Ricorso per cassazione: l’accertamento del nesso di causalità non si contesta con il vizio di legge

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Ancora un esempio di come molto spesso si censuri il vizio di legge per contestare accertamenti compiuti dal giudice di merito in ordine a colpa, nesso di causalità, danno, gravità dell’inadempimento, ecc.

Nel caso di specie, il ricorrente ha censurato la sentenza per vizio di legge per avere erroneamente escluso il nesso causale in un caso di danno da emotrasfusione. In particolare, secondo il giudice di merito non era stata adeguata prova dell’avvenuto contagio da epatite cronica attiva da HCV, diagnosticatole in data (OMISSIS) e le trasfusioni subite in occasione del ricovero del (OMISSIS) presso gli Ospedali Riuniti per bambini di (OMISSIS), osservando che – come risultava dalla c.t.u. medico-legale – la stessa attrice era stata operata a (OMISSIS) di plastica alla valvola mitralica e nel (OMISSIS) per sostituzione della valvola mitralica, sicchè avrebbe potuto contrarre l’epatite anche a causa di detti due interventi chirurgici, viepiù considerando che in occasione degli stessi interventi “non si evidenziò, nè le venne segnalata, alcuna alterazione dei valori ematici (neanche la semplice alterazione delle transaminasi) dai quali si potesse desumere che avesse contratto l’epatite”.

Ebbene, l’unico modo di “attaccare” questa motivazione era il n. 5 dell’art. 360, cioè l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo, non certo il vizio di legge. Va ripetuto ancora una volta che il vizio di legge sussiste quando il ricorrente, d’accordo nella ricostruzione del fatto, lamenta o l’errata interpretazione della norma, o la sua errata applicazione.

La Corte, pertanto, non ha potuto far altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso (peraltro tardivo, e dunque doppiamente inammissibile).

Purtroppo un caso di responsabilità professionale di un avvocato.

 

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Contatti.

Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.19/10/2017), n. 24773
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21493/2016 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, ……………..
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro temporc,
elettivamente clorniciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1273/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 16/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, con ricorso affidato ad un solo motivo, G.A. ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata in data 16 marzo 2015, che ha accolto il gravame proposto dal Ministero della Salute avverso la decisione del Tribunale della medesima città, il quale, a sua volta, aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da emotrasfusioni, proposta dalla G. ai sensi dell’art. 2043 c.c., condannando la parte convenuta al pagamento della somma di Euro 83.721,33, oltre interessi;
che la Corte territoriale riteneva che la G. non avesse sufficientemente provato il nesso causale tra l’avvenuto contagio da epatite cronica attiva da HCV, diagnosticatole in data (OMISSIS) e le trasfusioni subite in occasione del ricovero del (OMISSIS) presso gli Ospedali Riuniti per bambini di (OMISSIS), osservando che – come risultava dalla c.t.u. medico-legale – la stessa attrice era stata operata a (OMISSIS) di plastica alla valvola mitralica e nel (OMISSIS) per sostituzione della valvola mitralica, sicchè avrebbe potuto contrarre l’epatite anche a causa di detti due interventi chirurgici, viepiù considerando che in occasione degli stessi interventi “non si evidenziò, nè le venne segnalata, alcuna alterazione dei valori ematici (neanche la semplice alterazione delle transaminasi) dai quali si potesse desumere che avesse contratto l’epatite”.
che resiste con controricorso il Ministero della Salute;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente notificato rispetto al termine di cui all’art. 327 c.p.c. (un anno dalla pubblicazione della sentenza per i giudizi instaurati prima del 4 settembre 2009, come nel caso di specie);
che l’atto introduttivo della presente impugnazione, infatti, è stato notificato il 14 settembre 2016, ben oltre l’anno dal deposito della sentenza della Corte d’Appello, avvenuta il 16 marzo 2015, anche tenendo conto della sospensione feriale (che, in caso di impugnazione successiva alla data del 1 gennaio 2015, come nella specie, è di 30 giorni, dal 1 al 31 agosto di ciascun anno: Cass. n. 27338/2016);
che, come affermato da Cass., S.U., n. 18569/2016 (e in senso conforme da Cass. n. 6384/2017; là dove, in entrambe le citate pronunce, si tiene in debito conto della sentenza n. 3 del 2015 della Corte costituzionale, evocata, dunque, in modo non pertinente dalla ricorrente anche con la memoria), ai fini della decorrenza di detto termine, non rileva che dell’avvenuto deposito della sentenza “si dia notizia alle parti costituite, essendo tale attività espressamente prevista come ulteriore rispetto alla pubblicazione – mediante – deposito, siccome da effettuarsi entro un termine ad essa successivo ed evidentemente ordinatorio”;
che, difatti, il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione;
che, pur risultando assorbente la evidenziata ragione di inammissibilità, giova comunque porre in rilievo che anche l’unico motivo di ricorso proposto si palesa, del pari, inammissibile, venendo, nella sostanza, a censurare l’accertamento di fatto operato dalla Corte territoriale (sussunto nell’ambito della norma dell’art. 2043 c.c., correttamente interpretata) sul nesso causale tra ipotizzata condotta lesiva e evento di danno, senza peraltro neppure dedurre l’omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti;
che, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.
PQM
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 20 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017


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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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2 commenti:

  1. Paola

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