestazione di assistenza giudiziale. Pertanto, qualora l’attività giudiziale dell’avvocato della parte vittoriosa sia terminata prima del 23 luglio 2012 [cioè entro i 120 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto legge, n.d.r.] e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell’attività difensiva, con il compimento dell’opera professionale, abbia luogo dopo l’intervenuta abrogazione di dette tariffe [cioè dal 23 luglio, n.d.r.], l’entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste”.

 

  • L’accordo tra avvocato e cliente deve essere stipulato per iscritto?

Sì, ai sensi dell’art. 2233 c.c., secondo cui “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.

Non solo. L’art. 1, comma 6 stabilisce che la mancanza del preventivo di massima «costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso» .

 

  • Esiste ancora la distinzione tra diritti ed onorari?

No, la distinzione è venuta meno.

 

  • Il D.M. si applica anche alle liquidazioni giudiziali ex art. 91 c.p.c.?

Sì, in virtù dell’art. 9, comma 2 del D.L. 1/2012.

 

  • Cosa non comprendono i compensi (art. 1, comma 2)?

Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso (art. 1, comma 2).

 

  • Nei compensi sono ricomprese le attività accessorie (art. 1, comma 3)?

Sì, i compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

 

  • Cosa prevede il D.M. 140/2012 in caso di incarico collegiale e di incarico ad una società di professionisti (art. 1, comma 4)?

Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

 

  • Come va liquidato il compenso in caso di incarichi non conclusi (art. 1, comma 5)?

Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.

 

  • Le soglie numeriche previste dal D.M. sono vincolanti (art. 1, comma 7)?

No, il 7° comma stabilisce espressamente che in nessun caso le soglie numeriche indicate per la liquidazione del compenso, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

 

  • Come sono distinte le attività (art. 2)?

Le prestazioni professionali forensi sono distinte in (i) attività stragiudiziale e (ii) attività giudiziale. Le attività giudiziali sono poi distinte in (a) attività penale e (b) attività civile, amministrativa e tributaria.

 

  • Come si liquida l’attività stragiudiziale (art. 3, commi 1, 2 e 3)?

L’attività stragiudiziale è liquidata tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione (art. 3, comma 1). Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse (art. 3, comma 2). Quando l’affare si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono (art. 3, comma 3).

 

  • Come vengono distinte le attività giudiziali civile, amministrativa e tributaria (art. 4, comma 1)?

L’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: (a) fase di studio della controversia; (b) fase di introduzione del procedimento; (c) fase istruttoria; (d) fase decisoria; (e) fase esecutiva.

 

  • Quali parametri deve tener conto il giudice (art. 4, commi 2 e 3)?

Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione (art. 4, comma 2). Si tiene altresì conto del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente (art. 4, comma 3).

 

  • In quali casi il compenso può essere aumentato fino al doppio e fino al triplo (art. 4, comma 4)?

Il compenso può essere aumentato fino al doppio qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale e nel caso in cui l’avvocato difenda una parte contro più parti. Nel caso di azioni di classe il compenso può essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.

 

  • Cosa accade in caso di conciliazione (art. 4, comma 5)?

Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.

 

  • Quale comportamento costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso (art. 4, comma 6)?

Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

 

  • Come si determina il valore della controversia (art. 5, comma 1)?

Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo:

a)      nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta;

b)     nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione;

c)      nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata.

In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

 

  • Come si determina il valore della controversia nelle cause amministrative (art. 5, comma 2)?

Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa è determinato a norma del comma 1 quando l’oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l’applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell’interesse sostanziale tutelato.

 

  • Cosa stabilisce il D.M. 140/2012 per le controversie di valore indeterminato (art. 5, comma 3)?

Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell’oggetto e della complessità della stessa, ma non viene specificato quale sia lo scaglione di riferimento.

 

  • Come si calcola il compenso in caso di procedimenti arbitrali (art. 6, comma 1 e 2)?

Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, è dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse, mentre in ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l’attività stragiudiziale.

