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Si consolida in Cassazione l’orientamento in forza del quale una volta avvenuta la chiamata in garanzia (propria o impropria che sia) si realizza un litisconsorzio necessario. Con una importante (e a volte nefasta) conseguenza: tutti devono essere coinvolti nel giudizio di impugnazione.
Facciamo un esempio. Il condominio Alfa cita l’impresa Beta. L’impresa Beta chiede di estendere il contraddittorio nei confronti del progettista Caio e del direttore dei lavori Sempronio, ritenuti concorsualmente responsabili, i quali chiamano in causa le rispettive compagnie per la R.C. Il condominio, però, mantiene la sua domanda solo nei confronti dell’impresa.
Il Tribunale rigetta la domanda del condominio. Ebbene, in appello il condominio appellante dovrà citare tutti quanti (impresa, professionisti, assicuratori), nonostante non abbia da svolgere alcuna domanda nei confronti dei secondi.
La Corte (7788/2018) ribadisce che “in ogni caso in cui ha luogo la chiamata in causa del terzo garante, essendo l’effetto della chiamata quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante e, quindi, derivandone che la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l’attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante. La relazione fra le cause è di inscindibilità per tale ragione e, se il garante . non viene attinto dall’impugnazione dell’attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l’art. 331-cod. proc. civ.” (cfr. da ultimo anche Cass. 25822/2017 ).
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