Supponiamo che Tizio concluda un preliminare di vendita e versi una caparra. Si supponga che questo contratto venga in seguito dichiarato nullo. Ovviamente Tizio ha diritto di ripetere quanto versato a titolo di caparra.
Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione? Al riguardo diverse potrebbero essere le soluzioni:
a) Dal momento del pagamento;
b) Dalla pronuncia della sentenza che accerta la nullità;
c) Dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la nullità.
La soluzione a), come ben si può immaginare, è la più pericolosa, perché il promittente potrebbe vedersi dichiarare la nullità dopo dieci anni dalla conclusione del contratto. Come si può pretendere che il creditore azioni un diritto nascente da un contratto ancora non dichiarato nullo?
Eppure la più recente giurisprudenza (v. Cass. 15669/2011) afferma proprio che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento del pagamento sul rilievo che l’azione di nullità, in quanto azione dichiarativa o di mero accertamento, che dir si voglia, ha effetti retroattivi, ripristinando ex tunc la situazione giudica preesistente e rendendo perciò stesso indebito, sin dal momento della sua esecuzione, l’effettuato pagamento.
Del resto, afferma la S.C., siffatta opzione ermeneutica appare l’unica in grado di garantire l’unitarietà e l’intrinseca coerenza del sistema, in ragione della sua omogeneità con il principio, assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per cui la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione di quanto pagato, in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, decorre, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dal giorno del pagamento stesso, non già dalla data della pronuncia d’incostituzionalità o della pubblicazione della medesima, configurandosi la vigenza della norma viziata da incostituzionalità non ancora dichiarata, come una mera difficoltà di fatto, che non impedisce la possibilità di far valere la pretesa restitutoria (confr. Cass. civ. 15 marzo 2001 n. 3796; Cass. civ. 1 giugno 2000 n. 7289; Cass. civ. 19 maggio 2000 n. 6486).

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