 

  • Come si calcola il compenso nei procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi (art. 7)?

Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4 (art. 7).

 

  • Come si calcola il compenso nelle cause di lavoro (art. 8)?

Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro il compenso è ridotto di regola fino alla metà. Negli altri casi il compenso si calcola secondo i parametri per le cause ordinarie.

 

  • Come si calcola il compenso nelle cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio (art. 9)?

Nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, i parametri sono gli stessi ma il compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale (art. 9).

 

  • Come si calcola il compenso in caso di responsabilità processuale aggravata e di pronunce in rito (art. 10)?

Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell’articolo 11.

 

  • Come si determina il compenso per l’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria (art. 11, comma 1)?

I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A – Avvocati, allegata al decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

 

  • Come si liquida il compenso (art. 11, comma 2)?

Il compenso è liquidato per fasi: (a) fase di studio; (b) fase introduttiva; (c) fase istruttoria; (d) fase decisoria; (f) fase esecutiva.

 

  • Quali attività sono ricomprese nella fase di studio (art. 11, comma 3)?

Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.

 

  • Quali attività sono ricomprese nella fase introduttiva  (art. 11, comma 4)?

Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.

 

  • Quali attività sono ricomprese nella fase istruttoria  (art. 11, comma 5)?

Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.

 

  • Quali attività sono ricomprese nella fase decisoria  (art. 11, comma 6)?

Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.

 

  • Quali attività sono ricomprese nella fase esecutiva  (art. 11, comma 7)?

Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A – Avvocati, per l’atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti, le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

 

  • Quali sono le attività accessorie ricomprese nel compenso  (art. 11, comma 8)?

Il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.

 

  • Come si liquida il compenso nelle cause di valore superiore ad euro 1.500.000  (art. 11, comma 9)?

Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all’articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.

 

  • Quali parametri si applicano nelle procedure concorsuali (art. 11, comma 10)?

Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

 

  • Quali sono le fasi dell’attività giudiziale penale (art. 12, comma 1)?

L’attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: (a) fase di studio; (b) fase di introduzione del procedimento; (c) fase istruttoria procedimentale o processuale; (d) fase decisoria; (e) fase esecutiva.

 

  • Cosa accade se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato (art. 12, comma 1)?

In tal caso l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta.

 

  • Quali parametri deve tenere in considerazione il giudice (art. 12, commi 2 e 3)?

Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l’entità economica e l’importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la frequenza, l’orario e i trasferimenti conseguenti all’assistenza prestata. Si tiene altresì conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

 

  • Il compenso può essere aumentato qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale (art. 12, comma 4)?

Sì, il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro più parti.

 

  • In caso d’assistenza d’ufficio a minori il compenso subisce modifiche (art. 12, comma 5)?

Sì, per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.

 

  • Cosa costituisce elemento di valutazione negativa (art. 12, comma 6)?

Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.

 

  • Come si calcola il compenso nelle cause di gratuito patrocinio?

Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale (art. 9).

 

  • Come si liquida il compenso per l’assistenza alla parte civile (art. 13)?

I parametri previsti per l’attività giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l’attività giudiziale civile.

 

 

  • Come si determina il compenso per l’attività giudiziale penale (art. 14, comma 1)?

I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al decreto. Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

 

  • Come viene liquidato il compenso (art. 14, comma 2)?

Il compenso è liquidato per fasi.

 

  • Cosa rientra nella fase di studio (art. 14, comma 3)?

Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l’attività.

 

  • Cosa rientra nella fase introduttiva (art. 14, comma 4)?

Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.

 

  • Cosa rientra nella fase istruttoria (art. 14, comma 5)?

Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.

 

  • Cosa rientra nella fase decisoria (art. 14, comma 6)?

Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l’assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.

 

  • Cosa rientra nella fase esecutiva (art. 14, comma 7)?

Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all’esecuzione della pena o delle misure cautelari.

 

  • Come viene liquidato il compenso nei procedimenti cautelari e speciali (art. 14, comma 8)?

Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B – Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.

 

  • Il compenso comprende ogni attività accessoria (art. 14, comma 9)?

Sì, il compenso, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

 

UN’UTILE SINTESI REALIZZATA DALL’UNIONE TRIVENETA DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI (avv.ti Antonio Rosa e Alessandra Stella). Link: http://www.avvocatitriveneto.it/wp-content/uploads/2012/08/Parametri-commento-triveneto-3.pdf)

 

  • Il compenso è regolato dall’accordo col cliente (che deve avere la forma scritta).
  • Solo in mancanza di accordo scritto si può ricorrere alla liquidazione ricorrendo ad un organo giurisdizionale.
  • Ricorda che l’assenza di prova dell’invio di un preventivo di massima al cliente può costituire elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
  • In sede giurisdizionale per quantificare il compenso si ricorrerà ai parametri (che non saranno mai vincolanti per il giudice).
  • Non esiste più la distinzione tra onorari e diritti in quanto il compenso è unico.
  • Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella eventualmente concordata in modo forfettario.
  • Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.
  • Ricorda che i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
  • Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma può essere aumentato fino al doppio.
  • Quando l’incarico professionale è conferito a una società o associazione tra professionisti, si applica un solo compenso, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
  • Il compenso per l’attività stragiudiziale è determinato tenendo conto del valore e della natura dell’affare, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione. Si tiene conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.
  • Non esistono dei parametri rapportati al valore dell’affare come le vecchie tariffe, per questo è necessario pattuire per iscritto il compenso.
  • Ricorda che per pattuire un compenso orario devo prima aver determinato quale è il costo orario dello studio in base alle spese annue.
  • Quando l’affare stragiudiziale consiste in una conciliazione (esempio la transazione di una lite), il compenso è aumentato fino al 40 per cento.
  • L’attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.
  • Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
  • Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore (determinato secondo i criteri dell’art. 5) e della natura e complessità della controversia, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell’eventuale urgenza della prestazione; deve inoltre tenere conto del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
  • Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale o difende una parte contro più parti il compenso unico può essere aumentato fino al doppio.
  • Quando il procedimento giudiziale si conclude con una conciliazione il compenso è aumentato fino al 25 per cento.
  • Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso è ridotto di regola fino alla metà.
  • Nel gratuito patrocinio e per le difese d’ufficio i compensi sono di regola dimezzati.
  • Nelle cause per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso può essere ridotto fino alla metà.
  • Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140-bis (azioni di classe) del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo
  • Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione sino ad euro 1.500.000,00 liquida il compenso applicando per il maggior valore i criteri di cui all’articolo 4, commi da 2 a 5.
  • Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili
  • Per l’assistenza negli arbitrati rituali si applicano i parametri corrispondenti al giudiziale. Per quelli irrituali i parametri dello stragiudiziale.
  • Costituiscono elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
  • Anche l’attività giudiziale penale è distinta in fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale processuale; fase decisoria; fase esecutiva.
  • Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera effettivamente svolta.
  • Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza della prestazione, tenuto conto di tutte le particolari circostanze del caso e dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
  • Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso criterio di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro più parti.
  • Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla metà.
  • Anche per l’attività penale l’adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli può essere elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso.

 

ALLEGATI

 

Tabella A – Avvocati

(Attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria)

TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Scaglione fino a euro 25.000

Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 550;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione euro 300;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

  • valore medio di liquidazione euro 550;
  • aumento: fino a +150%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 700;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 400;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 900;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio:

  • valore medio di liquidazione euro 1.200;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva:

  • valore medio di liquidazione euro 600;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

  • valore medio di liquidazione euro 1.200;
  • aumento: fino a +150%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 1.500;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva

a) mobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 800;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 1.800;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 1.900;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione euro 1.000
  • aumento: fino a +60%
  • diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

  • valore medio di liquidazione euro 2.000;
  • aumento: fino a +150%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 2.600;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 1.300;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 2.900;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 3.250;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva:

