Avv. Mirco Minardi
Con la sentenza n. 19246 del 9 settembre 2010 le Sezioni Unite Civili, presiedute da Vincenzo Carbone, hanno sorprendentemente affermato (sorprendemente perchè non c’era alcun contrasto) il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente deve costituirsi sempre entro 5 giorni dalla notifica, essendo irrilevante l’avvenuta o meno abbreviazione dei termini di comparizione, per la gioia delle banche e delle finanziarie, insomma dei poteri forti, che potrebbero ritrovarsi con un titolo esecutivo definitivo in men che non si dica, in barba alle eccezioni e contestazioni del convenuto opponente.
Così facendo le Sezioni Unite hanno sovvertito un principio costantemente affermato secondo cui l’abbreviazione del termine di costituzione si applica solo laddove l’opponente abbia assegnato, consapevole o non, un termine inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis, oggi di 90 giorni.
Se questa pronuncia sconcertante verrà seguita dalla giurisprudenza, ma ci auguriamo di no, è verosimile che decine di migliaia di procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo verranno dichiarati improcedibili per la tardiva costituzione dell’opponente, atteso che, sempre per il diritto vivente, la tardiva costituzione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non è in alcun modo emendabile.
Dovremo spiegare ai nostri clienti che non siamo stati noi a commettere un errore, perché questo sembrerà ai loro occhi, ma che in Italia in effetti funziona così: la Cassazione può cambiare le regole del gioco, che essa stessa ha dato, dopo che il gioco è iniziato.
Con questa sentenza il diritto è stato ucciso. La Cassazione afferma di poter scrivere norme, di determinare la loro applicabilità nel tempo, di decidere che una causa ritualmente introdotta può non esserlo più se essa decide di cambiare opinione.
E’ nostra intenzione segnalare l’accaduto in tutte le sedi competenti e in particolare in Parlamento affinchè vari senza ulteriore indugio una norma di interpretazione autentica che affermi il diritto dell’opponente di iscrivere a ruolo la causa entro il termine ordinario laddove il termine di comparizione non sia inferiore a quello stabilito dall’art. 163 bis c.p.c.
Noi non possiamo e non vogliamo accettare che il diritto di accesso alla giustizia possa essere negato per ripensamenti giurisprudenziali, aventi efficacia retroattiva, volti solo a deflazionare il contenzioso, impedendo alle parti di arrivare ad una sentenza nel merito.
Colleghi, fate girare questo messaggio e prepariamoci a combattere questa ingiustizia.
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