Qualcuno si lamenta del fatto che il PCT consente un ingiusto vantaggio alla controparte allorquando si deposita un atto prima della scadenza del termine, atteso che l’altro difensore potrà replicare prima del tempo.
In particolare, è accaduto che un avvocato abbia preso posizione sulla prima memoria avversaria ex art. 183 c.p.c. direttamente nella sua prima memoria.
C’è chi addirittura parla di illecito disciplinare e che il c.p.c. prevede lo “scambio” delle memorie che, in quanto tale, non può che essere contestuale.
Qualcuno dice ancora che in certi tribunali la prassi, prima del PCT, era proprio questa, per cui non si sarebbe potuto ritirare la memoria avversaria, senza al contempo depositare la propria.
Senza prendere posizione sulla legittimità o meno di questa prassi (che secondo me non è contraria al codice, cfr. art. 76 disp.att. cpc) la domanda che rivolgo è questa: ma davvero replicare prima del tempo è un vantaggio per il replicante? A me pare proprio di no, visto che colui che anticipa le sue difese può addirittura ricavarne un pregiudizio. Vi faccio un esempio.
L’avvocato Ulpiano produce un documento con la prima memoria ex art. 183. L’avvocato Cicero, che ha scaricato la memoria, prende posizione sul documento già nella prima memoria, contestandone la rilevanza e la data.
Ecco che Ulpiano, potrà articolare nella II memoria la prova volta a dimostrare la data della scrittura, prova che, magari, non avrebbe fornito se non avesse saputo della contestazione che, legittimamente, Cicero avrebbe potuto muovere nella II memoria.
Altri sostengono che con riferimento alla II memoria ex art. 183, conoscere anzitempo i capitoli di prova avversari determina un vantaggio per l’altra parte. Mi chiedo: dunque nel rito del lavoro in cui la discovery è immediata, il convenuto parte sempre con un vantaggio? Ne dubito.
Quindi, al di là di tutto, mi pare che il presunto vantaggio nel leggere la memoria avversaria prima di aver depositato la propria è più in teoria che in pratica.
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Se il cancelliere venisse sanzionato civilmente per i casi di ingiusta omissione potremmo lavorare sicuramente meglio.
Premesso che il sottoscritto non è un legale,c’è una questione da chiarire sulla
visibilità ed accessibilità della memoria della controparte.
Se in un processo civile di sfratto per finita locazione si ha una fase iniziale
in cui si ha un’Udienza preliminare,dove le parti si costituiscono, e viene
emessa dal Giudice un’Ordinanza,che indica che il giudizio deve proseguire
per la fase di merito nelle forme del rito speciale predisposto per la materia
delle locazioni ed inoltre indica la data della 1′ Udienza successiva fissando i
termini per depositare una memoria integrativa : entro 20 giorni dall’Udienza per la parte attrice; entro 10 giorni dall’Udienza per la parte intimata.
Nel periodo che intercorre tra i due limiti fissati dal Giudice ( cioè da -20 giorni
a -10 giorni) la memoria della parte attrice deve essere visibile ed
accessibile dalla parte intimata o è necessario che la parte intimata depositi la propria memoria integrativa prima di poter accedere alla memoria della
controparte ?
17.1.2017 Renato Ottavio Mascolo
mareottavio@pec.it
@Renato: le parti hanno diritto di prendere visioine del fascicolo, a prescindere dall’eventuale deposito di memorie
Per me è ovviamente un vantaggio, ma parlo per logica.
Considerato che l’avvocato che mi contrasta (io sono la parte, non l’avvocato) è SUPER scorretto e secondo me non è giusto che non vi siano sanzioni penali per l’avvocato che afferma il falso.
Quello però che volevo chiedere, è se io deposito alle ore 18 dell’ultimo giorno utile, la controparte può leggere la memoria 183, oppure deve essere messa online dal cancelliere???
In questo secondo caso, saprei come NON far leggere la mia prima memoria 183 dalla controparte, ovvero depositando l’ultimo giorno utile, CONTROLLATO E RICONTROLLATO su più di un’applicazione online, verso le ore 18.
Grazie