  • valore medio di liquidazione euro 1.650;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria:

  • valore medio di liquidazione euro 3.250;
  • aumento: fino a +130%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria:

  • valore medio di liquidazione euro 4.050;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva:

a) mobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 2.100;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare:

  • valore medio di liquidazione euro 4.800;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 5.400;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione euro 2.700;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

  • valore medio di liquidazione euro 5.400;
  • aumento: fino a +100%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 6.750;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase esecutiva

a) mobiliare

  • valore medio di liquidazione euro 3.600;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

b) immobiliare

  • valore medio di liquidazione euro 8.100;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile

  • Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%

GIUDICE DI PACE

Scaglione fino a euro 5.000

Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 300;
  • aumento: fino a +50%;
  • diminuzione: fino a -60%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione euro 150;
  • aumento: fino a +50%;
  • diminuzione: fino a -60%

Fase istruttoria

  • valore medio di liquidazione euro 300;
  • aumento: fino a +100%;
  • diminuzione: fino a -80%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 400;
  • aumento: fino a +30%;
  • diminuzione: fino a -70%

Scaglione da euro 5.001

  • Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, diminuito del 40%

CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO, ORGANI DI GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO

  • Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MAGISTRATURE SUPERIORI, COMPRESO IL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL’UNIONE EUROPEA

Scaglione di riferimento:
valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 1.600;
  • aumento: fino a +70%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione euro 1.000;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 1.900;
  • aumento: fino a +70%;
  • diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI

Scaglione di riferimento:
valore della causa tra euro 25.001 ed euro 50.000

Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 1.700;
  • aumento: fino a +70%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione euro 1.100;
  • aumento: fino a +60%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 2.000;
  • aumento: fino a +70%;
  • diminuzione: fino a -50%

Scaglione fino a euro 25.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: -55% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: +65% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: +170% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000

  • Variazione del valore medio di liquidazione: +350% rispetto allo scaglione di riferimento;
  • stesse variazioni percentuali in aumento o diminuzione

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

  • Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro
  • Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro
  • Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro

PRECETTO

  • Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro
  • Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro
  • Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro
  • Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900

PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO

  • Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

AFFARI TAVOLARI

  • Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni

Tabella B – Avvocati

(Attività giudiziale penale)

TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Fase di studio

  • valore medio di liquidazione euro 300;
  • aumento:  fino a +300%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase introduttiva

  • valore medio di liquidazione  euro  600;
  • aumento: fino a +50%;
  • diminuzione: fino a -50%

Fase istruttoria

  • valore medio di  liquidazione  euro  900;
  • aumento: fino a +100%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase decisoria

  • valore medio di liquidazione euro 900;
  • aumento:  fino a +50%;
  • diminuzione: fino a -70%

Fase esecutiva

  • euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%.  

GIUDICE DI PACE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, diminuito del 20%

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL’UDIENZA PRELIMINARE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 20%

TRIBUNALE COLLEGIALE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 30%

CORTE D’ASSISE

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 150%

CORTE D’APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 60%

CORTE D’ASSISE D’APPELLO

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 160%

MAGISTRATURE SUPERIORI

Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il tribunale monocratico, aumentato del 220%

 

 

 


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Dario M.

    sono un avvocato romano e scusate non ho capito per niente come si liquida la fase delle indagini preliminari.
    La fase della indagni preliminari si suddive a suo volta in studio, introduzione, istruzione, decisione, oppure solo in studio, introduzione del giudizio (ossia richiesta di rinvio a giudizio) ?
    E ancora, in caso di misura reale o pesonale, i giudizi di imugnazione danno diritto ad autonomi compensi ? ossia devo replicare : fase di studio, introduzione, istruzione, decisione ?
    quindi, devo fare due parcelle distinte, in caso di misura cautelare che si innesta nella fase delle indagini preliminari ?
    Forse la domanda è “ignorante”, ma veramente mi trovo spaesato.
    Grazie Avv. Dario M.



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