Eliminazione in appello della condanna ex art. 96 c.p.c. e compensazione delle spese di lite

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Qualora l’appellante veda accolto l’appello solo con riferimento alla condanna ex art. 96 c.p.c. inflitta dal giudice di primo grado, è legittima la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi?

La risposta, secondo la giurisprudenza della Cassazione, è affermativa atteso che la condanna ex art. 96 c.p.c. è meramente accessoria rispetto al capo o ai capi principali. Per cui, ciò non influisce sulla possibilità per il giudice di riversare le spese in via integrale sull’appellante solo parzialmente vincitore.

D’altra parte, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. l’unico divieto riguarda quello della condanna della parte totalmente vittoriosa, la quale non può essere condanna alle spese nemmeno in minima parte (salva la possibilità di compensazione in caso di esistenza di gravi ed eccezionali ragioni, o di questioni nuove o in caso di contrasto di giurisprudenza).

Pertanto, l’accoglimento dell’appello in parte qua (eliminazione della condanna per lite temeraria) non giustifica la proposizione di un ricorso per cassazione al fine di ottenere la compensazione delle spese di lite o peggio la condanna dell’altra parte.

Nella recente decisione 5466/2020, la Corte di Cassazione ha affermato:

il Collegio condivide la valutazione del relatore di infondatezza del primo motivo, sia pure in base alle considerazioni che seguono;

è, da un lato, ben vero che neppure la richiamata – e in larga parte trascritta – Cass. 3438/16 deroga al principio generale per il quale anche in caso di eventuale parzialità della soccombenza, di norma riconducibile alla nozione della soccombenza reciproca, la compensazione resta una facoltà discrezionale del giudice del merito; infatti, sul punto è consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel senso che, “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (tra innumerevoli, v., da ultimo, Cass. ord. 17/10/2017, n. 24502);

e tuttavia, come rimarcato anche in memoria, ben può dirsi che il ricorrente non abbia sic et simpliciter invocato la compensazione, ma abbia fatto presente che doveva escludersi tecnicamente una sua soccombenza per essere stato almeno in parte accolto il suo appello, vista l’intervenuta riforma della sua condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

d’altro lato, quand’anche così inquadrata, la sua doglianza non può trovare accoglimento;

invero, poichè le questioni su tale capo, da qualificarsi meramente accessorio, non incidono sulla determinazione della soccombenza nemmeno ai fini di temperarla o di qualificarla parziale o reciproca (in termini: Cass. ord. 12/04/2017, n. 9532), la complessiva motivazione della qui gravata sentenza in ordine alla conferma della statuizione delle spese di primo grado ed alla pronuncia di condanna alle spese in danno dell’appellante, benchè vittorioso almeno sul capo della condanna ex art. 96 c.p.c., deve essere letta ed interpretata in attenta combinazione delle proposizioni su cui essa si articola;

in primo luogo, nessuno si è formalmente doluto della scissione della condanna per gradi in luogo di una condanna unitaria in base alla considerazione dell’esito complessivo della lite (Cass. 14/12/2000, n. 15787; Cass. 29/09/2011, n. 19880; Cass. ord. 13/03/2013, n. 6369), riliquidazione invero doverosa in caso di riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado (Cass. 23/03/2001, n. 4229);

ne consegue che tale articolazione motivazionale va letta quale valutazione di adeguatezza della complessiva condanna che risultava dalla combinazione del sia pure improprio mantenimento di quella di primo grado e dell’altrettanto impropria separata liquidazione di quelle di secondo;

presupposto di tale complessiva condanna come risultante dalla combinazione delle dette due proposizioni è appunto la complessiva – o sostanziale – soccombenza dello stesso appellante (ed odierno ricorrente): e questo è un presupposto chiaramente esplicitato nella gravata sentenza – stando al tenore letterale delle espressioni adoperate, che insistono sulla sostanziale soccombenza in primo e in secondo grado – e soprattutto agevolmente ed immediatamente riscontrabile come effettivamente sussistente, per l’evidenza del rigetto dell’appello avverso la reiezione della domanda principale e per il visto carattere accessorio della questione relativa al capo di condanna ex art. 96 c.p.c.;

