L’art. 393 c.p.c. regola gli effetti dell’estinzione del giudizio di rinvio, stabilendo che tale giudizio costituisce una prosecuzione autonoma del processo, distinta dal grado precedente, senza configurarsi come una riapertura del giudizio d’appello o di primo grado. Pur seguendo le regole procedurali del grado da cui proviene, il giudizio di rinvio è un momento indipendente, in cui il giudice emette una nuova sentenza che decide direttamente sulle domande delle parti, senza modificare formalmente le pronunce precedenti. Cass. 1824/2005 e Cass. 13833/2002 evidenziano il carattere autonomo di tale fase e il fatto che la sentenza emessa dal giudice di rinvio non si limita a correggere o integrare quelle precedenti.
Quando il giudizio di rinvio si estingue, l’intero processo fino a quel momento viene travolto, inclusa la sentenza di primo grado, che non può “rivivere”. Cass. 14892/2000, Cass. 17372/2002 e Cass. 1824/2005 confermano che, in caso di estinzione, non è possibile un’esecuzione basata sulla sentenza di primo grado, ma solo sulla pronuncia del giudice di rinvio. Le statuizioni già coperte da giudicato, tuttavia, restano inalterate, come ribadito da Cass. 1680/2012.
La regola si applica anche a procedimenti specifici, come l’arbitrato e i procedimenti monitori. Ad esempio, secondo Cass. 10456/1996, Cass. 11842/2003 e Trib. Palermo 06/08/2002, un lodo arbitrale annullato da una sentenza poi cassata non può sopravvivere all’estinzione del giudizio di rinvio. Per i decreti ingiuntivi, Cass. 4378/2003 e Cass. 9876/2005 avevano sostenuto la possibilità di mantenere l’efficacia del decreto in caso di estinzione, ma Cass. 11095/2007 ha superato tale orientamento, stabilendo la caducazione anche del decreto ingiuntivo. Le Sezioni Unite, con Cass. 4071/2010, hanno ulteriormente chiarito che, in caso di estinzione del giudizio di rinvio, il decreto ingiuntivo sopravvive solo se l’opposizione è stata rigettata, mentre viene travolto se l’opposizione è stata accolta.
Nel contenzioso tributario, l’estinzione del giudizio di rinvio comporta la definitività dell’accertamento tributario oggetto del processo, come affermato da Cass. 16689/2013 e Cass. 5044/2012. Anche in questo caso, il principio di chiusura definitiva del processo è rafforzato dall’estinzione.
Un aspetto rilevante è la sopravvivenza del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. Anche se il giudizio di rinvio si estingue, tale principio rimane vincolante in eventuali nuovi processi riguardanti lo stesso rapporto giuridico. Cass. 14723/2012 sottolinea che l’efficacia del principio di diritto dipende dall’identità dei fatti storici tra il processo originario e quello successivo, con l’effetto che eventuali divergenze possono limitarne l’applicazione.
La giurisprudenza ha inoltre affrontato l’applicabilità dell’art. 393 c.p.c. distinguendo tra rinvii “prosecutori” e “restitutori”. Cass. 12143/2002 aveva ipotizzato che, in caso di rinvio restitutorio, la sentenza di primo grado potesse “risorgere” dopo l’annullamento della sentenza d’appello viziata in procedendo. Tuttavia, la tesi prevalente, sostenuta da Cass. 11095/2007 e Cass. 6911/2002, attribuisce alla sentenza della Cassazione l’effetto diretto di caducazione dell’intero processo, senza possibilità di reviviscenza delle sentenze precedenti.
L’estinzione del processo, secondo Cass. 12262/1995 e Cass. 28727/2008, comporta la caducazione delle sentenze non definitive sull’an debeatur, che travolgono anche quelle definitive sul quantum, seppure apparentemente coperte da giudicato formale, in quanto tale giudicato è subordinato alla mancata riforma della sentenza non definitiva che lo precede.
Se l’estinzione riguarda l’intero processo, le sentenze già passate in giudicato, perché non impugnate o non coinvolte nella pronuncia di cassazione, rimangono valide, come stabilito da Cass. 986/1993. Inoltre, l’effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale non si estingue, ma il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dalla domanda stessa, senza effetto permanente dell’interruzione.
In conclusione, l’art. 393 c.p.c. sancisce la natura autonoma e unitaria del giudizio di rinvio, prevedendo la caducazione dell’intero processo in caso di estinzione e garantendo coerenza al sistema processuale, preservando al contempo le statuizioni già passate in giudicato e l’effetto vincolante dei principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione.

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