in definitiva, così interpretata la sentenza di appello, essa si sottrae alle critiche mossele con il primo motivo, in quanto le spese di lite non sono state poste a carico di chi non potesse qualificarsi complessivamente o sostanzialmente soccombente in relazione all’esito appunto complessivo della controversia, in applicazione del seguente principio di diritto: “in tema di liquidazione delle spese di lite in esito ad appello con esito vittorioso non sul merito della pretesa, di cui è stato confermato il rigetto, ma solo sull’accessorio capo di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., è legittima la liquidazione delle spese di lite, quand’anche impropriamente separata per i due gradi di giudizio, se intesa come riferita alla soccombenza complessiva o sostanziale dell’appellante, attesa la preponderanza di quella sulla pretesa principale”;

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Avvocato, blogger, relatore in convegni e seminari. Autore di numerosi articoli apparsi su riviste specializzate cartacee e delle seguenti monografie: Le insidie e i trabocchetti della fase di trattazione del processo civile di cognizione. Manuale di sopravvivenza per l’avvocato, Lexform Editore, 2009; Le trappole nel processo civile, 2010, Giuffrè; L’onere di contestazione nel processo civile, Lexform Editore, 2010; L’appello civile. Vademecum, 2011, Giuffrè; Gli strumenti per contestare la ctu, Giuffrè, 2013; Come affrontare il ricorso per cassazione civile, www.youcanprint.it, 2020.

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24 commenti:

  1. Francesco

    Buonasera gentilissimo avvocato volevo sapere più o meno se perdi una causa in cassazione quali sono poi i costi che ti chiedono è una causa civile

  2. Maria grazia

    Secondo Lei il termine dei 60 gg è applicabile anche nel caso di provvedimento emesso in sede di reclamo collegiale ( Corte di Appello sez. Minori) che è disciplinato dagli art. 737 cpc e seguenti?

  3. Giovanni

    Salve , cortesemente vorrei sapere come si calcola il valore di un ricorso in cassazione penale per una condanna a 10 mesi e 20 giorni Senza Nessuna Prova della denunciante e tre prove certe mie . Inoltre i tempi di presentazione del ricorso considerando che non ero presente in aula . Cordiali saluti

  4. Carmine

    Buongiorno. In caso di accoglimento del ricorso (liquidazione compenso curatore) con rinvio a tribunale in diversa composizione, come procede il ricorrente vittorioso? Dovrà proporre riassunzione o formula nuova istanza di liquidazione? Grazie

  5. Mauro

    Gentile avvocato può dirmi per cortesia il tempo di attesa di un ricorso in Cassazione per una causa civile nei confronti di una banca?
    La ringrazio Mauro

  6. Antonio Piccione

    Buongiorno avvocato solo per chiederle quanto segue:
    Con la mia famiglia abbiamo iniziato una causa civile contro un comune per un esproprio illegittimo nel 2007,dopo il primo grado in appello ci è stato riconosciuto anche il danno(sentenza n.318/2021 pubbl.il 24/09/2021) il mio legale non la notificata,solo adesso verso il 20/06/2022 hanno ricorso in cassazione.È NORMALE?Sono nei tempi?
    Grazie per la sua risposta

  7. GAETANO INCRETOLLI

    Salve purtroppo perso causa e appello posso ricorrere in cassazione sono convinto che il giudice non dato molta attenzione alla mia difesa. grazie

  8. Umberto

    Buon giorno, la disturbo per avere una idea circa il ricorso in Cassazione per anatocismo presentato nel gennaio 2021.
    Ringrazio sentitamente per l’eventuale risposta.

  9. Antonio

    Gent.mo Avv. Minardi,
    Cortesemente mi occorrerebbe un Suo parere in merito a un “licenziamento disciplinare – art. 55-bis, comma 4) ad dipendente TAR per aver presentato presso la propria segreteria amministrativa diciassette (17) certificati medici per “accertamenti diagnostici” senza pagamento ticket poiché rilasciati da medici amici di famiglia i quali, in seguito, hanno disconosciuto tale certificazione per non compromettersi a livello amministrativo e giudiziario. Si fa presente che, i certificati medici prodotti dal dipendente in oggetto e depositati presso la propria amministrazione sono stati rilasciati sempre ed esclusivamente senza pagamento ticket poiché sempre ritenuti conformi a quanto richiesto. Inoltre, anche la stessa Dirigente era a conoscenza della certificazione prodotta dallo stesso dipendente era rilasciata senza pagamento del ticket poiché anch’essa riceveva lo stesso trattamento da Medici di sua fiducia.
    Dopo aver ricevuto identico provvedimento di rigetto sia dal Giudice del lavoro che dalla Corte d’Appello si è giunti fino alla Cassazione la quale dal 14 dicembre u.s. non ha ancora emesso alcun provvedimento al riguardo… Quindi, mi premeva chiedere, secondo la sua esperienza pluriennale come sia possibile non aver ricevuto ancora un provvedimento dato che l’udienza è stata tenuta anche a porte chiuse?
    Ringrazio anticipatamente
    ap

  10. Daniela

    Posso impugnare con ricorso in cassazione la decisione di applicare la condanna alle spese alla parte soccombente nei procedimenti di volontaria giurisdizione? ( nomina di amministratore di sostegno ?

  11. Ermes

    gentile avvocato vorrei sapere quanto tempo impiega la cassazione ad accettare un ricorso.

  12. Domenico De Benedictis

    Gentile avvocato, come valuta il fatto che un ricorso in cassazione presentato ad ottobre 2018 in materia previdenziale ad oggi non sia stato deciso?

  13. Umberto

    Pregiatissimo buongiorno,
    ho un dubbio in ordine al pagamento del contributo unificato per iscrizione a ruolo di ricorso per cassazione.
    Trattandosi di procedimento rin materia di OIA (Opposizione a Ingiunzione Amministrativa) di valore inferiore a € 1032, dato per scontato che è necessario il contributo unificato determinato di € 86,00 e della marca forfettaria di € 27,00, è poi necessario ANCHE il versamento dell’ulteriore importo di 200 euro per l’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari?
    Oppure in tal caso si è esentati da tale imposta fissa?
    Grazie per la risposta che vorrà darmi
    Saluti
    Umberto Colabella

  14. Mirco

    Salve Dottore, vorrei chiederLe quanto potrebbe costare l impugnazione in Cassazione di un verbale di giudizio redatto da una CMO (ps: sono un militare). Vorrei impugnare un versale di idoneità parziale per poterlo far decretare NON idoneo al servizio.
    Grazie anticipatamente

  15. Fabiana Pastuglia

    Buonasera,
    Come erede accettante con beneficio di inventario, sto affrontando una lunghissima causa versus l’ADE di Milano che ha contestato a mio zio, ora defunto, un debito di ca.7 milioni di euro.
    Causa persa in primo grado e in appello nei confronti rispettivamente della Commissione tributaria provinciale e regionale ( regione Lombardia) e vinta in Cassazione che ha però cassato con rinvio.
    Nell’udienza di rinvio del 23 Ottobre inaspettatamente la Commissione tributaria regionale ci ha dato torto, ignorando completamente l’ordinanza della Cassazione.
    Ora ci accingiamo a preparare un nuovo ricorso.
    Quali sono mediamente i tempi della seconda Cassazione?
    La prima, considerando il periodo covid, ci ha messo 5 anni.
    Grazie
    Fabiana Pastuglia



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